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Monitoraggi e Misurazioni (una tabella elaborata per riportare indicatori di performance; codifiche; periodo, frequenza di elaborazione; variabili da utilizzare; modalità e

CAPITOLO 3 Il Sistema di Gestione Integrato

5. Monitoraggi e Misurazioni (una tabella elaborata per riportare indicatori di performance; codifiche; periodo, frequenza di elaborazione; variabili da utilizzare; modalità e

campionamento/apparecchiature; registrazioni previste; posizione del responsabile; azioni se risultato non conforme; eventuali note).

A seconda, poi, della specificità delle diverse attività aziendali descritte, potranno essere presenti ulteriori paragrafi all’interno della documentazione corrispondente.

Procedendo dalla Politica Aziendale fino alle Istruzioni Operative aumenta il livello di dettaglio con le quali tali documentazioni sono elaborate, perché si arriva ad attività coinvolgenti personale più operativo, per il quale è notevolmente più utile la conoscenza dei metodi,

dell’apparecchiatura, dei materiali e della sequenza delle operazioni da adottare. Procedure/istruzioni operative sono, pertanto, maggiormente soggette a continui aggiornamenti/revisioni. Questo ad evidenza che il SGI è calato e vive a stretta simbiosi con l’Azienda e testimonia la costante propensione al miglioramento continuo messa in atto da Geofor (MDG-01).

L’estensione della documentazione del SGI (Fig. 12) (Geofor, 2018) è coerente con la dimensione dell’Azienda, il tipo di attività svolta, la complessità dei processi e delle loro interazioni, i prodotti realizzati e servizi erogati, i requisiti del cliente, gli aspetti ed impatti ambientali significativi, i requisiti cogenti applicabili, le prescrizioni legali ed altre prescrizioni applicabili, la qualifica e competenza del personale (MDG-01).

L’intera complessità della documentazione del SGI di Geofor è parte integrante del MOG 231. Relativamente agli aspetti relativi alla privacy, Geofor implementa le prescrizioni contenute nel

Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs. 196/03).

Il SGI, inoltre, recepisce gli obiettivi e gli impegni del Contratto di Servizi stipulato con le Pubbliche Amministrazioni e riportati nella Carta dei Servizi.

Infine, Geofor adotta anche un piano triennale in tema di politiche di anticorruzione che prevedono una dettagliata attività di formazione nei confronti dei dipendenti (MDG-01). Sul sito aziendale, nella sezione “Società Trasparente”, sono consultabili e scaricabili i documenti in ottemperanza alla normativa (Legge 190/2012 e s.m.i.), aggiornati all’ultima versione (www.geofor.it).

4.3 La “circolarità” all’interno del SGI di Geofor

Lo scopo della seguente sezione è quello di approfondire come il concetto di “circolarità-ciclo

di vita” possa essere utilizzato e possa concretizzarsi all’interno di un Sistema di Gestione

Integrato, abbreviato SGI, nell’Azienda Geofor che ha come core-business la gestione integrata dei rifiuti.

4.3.1 La “circolarità” come strumento per ottimizzare la gestione in procedure/istruzioni operative: caso-studio della gestione di un Centro di Raccolta

Durante il periodo di tirocinio, a seguito di esigenze aziendali, è stata aggiornata l’Istruzione Operativa relativa alla Gestione dei Centri di Raccolta, abbreviati CdR (IST-SA-01). Questo aggiornamento è stato fatto in ottica di “Ciclo di Vita” di un CdR, Ciclo di Vita che si è rivelato uno strumento utile ai fini della corretta individuazione delle Responsabilità dei Soggetti Coinvolti, dei Compiti da svolgere per ciascuna fase e delle Modalità per attuarli.

Prima di entrare nel dettaglio di tale Istruzione Operativa, si fornisce un approfondimento normativo relativo ai CdR e una visione dei CdR direttamente gestiti da Geofor.

4.3.1.1 Approfondimento normativo relativo ai Centri di Raccolta

Il Centro di Raccolta è definito come un’area di dimensioni ridotte presidiata nelle fasi di operatività da personale addetto, allestista per il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti da cittadini ed eventuali aziende locali (per rifiuti assimilati), oltre che dai gestori del servizio pubblico (es. trasbordo della frazione organica) prima del loro trasporto verso gli impianti di smaltimento e recupero (Articolo 183 del D.lgs. 152/2006). Nel Centro, qualora la struttura e le modalità di deposito lo consentano, è possibile il conferimento anche da parte degli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. RAEE ritirati dai distributori). Nel Centro è previsto l’utilizzo sia di cassoni per i materiali di maggiori dimensioni che contenitori tipo campane, cassonetti, ecc. All’interno di esso non possono essere operati trattamenti, ancorché minimali sui rifiuti stessi, in quanto le uniche operazione permesse sono solo quelle finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso i successivi impianti di destino, quali la riduzione volumetrica (es compattazione della carta), il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio sul territorio oppure il raggruppamento di rifiuti per tipologie omogenee.

La realizzazione e gestione dei Centri di Raccolta è normata dal DM 08.04.2008 e s.m.i (DM 8 aprile 2008 e correttivo DM 13 maggio 2009), in cui sono codificate le azioni da adottare nelle due fasi, realizzativa e gestionale, oltre che le prescrizioni specifiche a cui fare riferimento. I Centri di Raccolta non sono soggetti ad autorizzazione artt. 208 e 210 D.lgs. 152/2006 (D.lgs. 152/2006) essendo, secondo le indicazioni del DM 08.04.2008 e s.m.i, posti a monte del sistema di impianti dedicati al trattamento/smaltimento dei rifiuti.

La realizzazione, o l’adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione è affidata al Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la vigente normativa urbanistica ed edilizia. Le modalità di presidio, di allestimento, di conferimento dei rifiuti e di conduzione del centro di raccolta sono quindi disciplinate dai regolamenti comunali di cui all’art.198 D.lgs. 152/2006, nel rispetto delle linee guida adottate dal ministero dell’ambiente d’intesa con la conferenza unificata (Articolo 2 DM 8 aprile 2018 e s.m.i).

La gestione può essere svolta direttamente dal Comune con proprio personale o prestatori d’opera, come associazioni di volontariato, mantenendone quindi la piena responsabilità. In alternativa, se affidata a terzi, deve essere svolta da un’azienda iscritta all’Albo Gestori Rifiuti per la categoria corrispondente (Categoria 1) che abbia integrato l'iscrizione per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» (Articolo 2 DM 8 aprile 2018 e s.m.i).

Il Centro di Raccolta deve essere dotato di (Allegato I DM 8 aprile 2008 e s.m.i):

• accesso carrabile e adeguata viabilità interna realizzata con pavimentazione idonea al transito dei veicoli e di mezzi pesanti;

• pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

• idoneo sistema di contabilizzazione e registrazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli Allegati Ia e Ib DM 8 aprile

2008 e s.m.i, in cui devono essere indicati a cura degli addetti i quantitativi delle diverse

tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento;

• idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;

• recinzione di altezza non inferiore a 2 m con adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. • sistemi/procedure per garantirne la manutenzione nel tempo;

• idonei sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;

• adeguato sistema di intervento in caso di incendio, in considerazione delle indicazioni in materia di sicurezza;

• allestimento rispettoso di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;

• personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili e in grado di garantire un’adeguata sorveglianza durante le ore di apertura;

• locale chiuso con servizi igienici, a servizio degli addetti presenza, localizzato o al suo interno o nelle immediate vicinanze.

Sono conferibili al Centro di Raccolta (quindi i gestori dei centri di raccolta possono accettare) solo le frazioni ricomprese nell’Allegato 1 punto 4.2 del D.M. 08.04.2008 e s.m.i relativi a rifiuti di origine domestica e assimilati agli urbani con le limitazioni indicate alla lettera e) del comma 2 dell’Articolo 195 D.lgs. 152/06, per cui sia stata attivata la raccolta (Tab. 2a e 2b). La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi. Ciò comporterà in caso di conferimenti continuati, un avvio all’impianto successivo di ogni singola frazione, pericolosa o non, almeno una volta ogni 3 mesi. È importante comunque valutare correttamente tempi e modi di deposito delle singole frazioni per consentire comunque un deposito corretto di quelle frazioni particolari, quali, ad esempio, sfalci del verde, legno, polistirolo, carta, cartone che nell’arco dei tre mesi possono deperire dando origine a azioni moleste. La frazione organica umida deve essere avviata agli

impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene

(Allegato I punto 7 del DM 8 aprile 2008 e s.m.i).

Deve essere, inoltre, redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area (Allegato I punto 2.4 DM 8 aprile 2008 e s.m.i).

L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque decadenti dal Centro di Raccolta può essere richiesta dal Comune o dall’Azienda gestore:

• Comune (l’istanza e l’istruttoria saranno presentate e svolte secondo i disposti dell’Articolo 124 del D.lgs. 152/06; autorizzazione avente durata di 4 anni recante prescrizioni e limitazioni);

• Azienda Gestore (l’istanza dovrà essere presentata al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, competente per territorio come Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013; AUA avente durata 15 anni).