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5.2.1 Murabahah

La maggioranza degli istituti finanziari islamici fa ampio uso di questa tipologia contrattuale come modo di finanziamento per la sua vicinanza alle tecniche della finanza convenzionale. Tuttavia, il termine reperibile nella fiqh coranica si riferisce ad un particolare tipo di vendita che non ha niente in comune con il mondo dei finanziamenti.

Nella sua forma più pura è deputato a quelle transazioni nelle quali il venditore acconsente a fornire all’acquirente un bene dietro il pagamento del costo supportato, a cui si aggiunge un ulteriore margine. Il passaggio chiave che differenzia il murabahah da una normale vendita è proprio il fatto che sin dall’inizio è esplicito il costo e il cosiddetto mark-up. Se il bene è venduto per una somma convenuta, ma senza aver chiaramente definito il costo sostenuto dal venditore e il margine di profitto addizionato, non si è in presenza di murabahah, bensì la transazione è detta

musawamah52. (Usmani, 2002)

Nella moderna finanza islamica viene ad attuarsi una doppia compravendita dove un soggetto acquisisce il bene, ad un prezzo noto, per poi rivenderlo ad un terzo soggetto interessato per un ammontare maggiorato di un determinato valore. Pronto è il paragone con il tradizionale mutuo, infatti il soggetto che fa le veci dell’agente acquistando in primo luogo il bene, è il finanziatore, mentre il destinatario finale è il soggetto che necessita il finanziamento. (Russo, 2014)

Sistema bancario islamico Praticamente la transizione che vede coinvolti tre soggetti - il soggetto interessato al bene, l’istituto islamico e il venditore - è cosi implementata: (Iqbal & Mirakhor, 2011) (Kettell, 2011)

1. L’acquirente potenziale contatta il venditore per informarsi sul prezzo del bene a cui è interessato.

2. Avendo il prezzo, contatta l’istituto di credito che comprerà il bene in oggetto sulla base della promessa che il cliente lo riacquisterà ad un prezzo pari al costo sostenuto maggiorato del profitto che la banca vuole realizzare. 3. Sulla base della promessa d’acquisto del cliente, la banca acquisisce il bene divenendone l’unica proprietaria. A questo punto, il contratto di murabahah viene finalizzato con l’accordo sul prezzo che il cliente pagherà, in data concordata, all’istituto dove è chiaramente indicato il costo sostenuto e il mark-up applicato.

4. Una volta che tutti i dovuti pagamenti sono pervenuti alla banca, il cliente diverrà il legittimo proprietario del bene.

Il contratto di murabahah è sempre stato oggetto di attacchi e critiche poiché ad una superficiale analisi può sembrare come sia nient’altro che un tentativo di camuffare gli interessi sotto diverso nome. Infatti, si addita all’evidente parallelismo con uno zero-coupon bond con tasso fisso o, ancora, all’ancoraggio del mark-up all’andamento del LIBOR che è un vero tasso d’interesse.

Tuttavia, la legittimità e la conformità del murabahah alla religione coranica è insita nelle sue stesse peculiarità. Si configura come un contratto di vendita che onora tutte le regole economiche coraniche: una commodity reale esistente al momento dell’accordo, di cui un terzo è proprietario, è scambiata dietro pagamento a pronti di denaro. Non è un mero scambio di moneta per moneta.53

Il punto chiave risiede proprio nel fatto che la banca islamica è legalmente la proprietaria del bene prima di rivenderlo al cliente per il quale l’aveva acquistato in primo luogo. In tale modo l’istituto non si trova più esposto al solo rischio di credito, come nel sistema tradizionale, ma dovrà fronteggiare anche il rischio di prezzo, in

53 Il contratto di murabahah non può essere sottoscritto con fini differenti dall’acquisto di beni, cioè si esclude la possibilità per cui i fondi vengano richiesti dal cliente per far fronte a pagamenti di beni già da lui acquistati ovvero per il pagamento di salari, bollette, tasse, ecc.

quanto real asset inserito a bilancio, sino a quando il cliente non ne acquisirà la proprietà. (Kettell, 2011)

Anche i dubbi sorti attorno all’adeguamento del mark-up al tasso interbancario (LIBOR) sono stati confutati dai più imminenti esperti coranici in quanto il tasso applicato non è lasciato variare (evitando di incorrere in gharar), ma viene utilizzato quello vigente al momento della conclusione del contratto murabahah che rimarrà inalterato per l’intera durata. Ulteriormente, la pattuizione non potrà mai essere haram poiché non viene meno, in alcun momento, il principio fondante che il murabahah è una vendita reale con tutti gli “ingredienti” necessari alla sua legalità. Tra tutti il contratto di vendita in sé non contiene alcun tipo di interesse, quindi, non viola il precetto di riba. Il LIBOR è semplicemente usato come un benchmark di riferimento. (Usmani, 2002) (Iqbal & Mirakhor, 2011)

Figura III-3 Murabahah

Sistema bancario islamico

Evoluzione

Anche il contratto di murabahah, cosi come gli accordi già presentati, è stato oggetto di rivisitazioni e adattamenti da parte degli istituti attivi nel settore finanziario islamico. In maniera particolare, al giorno d’oggi è comune che il cliente paghi la banca in data futura o, ancora, in più momenti già determinati. In questi casi la banca potrebbe richiedere che il cliente fornisca delle garanzie54, in cash o altri asset liquidi, che

variano dal 5% al 10% del valore del contratto. Il margine servirà a rimborsare la banca nel caso in cui il cliente non onori la promessa di acquisto; si vuole evidenziare che non è qualificabile come “acconto” poiché il contratto di vendita non si è ancora concluso. Secondo le regole coraniche non è possibile effettuare alcuna vendita se il venditore non possiede il bene in oggetto sotto la propria custodia. (Kettell, 2011) La banca islamica, sempre col fine di ridurre il rischio che il bene non venga riacquistato, non opera più in veste d’intermediario tra il venditore originario e il soggetto interessato all’acquisto. Nella prassi è divenuta consuetudine che la banca assuma un ruolo di secondo piano, pagando esclusivamente il bene e lasciando che il cliente operi in veste d’agente prendendo direttamente in consegna il bene. Ovviamente l’istituto islamico rimane il vero proprietario del bene; il cliente può essere paragonato ad un trustee sino a quando non pagherà la somma pattuita nel

murabahah e si completi il trasferimento della proprietà. (Usmani, 2002)