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3.4 Le informazioni dovute al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di servizi finanziari.

3.4.2 Le informazioni sul servizio finanziario.

In base all’art. art. 67sexies, le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi

dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri91; d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

La tutela apprestata dalla disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari è destinata ad integrare quella offerta, in via generale, dalle disposizioni comunitarie e nazionali a chi fruisce i servizi finanziari.

A causa del mancato coordinamento tra le disposizioni introdotte nella sezione in commento e quelle contenute in via più generale nella normativa di settore, l’interprete di volta in volta è gravato del compito di operare detto coordinamento. Così ad esempio, le informazioni previste dall’art. 67sexies sulle caratteristiche del servizio dovranno essere conformi non solo alle prescrizioni ivi contenute, ma anche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni bancarie dettate dal cd. Tub (il Testo unico

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Il terreno delle informazioni relative ai rischi connessi al servizio finanziario offerto risulta senza dubbio più complesso. La lett. c) contempla l’ipotesi in cui il servizio sia collegato a strumenti finanziari (art. l, comma 2, d.lgs. 58/1998, il cd. Tuf) connotati da un elevato livello di rischio o il cui prezzo dipenda da fluttuazioni di mercati finanziari su cui il fornitore non è in grado di esercitare alcuna influenza. L’ipotesi contemplata deve essere necessariamente ricondotta nell’alveo degli obblighi di “diligenza, correttezza e trasparenza” che sono imposti al prestatore di servizi di investimento dall’art. 21 d.lgs. n. 58/98. Tuttavia, proprio tale ricostruzione conduce, in ragione dei comportamenti che necessariamente devono essere assunti ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 58/98, a ritenere assolutamente insufficiente una informativa che si riduca ad un “avviso”. È, infatti, soprattutto l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 21 ad indurre il dubbio circa la compatibilità di un mero avviso con i comportamenti che il fornitore deve adottare: infatti al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza, il fornitore deve necessariamente impartire “informazioni complete, obiettive, intelligibili in ordine agli elementi rilevanti del rapporto del servizio e degli strumenti finanziari”. Deve, cioè, chiarire ogni aspetto delle complesse questioni che determinati strumenti finanziari e determinate operazioni inevitabilmente presentano. Alla luce di tale contesto normativo, appare evidente in primo luogo l’inadeguatezza di un mero avviso circa i rischi degli strumenti finanziari con cui il servizio offerto è in rapporto. Così, A. TORELLI., op. cit., p. 640.

bancario) e dalle norme secondarie di attuazione o dalle disposizioni in materia di prestazione di servizi di investimento dettate dal Tuf e dal regolamento intermediari92.

Anche se, come più volte ripetuto, l’informazione al consumatore rappresenta uno dei pilastri fondamentali per una tutela concreta del contraente debole, l’obbligo di informazione non deve tuttavia impedire ovvero ritardare eccessivamente il normale svolgimento della contrattazione. Anche se per questo motivo il legislatore ha preferito, per quanto riguarda le informazioni relative ai servizi finanziari, no appesantire il fornitore sotto l’aspetto della descrizione delle caratteristiche principali, tuttavia esige una ampia ed analitica informazione concernente il prezzo e le sua eventuali fluttuazioni. Infatti, l’art. 67sexies impone di chiarire al consumatore il prezzo totale che egli dovrà corrispondere, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo; inoltre, deve essere indicato qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza. La norma, anche se di formulazione garantista, rischia di essere applicata in maniera distorta da parte dei fornitori, nel caso in cui quest’ultimi fornissero elementi di calcolo al limite della incomprensibilità; tuttavia, come ricorda la stessa disposizione, le informazioni devono essere impartite in modo da consentire al consumatore di “verificare il calcolo del prezzo”. Tale previsione, infatti, se ricondotta alla “chiarezza e comprensibilità” di cui all’art. 67quater, comma 2, costituisce, in definitiva, il parametro di valutazione della conformità del comportamento tenuto dal fornitore all’obbligo di informazione.

Infine, il fornitore deve chiarire se esistono limiti di validità temporale delle informazioni rese (ad esempio circa i rischi di particolari strumenti finanziari) e deve dare tutte le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei servizi offerti, nonché alle caratteristiche “essenziali” delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento.