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4. Il miglioramento della qualità amministrativa

6.1. La Legge di Bilancio

Sul piano delle risorse, appare necessario fornire una panoramica generale rispetto a quelle assegnate a questo Ministero con la legge di bilancio per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, che già nell’illustrazione dedicata ai singoli settori sono state evidenziate partitamente.

Nel dettaglio si rappresenta che, oltre alle risorse previste per il personale amministrativo, penitenziario e giudiziario, altre risorse sono state destinate al Ministero per rendere concretamente possibili tutte le politiche di efficientamento del sistema giustizia tout court e di protezione avanzata dei soggetti vulnerabili già riconosciuti, a vario titolo, meritevoli di tutela.

Onde proseguire nelle sue politiche di rafforzamento delle dotazioni di personale, questo Ministero potrà beneficiare di un’ulteriore estensione fino al 2020-2021 a seconda di casi, delle graduatorie dei concorsi pubblici a cui attingere per ulteriori assunzioni.

Grazie a queste risorse finanziarie, si potrà, a breve, nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, finalizzare l’assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e in particolare quelli di cui al concorso bandito con D.M. 31.05.2017.

Ulteriori reclutamenti di personale sono previsti per l’Amministrazione della Giustizia, incluso il settore penitenziario e dell’esecuzione penale.

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Sono state, infatti, autorizzate: un’accelerazione delle procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni ai sensi dell’articolo 1,comma 311, della legge 145/2018; al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, l’assunzione di 18 unità di personale dirigenziale non generale della carriera penitenziaria; al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in considerazione della rilevante scopertura di organico, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale; al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, l'assunzione straordinaria di cento (100) unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale.

Sempre con riferimento alle politiche di efficientamento del sistema sul piano del personale, e specificamente di quello di magistratura, la legge di bilancio ha previsto le Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali di magistrati e l’individuazione di un contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.

In un’ottica di efficientamento del sistema-giustizia, anche sul piano della logistica e dell’organizzazione degli uffici giudiziari, la legge di bilancio ha poi previsto un nuovo modello organizzativo decentrato per l’organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sedi di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento, attuato mediante modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

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Si tratta di una forma di gestione decentrata decisamente più agile e al tempo stesso direttamente collegata all’amministrazione centrale, dotata di personale del profilo tecnico più adeguato ad affrontare questioni connesse alle gestioni del patrimonio edilizio e alle spese di funzionamento, per la cui implementazione si prevede un corrispondente incremento di dotazione organica del personale di:

1) dirigenti non generali (nel numero di 10 unità), con contestuale autorizzazione all’assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali;

2) personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico (contabili, architetti, ingegneri e geometri), in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, per un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile e tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.

Con particolare riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 240/2006 si prevede, al comma 3, la partecipazione, nell’ambito degli organismi di cui all’articolo 3 del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 (c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel Presidente del Consiglio dell’ordine circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, al quale viene attribuito il diritto di votare nell’ambito delle assemblee indette negli organismi con riferimento ai fabbisogni necessari a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari. La particolare attenzione che il Ministero della Giustizia dedica a tutti i soggetti vulnerabili vittime di attività criminose o in ogni caso meritevoli di particolare tutela emerge con evidenza anche dagli investimenti programmati e autorizzati per l’adozione di varie forme di tutela di questi soggetti.

In particolare, in linea di continuità con quanto sino ad ora compiuto dal Ministero della Giustizia in questa direzione, non ultimo anche attraverso l’istituzione, il 29.11.2018, di un Tavolo di coordinamento interistituzionale per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, la legge di bilancio ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzati a rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato

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e, in particolare, la tutela sociale e assistenziale delle stesse, per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli, per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Inoltre, con riferimento ai reati intrafamiliari, come il cd. femminicidio, e alla tutela dei soggetti coinvolti, è ulteriore riprova della particolare sensibilità di questo Ministero alla tematica, il radicale mutamento del quadro ordinamentale dei crediti vantati dallo Stato, da Istituti previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996, derivanti da fatti omicidiari commessi in ambito domestico, per i quali è stato, quindi, escluso il recupero nei confronti dei figli delle vittime (quando estranei alla condotta delittuosa); a tali oneri si farà dunque diversamente fronte, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell’anno 2020, di 700 mila euro nell’anno 2021 e 500 mila euro nell’anno 2022, mediante le risorse disponibili di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 167/2017 e le prestazioni saranno corrisposte, a domanda, dall’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti con le modalità di cui alla legge 122/2016.

Anche per quanto riguarda il Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, la legge di bilancio prevede l’incremento per 1 milione di euro per l’anno 2020 della dotazione del fondo da ripartire in parti uguali a favore delle finalità per l’erogazione di borse di studio in favore di orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa (lettera a) dell’art. 11, comma 1, della legge 4/2018, nonché per le misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie (lettera b) della citata legge.

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In supporto dei minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’intervento finanziario prevede, poi, un’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’accesso al quale sarà semplificato sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della Giustizia.

Sulla stessa scia si pongono, ancora, anche le misure, previste dalla legge di bilancio al fine di assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle decisioni sovranazionali, di non assoggettabilità a fini IRES delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte, seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo.

Quanto alla gestione delle spese di giustizia, preme sottolineare che il nuovo assetto organizzativo del Fondo Unico giustizia civile prospetta positive ricadute sul bilancio dello Stato.

Invero, il previsto accentramento, in capo ad Equitalia Giustizia S.p.A., della gestione del Fondo unico giustizia civile attraverso l’estensione del regime attualmente riservato al Fondo unico giustizia penale, unitamente all’accensione di un conto di Tesoreria in cui far confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi, oltre a consentire l’acquisizione di un notevolissimo patrimonio informativo -in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità dei flussi finanziari-, proprio in considerazione della significativa consistenza delle risorse finanziarie in gestione, dell’ampliamento delle competenze e del coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato di Equitalia Giustizia S.p.A., si tradurrebbe:

I) in un minor ricorso allo strumento dell’emissione di titoli di Stato; II) in una minore spesa in termini di interessi sul debito.

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Peraltro, è anche previsto che gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 (inter alia, attivo fallimentare, somme provenienti da procedure esecutive immobiliari, somme sottoposte a sequestro conservativo civile, somme a qualunque titolo collegate a procedimenti civili contenziosi) siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all’assegnatario.

Preme, poi, anche rilevare che è stato garantito il rifinanziamento dei Fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, destinati alla copertura dei provvedimenti di iniziativa della Giustizia che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, determinati come da tabelle A e B allegate alla legge di bilancio e recanti i seguenti stanziamenti:

Fondo speciale di parte corrente (Tabella A):

anno 2020 euro 13.657.773= anno 2021 euro 24.061.639= anno 2022 euro 23.845.298=.

Fondo speciale di parte capitale (Tabella B):

anno 2020 euro 10.000.000= anno 2021 euro 20.000.000= anno 2022 euro 30.000.000=.

Dunque, in totale per il Ministero della giustizia nella legge di bilancio per l’anno 2020 sono previsti complessivamente 8.901.562.458 euro per l’anno 2020, 8.847.647.358 euro per l’anno 2021 e 8.744.526.547 per l’anno 2022.