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Le modifiche più recenti alla disciplina (cenni e rinvii) 96

III. L A DIRETTIVA SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E LA SUA

2. I L RECEPIMENTO IN I TALIA : LA NORMATIVA PRIMA DEL C ODICE DEL

2.5. Le modifiche più recenti alla disciplina (cenni e rinvii) 96

La trasposizione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette non si è conclusa con i due decreti legislativi del 2007, ma ha visto una pluralità di interventi normativi successivi, volti a delinearne in maniera più accurata i confini applicativi e a introdurre nuovi strumenti di tutela dei consumatori, i quali interagiscano con il sistema di tutela previsto dal codice del consumo.

Il primo intervento di rilievo ai fini dell’attuazione della direttiva 2005/29/CE è stata l’introduzione del codice del consumo di alcune disposizioni integrative del d.lgs 146/07 attraverso l’emanazione del decreto legislativo 221 del 23 ottobre 2007, contenente “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2006, recante modifiche al Codice del consumo”.252

La norma, più che per il suo rilievo operativo, appare significativa per l’integrazione operata all’art. 2 comma 2 cod. cons.: viene infatti introdotto, alla lett. c-bis), il diritto dei consumatori                                                                                                                

249 V. infra, par. 3.1. ss.

250 Tra i rapporti che sarebbe stato opportuno coordinare con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette è possibile menzionare, a titolo esemplificativo, la disciplina della concorrenza sleale all’interno del Codice civile, di cui si è già parlato, la l. 281/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato, la l. 663/1941 sul diritto d’autore, nonché il codice della proprietà industriale, disciplinato dal d.lgs. 30/2005.

251 Cfr. DE CRISTOFARO,G., Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra

professionisti e consumatori: il d. lgs. 146 del 2 agosto 2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE, in Studium Iuris, 2007, p. 1078.

“all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà”.

Il diritto si sovrappone a quello alla adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, previsto dalla lettera c), ed a quello alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, di cui alla lettera e) del medesimo art. 2 cod. cons.

La previsione esplicita del diritto de quo ha la funzione di norma di chiusura del sistema, rispetto a casi che sfuggirebbero alla copertura degli altri diritti dei consumatori, facilitando al contempo l’Autorità Garante nell’individuazione del fondamento normativo di tutela.253

Una seconda modifica è poi intervenuta nel 2009, con l’introduzione dell’art. 22-bis cod. cons. ad opera della legge n. 99 del 23 luglio 2009. L’articolo disciplina in particolare la pubblicità ingannevole nelle tariffe marittime, individuando una nuova ipotesi di pratica commerciale scorretta. La disposizione, a ben vedere, sembra contrastare con la natura di provvedimento di armonizzazione massima della direttiva 2005/29/CE, posto che l’introduzione di divieti tout court non previsti nel novero delle pratiche individuato dalla direttiva è preclusa, come si è detto, agli Stati membri. In questo senso ne consegue che, nonostante la formulazione testuale, il nuovo articolo deve essere semplicemente interpretato nel senso che i messaggi pubblicitari da esso qualificati come (sempre e comunque) ingannevoli potranno in realtà considerarsi pratiche commerciali scorrette soltanto qualora l’Autorità Garante riscontri la presenza di tutti gli elementi costitutivi di una pratica ingannevole a norma delle disposizioni generali contenute nella direttiva.254 La modifica,

dunque, ha semplicemente carattere integrativo e non vincolante. Tra gli interventi recenti idonei ad incidere, seppur in maniera indiretta, sulla tutela avverso le pratiche commerciali scorrette non è possibile ignorare l’introduzione, attraverso la l. 24 dicembre 2007, b. 244, della class action all’interno del nostro ordinamento, attraverso l’inserimento del nuovo art. 140-bis del Codice del consumo.

Stante la scelta del legislatore nazionale di non pronunciarsi circa le tutele civilistiche disponibili alle vittime di pratiche commerciali                                                                                                                

253 MANCALEONI A.M., Art. 2 cod. cons., in De Cristofaro e Zaccaria (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori (Codice del consumo e

legislazione complementare), Cedam, 2014.

254 In tal senso si è pronunciato anche Cons. di Stato, sent. 1259 del 2013, in Foro amm., 13, 750.

scorrette, è evidente come la class action si aggiungerà al novero dei rimedi da prendere in considerazione quando verrà il momento di interrogarsi sugli strumenti ottimali di cui i consumatori possano avvalersi. Sul tema, tuttavia, si tornerà ampiamente in seguito.255

Se la modifica di cui all’art. 22-bis ha dunque una portata esigua, e quella dell’art. 140-bis una rilevanza indiretta, certamente significativo è stato l’intervento operato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a conversione del decreto legge n. 1 del 2012: la legge, estendendo la platea dei potenziali danneggiati dalle pratiche commerciali, ha introdotto tra i soggetti protetti anche le microimprese,256 equiparate in tal senso al consumatore.

La scelta, come evidenziato in dottrina,257 risponde alle esigenze

derivanti dall’evoluzione delle tecniche di marketing, le quali ormai si presentano talmente evolute da determinare uno scarto informativo non soltanto tra professionista e consumatore, ma altresì tra “grande” e “piccolo” professionista: l’istanza, dunque, non sarebbe più quella di proteggere il contraente debole ma, più in generale, il «contattato debole»,258 facendo seguito a quelle

istanze di tutela delle microimprese quali destinatarie di tutele (almeno parzialmente) assimilabili a quelle già sviluppatesi nel diritto dei consumi, e recepite dal legislatore comunitario in occasione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento. Ad oggi, dunque, la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette, scardinando la tradizionale limitazione ai consumatori intesi quali persone fisiche, si è aperta anche alle imprese, segnando un significativo punto di svolta al fine di aprire la tutela consumeristica alle persone giuridiche.

                                                                                                               

255 V. infra Capitolo IV.

256 Definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla “definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, in Gazzetta ufficiale n. 124 del 20 maggio 2003, come le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10 e il cui fatturato o totale di bilancio annuo non superi 2 milioni di euro.

257 BACCIARDI E., La limitazione del recesso delle microimprese tra pratiche

commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, I, 2014, p. 245.

258 VALENTINO D., Timeo danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e

delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette, in Riv. dir. civ., 5,

2013, cit. p. 1171; cfr. anche PAGLIANTINI S., Il nuovo regime della

trasparenza nella direttiva sui servizi di pagamento, in Contratti, 12, 2009, p.

Infine, tra gli interventi normativi più recenti, occorre segnalare il d.lgs. n. 21 del 21 febbraio 2014,259 il quale, risolvendo il dibattito

suscitato dalla controversa decisione del 2012 del Consiglio di Stato,260 ha riconfermato la competenza esclusiva dell’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, superando il potenziale conflitto con la competenza delle Autorità amministrative indipendenti. Anche su tale profilo si tornerà più ampiamente nel corso del presente lavoro.

A questo punto, avendo individuato i profili principali dell’intervento normativo, è possibile analizzare la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e la sua regolamentazione all’interno del Codice del consumo.

3. CARATTERI DELLA NORMATIVA SULLE PRATICHE