L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che si è venuta sviluppando attorno al
rapporto tra vettore di fatto, vettore contrattuale e passeggero, è caratterizzata dal
29 Su tale fattispecie di nullità e su altre accomunate da una medesima ratio si rinvia ai paragrafi 1.5 e 4.1. 30 Cfr. M.COTTONE,Il trasporto aereo di persone, cit., 121.
tentativo di individuare un ausilio ermeneutico utile a definire la natura giuridica di tale
rapporto nelle sue implicazioni pratiche (ad esempio, con riguardo all’azione di
risarcimento).
Come già illustrato, sotto il profilo contrattuale sembrerebbe più convincente, pur con i
rilievi critici che verranno svolti infra
32, l’orientamento secondo il quale i
summenzionati accordi intervettoriali sarebbero caratterizzati da una evidente
trilateralizzazione del rapporto
33intercorrente tra il passeggero, il vettore contrattuale ed
il vettore di fatto. Sarebbe cioè ipotizzabile un solo contratto di trasporto, concluso tra
tre soggetti diversi. In particolare, tale trilateralità sarebbe comprovata dalla possibilità,
offerta al passeggero, di proporre domanda di risarcimento indifferentemente al vettore
di fatto, al vettore contrattuale, oppure ad entrambi, come previsto nell’art. 45 del testo
uniforme.
Sotto tale aspetto, si osserva preliminarmente che – in materia di trasporto aereo di cose
ed, in particolare, in materia di responsabilità per i danni provocati durante le operazioni
di assistenza a terra riguardanti l’imbarco e lo sbarco delle cose trasportate e la loro
riconsegna al destinatario – a seconda delle teorie seguite e degli schemi contrattuali
evocati
34, l’imputazione della responsabilità è stata di volta in volta attribuita al vettore
o, alternativamente, all’handler (che, ove non venga considerato ausiliario inserito
all’interno dell’organizzazione del vettore, potrebbe essere qui equiparato al vettore di
fatto), oppure ad entrambi, in concorso
35.
Alternativamente alla tesi della struttura trilaterale del rapporto tra i vettori ed il
passeggero, in sede interpretativa è teoricamente prospettabile l’ipotesi del sub-
contratto. Secondo tale impostazione il rapporto tra vettore contrattuale e vettore di fatto
32 Si rinvia specificamente al paragrafo 4.3.
33 Cfr. S. ZUNARELLI, Le figure del contracting carrier e performing carrier nelle convenzioni di
Guadalajara, Atene ed Amburgo, cit., 339.
34 Per una disamina approfondita delle problematiche in materia, v. D.DI BONA, La giurisprudenza in
materia di trasporto aereo di cose, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente,
2010, 689 ss.;A.FACCO, Il contratto di handling, in R. Tranquilli Leali – E.G. Rosafio (a cura di), Il trasporto aereo tra normativa comunitaria e uniforme, cit., 511 ss.
35 Attualmente, comunque, a seguito della novellazione della parte aeronautica del Codice della
Navigazione (effettuata con i d.lgs. nn. 96/2005 e 151/2006), è stata realizzata l’esigenza di armonizzazione della normativa nazionale. Ha trovato così accoglimento la teoria dell’attribuzione della responsabilità al vettore. Con l’introduzione del «nuovo» art. 953 c.nav. è stata – infatti – espressamente prevista un’ipotesi di responsabilità del vettore aereo per le cose consegnategli per il trasporto fino al momento della loro riconsegna «anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad un altro ausiliario».
sarebbe qualificabile alla stregua di un sub-trasporto. Si tratterebbe cioè di un negozio
concluso tra due soli soggetti (il vettore contrattuale ed il vettore di fatto), affiancato da
un ulteriore negozio stipulato tra il passeggero ed il vettore contrattuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso relativo ad un contratto di
noleggio di un aereo-taxi – pur attribuendo al vettore contrattuale la responsabilità per il
fatto doloso o colposo dell’equipaggio dell’aeromobile – ha ravvisato la sussistenza di
due distinti contratti (uno di trasporto gratuito con i viaggiatori ed uno di sub-trasporto a
titolo oneroso con l’esercente dell’aeromobile)
36.
Con riguardo – invece – alla qualificazione giuridica dell’azione risarcitoria proposta
dal danneggiato contro il vettore, sono state avanzate due diversi ipotesi in dottrina.
Qualora si tratti di azione promossa contro il vettore di fatto, alcuni Autori
37hanno
ritenuto di ricondurre tale rapporto al più ampio novero della responsabilità
extracontrattuale. In altre parole, sarebbe possibile ipotizzare un concorso o cumulo di
responsabilità solo con riferimento alle azioni proposte dal danneggiato nei confronti
del vettore contrattuale (il vettore di fatto, in quanto vettore con il quale il passeggero
non ha contrattato direttamente, sarebbe assimilato – de facto – ai preposti od agenti del
vettore contrattuale).
Secondo altre tesi, invece, il rapporto intercorrente tra vettore contrattuale, vettore
operativo e passeggero sarebbe necessariamente trilatero. Tale tesi sarebbe, come si è
già accennato, suffragata dalla possibilità per il danneggiato di rivalersi contro uno od
entrambi i vettori, ovvero dove si prevede una responsabilità solidale e reciproca tra i
vettori stessi
38, come espressamente statuito negli artt. 45 e 41 del testo uniforme.
Simile inquadramento costituirebbe, quindi, un indizio per l’inquadramento dell’azione
di risarcimento in un quadro contrattuale
39.
36 Cfr. Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855, in Foro it., 1990, I, 1970 ss. Il caso in questione,
affrontato precedentemente da Corte App. Venezia, 19 aprile 1986, in Dir. mar., 1988, 161 ss., con nota di M.M.COMENALE PINTO,Brevi cenni intorno al vettore aereo di fatto e alla colpa grave di pilotaggio. In margine ad un caso di disapplicazione del sistema di Varsavia e in G.CAMARDA –M.COTTONE –M. MIGLIAROTTI, La responsabilità civile del vettore aereo nel trasporto aereo di persone e di merci, cit., 158, affronta in realtà la questione relativa ad un contratto di trasporto gratuito non eseguito da un’impresa di trasporto aereo e rispetto alla quale non è stata ritenuta applicabile la normativa uniforme.
37 Sul punto, cfr. E.G.ROSAFIO,Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 174. 38 Cfr. S. ZUNARELLI, Le figure del contracting carrier e del performing carrier nelle convenzioni di
Guadalajara, Atene ed Amburgo, cit., 339.