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L’ACCORDO ECONOMICO GLOBALE UE-CANADA (CETA)

3. L’esito dei negoziat

3.4 Le indicazioni geografiche

Legato al tema dell’agricoltura vi è quello delle indicazioni geografiche (IG). L’UE è molto interessata alle IG poiché per essa rappresentano un mezzo per sostenere le proprie produzioni agricole ad alto valore aggiunto. Nel Doha Round l’UE ha spinto in direzione della realizzazione di un registro vincolante per i vini e le bevande alcoliche e dell’estensione di un registro di IG ad altri prodotti. L’UE era riuscita a creare una coalizione a favore di un registro delle IG di cui facevano parte i principali mercati emergenti (Cina, India, Brasile), molti paesi in via di sviluppo, i paesi del gruppo ACP e i paesi del gruppo africano. Tuttavia, non aveva ottenuto il sostegno a favore di regole più effettive per le IG da parte di altri membri della WTO come gli Stati Uniti e il Canada. Avendo stipulato un FTA con la Corea in cui erano riusciti a trovare un accordo sui registri delle IG per il vino, le bevande alcoliche e altri prodotti alimentari, le aspettative dell’UE di riuscire ad ottenere qualcosa di simile nel CETA erano aumentate. Il Canada, da parte sua, è sempre stato un fermo oppositore delle IG, specialmente nella forma di obblighi vincolanti derivanti da registri internazionali, in quanto li considera una forma di protezione. Tuttavia, già prima che le negoziazioni fossero concluse, si prevedeva che il Canada avrebbe dovuto fare alcune concessioni sulle IG se avesse voluto giungere a un accordo.239

Il Canada, infatti, ha accordato un livello di protezione paragonabile a quello offerto dalla normativa europea a quasi tutte le IG proposte dall’UE. La disciplina concordata è composta da numerosi articoli, il cui fulcro centrale è costituito dall’art. 7.4 (specialmente i parr. 2 e 3) e da due allegati. L’Allegato 1 contiene l’elenco delle IG cui è accordata tutela,

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Woolcock S. B.., European Union trade policy: The Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) towards a new generation of FTAs?, in: Europe, Canada and the Comprehensive

suddivise in due parti: Parte A per le IG europee e Parte B per quelle canadesi. Ovviamente solo la Parte A contiene un corposo numero di IG mentre la Parte B non ne contiene alcuna. Passando all’analisi della disciplina, possiamo osservare che il fulcro di questa, ovvero l’art. .4, prevede che entrambe le parti si impegnino a tutelare reciprocamente le rispettive IG predisponendo i mezzi giuridici necessari a impedire (art. 7.4 par. 2):

a) l’uso di un’indicazione geografica della controparte che sia elencata nell’Allegato I, per qualsiasi prodotto che rientri nella categoria di prodotto specificata nell’Allegato I per quell’indicazione geografica e che:

● non sia originario del luogo di origine specificato nell’Allegato I per quell’indicazione geografica; oppure che,

● pur avendo origine in quel luogo, non sia stato prodotto conformemente alle leggi e ai regolamenti della controparte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo interno.

b) l’uso di qualsiasi termine nella denominazione o nella confezione della merce che indichi o che suggerisca, in maniera ingannevole per il pubblico, che la merce in questione ha origine in un’area geografica diversa dal reale luogo d’origine.

La tutela di cui al punto a) deve essere fornita anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto o quando l’indicazione geografica è usata nella sua dizione tradotta o è accompagnata da espressioni come “kind”, “type”, “style”, “imitation” o simili (art. .4 par. 3). Tale trattamento è equivalente a quello riservato dall’art. 23 dell’Accordo TRIPs al vino e agli alcolici e rappresenta il fulcro della tutela prevista dal CETA per le IG.

In accordo con la tutela prevista ai parr. 2 e 3 e relativamente al rapporto tra un marchio e un’indicazione geografica, si prevede che la registrazione di un marchio che consista o contenga il nome di un’IG dell’altra Parte sarà respinta o annullata (ex officio se la legislazione interna lo permette altrimenti su istanza di parte) rispetto a un prodotto appartenente alla stessa classe di prodotti dell’IG ma che non abbia origine nel luogo d’origine di quell’IG (art. .4 par. 6).

Tuttavia, se queste saranno le regole generali, non mancheranno alcune eccezioni, quanto meno parziali, che nascono dall’esigenza di risolvere il contrasto tra nomi o marchi in uso in Canada e IG europee. Il compito di risolvere tali contrasti è stato affidato all’art. .6.

Tale articolo, infatti, riguarda ventuno IG sulle quali le Parti hanno concordato soluzioni ad hoc:

● per le cinque IG europee confliggenti con marchi canadesi preesistenti240

(tra cui il Prosciutto di Parma) si prevede la coesistenza (par. 5 e 6). Dunque, i marchi canadesi resteranno validi, ma le IG europee saranno comunque autorizzate a utilizzare la propria denominazione quando vendute in Canada, evenienza che da più di vent’anni non era possibile. Questa soluzione costituisce un buon risultato per l’UE specialmente in considerazione del fatto che è la prima volta che in un paese di

common law come il Canada si deroga al principio “first in time first in right”

● per le otto IG il cui nome, tradotto in lingua inglese o francese, è comunemente usato in Canada come nome comune di un prodotto241 si prevede, da un lato, la tutela dell’IG e, dall’altro, che le disposizioni dell'art. non pregiudichino in alcun modo il diritto di usare tale termine in associazione con tale prodotto (par. 7) o di usare o registrare in Canada un marchio che contiene o è composto da uno di tali termini (par. 11). Questo purché l’utilizzo di tali termini non indichi o suggerisca in modo ingannevole che il prodotto in questione ha origine in un’area geografica diversa dal reale luogo d’origine (come previsto dal par. 11, lett. b). Ad esempio, il “Parmigiano Reggiano” sarà tutelato come IG ma il termine “Parmesan” potrà comunque essere utilizzato, a condizione che non suggerisca ingannevolmente un’origine italiana

● per altre tre IG242

è previsto che i produttori che già nei cinque anni precedenti il 18 Ottobre 2013 avevano sul mercato prodotti con quel nome potranno lasciarveli, mentre, per chi utilizza tale nome da meno di cinque anni a partire dal 18 Ottobre 2013, è previsto un periodo di transizione entro il quale dovrà eliminare gradualmente la propria produzione (CETA, cap. 22, art. 7.6, par. 3)

● le IG di cinque importanti formaggi (Asiago, Feta, Fontina, Gorgonzola e Münster) saranno protette, ma coloro che in Canada facevano già uso commerciale di tali

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Canards à foiegras du Sud-Ouest (Périgord), Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi, Prosciutto di Parma, Prosciutto di S. Daniele, Prosciutto Toscano.

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Elencate nell’Allegato 2: Black Forest Ham/ ambon Forêt noire, Tiroler Bacon, Parmesan, Bavarian Beer/Bière Bavaroise, Munich Beer/Bière Munich, St George, Valencia orange, Comté /County associati al nome delle province canadesi.

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nomi prima del 18 Ottobre 2013 potranno continuare a utilizzarli (par. 2), mentre chi ha iniziato a farne uso dopo tale data, avrà l’onere di accompagnare il nome con termini come “kind”, “type”, “style”, “imitation” o simili (par. 1). Questa soluzione, pur essendo di compromesso, raggiunge comunque il risultato del riconoscimento da parte del Canada di queste indicazioni geografiche: in tal modo, la posizione sul mercato dei produttori europei è tutelata distinguendo chiaramente, non da ultimo agli occhi dei consumatori canadesi, tali prodotti dai prodotti autentici.

Infine, ulteriori IG potranno essere aggiunte in futuro ad opera dell’istituendo Joint

Committee o all’unanimità o su raccomandazione dell’istituendo CETA Commiste on Geographical Indications (art. 7.7).