Un'attenzione particolare è stata rivolta al settore dei beni architettonici da parte del Consiglio d'Europa, che considera i beni in questione “espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale europeo, di cui va garantita la trasmissione alle generazioni future”63. Già nella Dichiarazione di Amsterdam del 1975 (a conclusione
dell'Anno europeo del patrimonio architettonico), si afferma che il patrimonio architettonico europeo “oltre ad avere un inestimabile valore culturale, conduce tutti gli europei a prendere coscienza di una comunione di stoma e di destini. La sua conservazione è perciò di un'importanza vitale. […] Comprende non solo edifici isolati di eccezionale valore ed il loro ambiente, ma pure gli insiemi, quartieri di città e villaggi, che offrano un interesse storico o culturale. […] Si sa che la conservazione della continuità storica dell'ambiente è indispensabile per la conservazione o la creazione di un ambiente che consenta all'uomo di trovare la propria identità, […] una nuova urbanistica cerca di ritrovare gli spazi chiusi, la dimensione umana, l'interpretazione delle funzioni e la varietà socio-culturale che caratterizzano i tessuti urbani antichi”64. In questo documento compare, anche se solo abbozzato, il concetto di
conservazione integrata65, strettamente connesso all'attività di pianificazione territoriale
e urbana.
Le definizioni presenti nella Carta, vengono riprese ed ampliate nella Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa elaborata a Granada nel
1985, entrata in vigore nel 1987 e ratificata attualmente da 41 Stati (l'Italia l'ha
63 Ibidem, p. 46.
64 Cfr. testo della Carta di Amsterdam in http://www.tine.it/NormativaBBCC/convenzione.htm#amsterdam2.
ratificata nel 1989); nell'esigenza di una visione comune che intende garantire la salvaguardia ma anche la valorizzazione di questo patrimonio, sono stati sviluppati degli orientamenti generali in grado di supportare gli Stati ratificanti nella predisposizione di discipline giuridiche differenti. Nella Convenzione si parla di alcune tipologie di beni immobili66, contraddistinti per il loro valore storico, artistico,
scientifico, sociale e tecnico. Uno dei compiti più importanti ricadente sullo Stato, fondamentale per una corretta riuscita dell'opera di salvaguardia, è l'identificazione dei monumenti, dei siti e degli insiemi architettonici presenti sul territorio, e una conseguente dettagliata documentazione, soprattutto nel caso vi siano beni la cui integrità è seriamente minacciata.
Sono previste delle c.d. misure complementari concernenti il sostegno finanziario che lo Stato, o gli enti locali, devono sostenere per garantire i lavori di conservazione e restauro del patrimonio architettonico; su questa linea, deve essere promossa l'iniziativa di privati, supportando investimenti per la tutela di beni in questione, adottando misure fiscali adeguate.
Di fondamentale importanza è la necessità imperante di predisporre a livello nazionale una serie di misure atte a regolamentare l'inquinamento, uno dei motivi principali nel causare danni al patrimonio in questione. E proprio in quest'ottica, per chi non rispetta le misure enunciate dalla Convenzione, è stato sviluppato un sistema sanzionatorio: “ogni parte contraente s’impegna, nei limiti dei propri poteri, a fare in modo che, contro le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico, vengano prese misure appropriate e sufficienti da parte dell’autorità competente. Queste misure possono comportare, all’occorrenza, l’obbligo per gli autori di demolire un edificio costruito irregolarmente o di ripristinare lo stato anteriore dei beni protetti”67. Nell'ottica
di una conservazione integrata, ogni Stato s'impegna nel porre “la protezione del patrimonio architettonico tra gli obiettivi essenziali della sistemazione del territorio e dell’urbanistica e che assicuri l’adozione di questo imperativo nei diversi stadi di elaborazione dei piani di sviluppo e delle procedure di autorizzazione dei lavori; […]
66 Cfr. testo della Convenzione in http://www.conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/121.htm. Più specificatamente si fa riferimento a monumenti, che sono tutte le realizzazioni particolarmente interessanti dal punto di vista storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, comprese le istallazioni o gli elementi decorativi facenti parte integrante di queste realizzazioni. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per formare oggetto di una delimitazione geografica. I siti: opere edificate dall’uomo e dalla natura, che formano degli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico.
nel fare della conservazione, dell’animazione e della valorizzazione dei beni protetti l’elemento più importante della politica in materia di cultura, di ambiente e di pianificazione del territorio; nel favorire quando è possibile, nell’ambito del processo di sistemazione del territorio e di urbanizzazione, la conservazione e l’utilizzazione degli edifici, la cui importanza di per sé non giustificherebbe una protezione ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, ma che considerati nell’insieme dell’ambiente urbano e rurale in cui si trovano, o dal punto di vista della qualità della vita, hanno una loro importanza; favorire l’applicazione e lo sviluppo delle tecniche e dei materiali tradizionali, indispensabili alla conservazione del patrimonio architettonico”.
In ultima analisi, oltre alle immancabili sollecitazioni verso un'attività informativa dell'opinione pubblica, che porti ad una sensibilizzazione riguardante i problemi di tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, si sottolinea la priorità di adottare politiche di tutela di beni culturali a livello nazionale, sulla scia di quelle già in essere sul piano comunitario, che portino ad una mediazione tra esigenze socio-economiche ed istanze conservative.
4. LA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO
L'inserimento della categoria dei Paesaggi culturali nelle Operational Guidelines dell'UNESCO, con il loro possibile inserimento nella WHL, ha determinato un sempre maggiore interesse verso il paesaggio, palesato nell'azione dei poteri pubblici; questo perché la tutela del paesaggio culturale comporta un costante sviluppo, sia economico che sociale68. Proprio in quest'ottica, i concetti di paesaggio e sviluppo non possono
essere visti in maniera opposta, ma letti in maniera congiunta così da sviluppare una migliore qualità della vita e della stessa società. La sostenibilità del paesaggio esige programmi di sviluppo che tengano presente dei bisogni della società contemporanea senza intaccare le necessità delle generazioni future.
Considerato che il paesaggio è l'habitat delle attività umane, i paesaggi culturali sono determinati, nelle loro diversità e peculiarità, da queste attività umane succedutesi nel corso della storia e avvenute grazie all'interazione dell'uomo con l'ambiente naturale; avendo presente tutto questo, la tutela deve puntare ad una “protezione dinamica”69,
68 V. PEPE, op. cit., 2002, p. 53. 69 Ibidem.