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Legittimazione ad impugnare ed effetti delle sentenze della Corte

3. Il modello francese

3.3. Legittimazione ad impugnare ed effetti delle sentenze della Corte

legittimati a presentare la richiesta di riesame. Ai sensi dell’art. 622-2 c.p.p. le richieste di revisione o di riesame possono essere avanzate dal ministro della Giustizia, dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dalla persona condannata o, in caso di incapacità, dal suo rappresentante legale. Dopo la morte o in

77 Commission de réexamen, decisione del 5 luglio 2012 (Gisèle Mor).

78 Cfr. M.LAFOURCADE, La réouverture des procédures jurisdictionelles consécutive à un arrêt de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme, cit., 352.

caso di assenza accertata del condannato, l’istanza di riesame può essere presentata dal coniuge, dal convivente, dalla persona alla quale il condannato era legato da un patto civile di solidarietà (c.d. PACS), dai figli, dai genitori o dagli eredi.

La presenza di un magistrato delle giurisdizioni superiori nella platea dei legittimati a presentare richiesta di riesame, secondo parte della dottrina, testimonierebbe la volontà del legislatore di creare uno strumento di ricorso nell’interesse dei diritti dell’uomo80. Certo è che, con tale previsione, la Francia si è emancipata dalla concezione espressa della Grande Camera della Corte Edu (cfr. il citato caso Sejodovic c. Italia81), secondo cui non si può ottenere la riapertura senza l’approvazione del condannato vittima della violazione convenzionale.

D’altro canto, sulla falsariga di quanto avvenuto nella maggior parte dei Paesi aderenti alla Cedu82, la procedura di riesame è stata pensata a beneficio esclusivo dei condannati che hanno portato le loro doglianze di fronte ai giudici di Strasburgo. Ne consegue che non sono prese in considerazione né le sorti dei c.d. fratelli minori (adottando, ancora una volta, la fortunata formula in voga nella dottrina italiana) né soprattutto – ciò che interessa maggiormente alla dottrina francese83 – le sorti dei concorrenti nel medesimo reato, con l’evidente rischio di creare incoerenze e contrasti tra le decisioni interne.

In particolare, allorquando il provvedimento adottato all’esito della procedura di riesame diverga dalla sentenza di condanna impugnata, si pone il problema della coerenza tra le decisioni emesse, da un lato, nei confronti del singolo ricorrente vittorioso a Strasburgo, dall’altro, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato che non abbiano presentato ricorso presso la Corte Edu. Ed infatti, rebus sic

stantibus, la domanda di riesame eventualmente presentata da siffatti concorrenti nel

reato, non sussistendo in capo ad essi alcun titolo di legittimazione (in assenza di una sentenza che abbia accertato una violazione convenzionale anche nei loro confronti), risulterebbe inammissibile.

80 Ivi, 246.

81 V. Corte eur. dir. uomo, Sejdovic c. Italia, cit., par. 126.

82 A questo riguardo, è dato constatare che la maggioranza degli Stati europei considera il nesso

materiale tra il ricorrente e la sentenza che accerta una violazione convenzionale quale condizione essenziale della ricevibilità della richiesta di riapertura. La ragione di tale scelta va ravvisata nelle indicazioni contenute nella Raccomandazione n. 2 del 2000 del Comitato dei Ministri.

83 V. per tutti M.LAFOURCADE, La réouverture des procédures jurisdictionelles consécutive à un arrêt

In altri termini, la legge non permette di estendere l’istituto del riesame agli altri condannati-correi che non hanno presentato ricorso davanti alla Corte edu (rectius che non hanno ottenuto una sentenza di accertamento di una violazione convenzionale da loro stessi subita). Di talché, la Corte della revisione e del riesame dichiara irricevibili le richieste degli istanti che non possano beneficiare di una decisione sovranazionale, la quale accerti la contrarietà alla Convenzione della sentenza di condanna interna.

Nulla quaestio, dunque, se la violazione convenzionale non è comune a tutti i

concorrenti nel reato. Problemi di non poco momento, viceversa, solleva l’ipotesi in cui il vizio sia comune ed un solo condannato in via definitiva abbia adito la Corte europea. In tal caso, solo quest’ultimo potrà beneficiare di un nuovo procedimento, ad esclusione di tutti gli altri correi che abbiano “subito” il medesimo error iuris; ciò che, all’evidenza, è suscettibile di gettare un’ombra sull’esito dell’intero procedimento.

Nei termini appena descritti, nel citato caso Mamère, la ricorrente ha adito la Corte europea e, forte della decisione resa a suo favore, ha potuto beneficiare di un altro processo, rispettoso della libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu. Una sorte diversa ha riguardato le richieste di riesame presentate dai concorrenti nel reato, condannati per il medesimo delitto di diffamazione contro un funzionario pubblico, le quali sono state dichiarate irricevibili in assenza di un giudicato della Corte di Strasburgo sul punto.

Ne consegue la verificabilità di fragorosi contrasti tra i giudicati interni, tanto dal punto di vista della dichiarazione di colpevolezza (che, per ipotesi, sia esclusa per il ricorrente vittorioso a Strasburgo all’esito del procedimento di riesame), quanto dal punto di vista del trattamento sanzionatorio (allorché, sempre per ipotesi, la pena venga sensibilmente ridotta per il correo che abbia fatto ricorso alla Corte europea).

De lege lata, una soluzione all’impasse, proposta dalla dottrina ma finora mai

concretamente applicata dalla giurisprudenza, potrebbe consistere nella presentazione di una domanda di riesame davanti alla Corte della revisione e del riesame da parte del ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di Cassazione, come prevede l’art. 622-2 c.p.p. Tale richiesta, formulata nell’interesse degli altri condannati che abbiano subito le medesime conseguenze

dannose, potrebbe essere riunita alla domanda di riesame della sentenza di condanna presentata dal ricorrente riconosciuto vittima di una violazione convenzionale dalla Corte di Strasburgo. Si tratta di una soluzione che avrebbe il merito di evitare ineguaglianze di trattamento tra i correi, sentenze penali incompatibili tra loro o incoerenze nel trattamento sanzionatorio dei condannati84.

Sulla scorta della ratio alla base dell’istituto del réexamen, parte della dottrina ha manifestato l’esigenza di un’estensione della platea dei legittimati attivi quantomeno in una prospettiva de iure condendo. Orbene, non vi è dubbio che la riapertura del procedimento a seguito di richiesta di riesame è stata concepita per evitare contraddizioni tra la sentenza penale interna e la decisione della Corte europea. Tuttavia, è altresì evidente che il sistema attuale genera una distorsione tra le decisioni penali rese nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato ascritto al ricorrente (i quali abbiano subito la medesima violazione dei loro diritti fondamentali con conseguenze dannose equiparabili) e la sentenza emessa nei confronti di quest’ultimo all’esito del procedimento di riesame. La ricerca di una coerenza sistematica ha condotto la citata dottrina ad interrogarsi sull’opportunità di una generalizzazione del riesame all’insieme dei correi, i quali si trovino in una situazione analoga, avuto riguardo alle violazioni dei loro diritti fondamentali ed ai conseguenti pregiudizi subiti85.

È stata, pertanto, prospettata l’ipotesi di una procedura di riesame più “aperta”. In proposito, è appena il caso di sottolineare che, nonostante il descritto interesse manifestato da una parte della dottrina, la Corte Edu e il Comitato dei Ministri sembrano molto meno sensibili al problema86. Tuttavia, la prospettiva di un sistema giudiziario europeo integrato e l’armonizzazione della giurisprudenza interna e sovranazionale depongono a favore di una concezione allargata della procedura di riesame, suscettibile di condurre a una riapertura nell’interesse della Convenzione87.

84 Sul punto funditus M.L

AFOURCADE, ivi, 372.

85 Ancora M.L

AFOURCADE, ivi, 401.

86 In questi termini E.LAMBERT ABDELGAWAD, La réoverture des procédures judiciaires internes

suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme: un droit éclaté, in G. COHEN-

JONATHAN, J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT ABDELGAWAD, De l’effectivité des recours internes dans

l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, Nemesis, Bruylant, 2007.

87 Cfr. M.HOTTELIER, La procédure suisse de révision consécutive à un arrêt de condamnation par la

In tali ipotesi, dunque, occorrerebbe assicurare ai concorrenti nel reato, condannati in via definitiva, che non hanno tempestivamente adito la Corte Edu, la possibilità di aderire alla domanda del correo riconosciuto dalla Corte stessa quale vittima di una violazione convenzionale. A tal fine, la Corte della revisione e del riesame dovrebbe verificare se i concorrenti nel medesimo reato ascritto al ricorrente hanno effettivamente subito la medesima violazione convenzionale accertata, con riguardo a quest’ultimo, dalla Corte di Strasburgo88.

Le norme che regolano la procedura di riesame non conferiscono legittimazione attiva alle persone offese o parti civili, relativamente alle decisioni penali adottate in violazione dei loro diritti convenzionali, tale procedura essendo stata concepita a beneficio esclusivo del condannato89. Nell’attuale tessuto normativo vi sono, tuttavia, alcune disposizioni (artt. 624-4 e 624-7 c.p.p.) che danno spazio alla “voce” delle vittime e delle parti civili nel procedimento di riesame.