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4.1 La tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento

4.1.1 La normativa Europea

Il quadro legislativo in materia di tratta è andato evolvendosi nel corso degli ultimi anni adattandosi alla crescente complessità e portata del fenomeno. I Protocolli Addizionali delle Nazioni Unite155 (2004), allegati alla Convenzione di Palermo del 2000156, sono stati un autentico passo avanti in quanto si è giunti ad una vera e propria

definizione di trafficking157 (tratta di persone) e di smuggling158 (traffico di migranti). L’innovazione più importata dall’introduzione di queste due definizioni è data dalla conseguente differenziazione del trattamento giuridico tra vittime che devono essere protette e migranti irregolari.

155 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata

trasnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare in donne e bambini e Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trasnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

156 Ratificata dall’Italia con la Legge 146/2006.

157 “reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la

minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.” (Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trasnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare in donne e bambini, art.3)

158 “procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale,

l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente (Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trasnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, art.3)

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Il protocollo sul trafficking impone ai Paesi firmatari di garantire protezione e assistenza alle vittime attraverso la tutela della riservatezza e dell’identità in ambito processuale, la messa in atto di misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale grazie anche all’assegnazione di un alloggio e all’opportunità di iniziare un percorso volto all’inserimento lavorativo.

Un altro passaggio fondamentale è dato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa n.197 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani159 (2005) che, identificando la tratta

come una vera e propria violazione dei diritti umani160, non solo individua misure atte

a contrastare e prevenire questo fenomeno, ma garantisce anche alle vittime standard di tutela volti ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. La Convenzione introduce, inoltre, un sistema integrato di assistenza alle vittime prevedendo misure per la tutela dei dati personali, permessi di soggiorno speciali, ammissione al gratuito patrocinio e costituzione di un fondo per le vittime. La Convenzione, infine, istituisce un meccanismo di monitoraggio mediante un “Gruppo di esperti contro la tratta di esseri umani” (GRETA).

All’interno dell’Unione Europea le disposizioni in materia di tratta e grave sfruttamento sono principalmente tre:

1. Direttiva 2004/81 CE: detta l’obbligo per gli Stati membri di prevedere uno specifico permesso di soggiorno da rilasciare alle vittime di tratta e agli stranieri che, dopo aver favorito l’immigrazione irregolare, si pentono. Gli Stati membri devono, inoltre, garantire l’accesso alle cure mediche, al mercato del lavoro, all’istruzione e l’inserimento nel contesto sociale;

2. Direttiva 2009/52/CE: prevede misure volte a contrastare lo sfruttamento di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Vengono previste sanzioni e misure finanziarie, amministrative e penali nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi extra-europei privi di un regolare permesso di soggiorno e si introduce il reato penale per i casi in cui l’impiego dei lavoratori sia accompagnato da sfruttamento. Oltre a questo si includono anche tutele nei

159 CETS N.197.

160 “The trafficking in human beings constitutes a violation of human rights and an offence to the dignity

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confronti dei lavoratori stranieri: pagamento delle retribuzioni arretrate (pari almeno al livello minimo salariale) e delle imposte, impegno a informare i lavoratori sui loro diritti e la predisposizione di meccanismi in grado di facilitare le denunce da parte dei lavoratori stessi. Nella direttiva viene, inoltre, definito il particolare sfruttamento lavorativo come una situazione in cui vi è “una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”;

3. Direttiva 2011/36/UE: prevede azioni di prevenzione, repressione e protezione per promuovere una efficace lotta alla tratta degli esseri umani. La nozione di tratta di esseri umani viene ampliata andando ad includere l’accattonaggio e altre attività illecite (borseggio, spaccio di droghe, ecc.). Si prevede, inoltre, che il consenso della vittima è irrilevante se sono stati usati metodi coercitivi. Uno dei provvedimenti più importanti è il rafforzamento delle misure di assistenza e sostegno nei confronti delle vittime: gli Stati devono provvedere alla protezione delle vittime anche senza la loro collaborazione nel procedimento penale. Queste devono avere accesso alla consulenza e all’assistenza legale. Gli Sati devono predisporre norme per prevenire il trafficking oltre a potenziare l’azione di repressione nei confronti dei trafficanti.

La strategia europea 2012-2016161, infine, ha come scopo quello di assicurarsi il recepimento e l’attuazione di questa direttive. La strategia delinea, inoltre, cinque priorità fondamentali:

1. Rafforzare l’identificazione, la protezione e l’assistenza delle vittime della tratta;

2. Favorire la prevenzione;

3. Rendere l’azione penale più severa e chiara nei confronti dei trafficanti;

161 European Commission, The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings

2012-2016. Consultabile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_b eings_2012-2016_1.pdf

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4. Migliorare la cooperazione tra i diversi attori interessati;

5. Aumentare la conoscenza delle problematiche relative alla tratta.

Dobbiamo ricordare infine che, alla luce di un numero sempre più elevato di persone trafficate all’interno dei Paesi europei, appare evidente che la richiesta di protezione internazionale e gli interventi volti a garantire una protezione per le vittime di tratta devono proseguire di pari passo e integrarsi a vicenda. Questa interconnessione è giuridicamente prevista dalla Convenzione relativa allo status di rifugiati del 1951 all’articolo 1A(2): le linee guida di UNHCR162 sottolineano che, in baso a quanto

stabilito dall’articolo 14 del primo protocollo di Palermo, gli Stati sono obbligati a “considerare le necessità di protezione internazionale che emergono come conseguenza della tratta163”.