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NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

13.1. CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI.

L’alta vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.

13.1.1. Sottoclasse 4a

Si tratta di aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e nella fattispecie delle aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale. Rientrano in tale classe gli alvei e le sponde dei corsi d’acqua naturali e antropici (rogge) dei principali corsi d’acqua presenti sul territorio comunale. La perimetrazione di tali aree coincide con l’effettiva estensione areale fra i cigli di sponda misurati in sito.

In tali aree è esclusa ogni nuova edificazione, se non la realizzazione di opere necessarie alla sistemazione idrogeologica e/o idraulica dei corpi idrici per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R.

12/2005 e succ. modifiche, senza aumento di superficie o volume o del carico insediativo. Sono consentiti gli interventi necessari per l’adeguamento delle strutture alla normativa antisismica.

In tali aree sono consentiti:

Gli interventi di sistemazione idraulica e di difesa delle sponde;

Le opere di manutenzione e di recupero ambientale.

Interventi riguardanti la viabilità, purché non comportino una riduzione della sezione di deflusso del corso d’acqua.

Interventi relativi ad opere di urbanizzazione e reti tecnologiche.

Nell’ambito dei progetti di cui sopra dovranno essere privilegiate opere di ingegneria naturalistica ed un miglioramento della vegetazione ripariale

Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre che dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08, da:

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea e sull’interazione delle opere in progetto con la falda, che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dell’intervento

- verifica di compatibilità idraulica.

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche).

13.1.2. Sottoclasse 4b

Si tratta di aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico ed in particolare per la presenza di emergenze idriche diffuse (fontanili, sorgenti, aree con emergenza della falda). Rientrano in questa classe le zone di rispetto dei fontanili in recepimento alla normativa del PTCP (Cap. III – Disciplina del territorio) per un raggio di 50 m dalla testa dei fontanili attivi e per una fascia di 10 m su entrambi i lati lungo i primi 200 m dell’asta.

In tali aree è esclusa ogni nuova edificazione, se non la realizzazione di opere necessarie alla sistemazione idrogeologica e/o idraulica dei corpi idrici per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R.

12/2005 e succ. modifiche, senza aumento di superficie o volume o del carico insediativo. Sono consentiti gli interventi necessari per l’adeguamento delle strutture alla normativa antisismica.

In tali aree sono consentiti:

Le opere di manutenzione e di recupero ambientale.

Interventi relativi ad opere di urbanizzazione e reti tecnologiche.

Interventi riguardanti la viabilità

Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre che dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08, da:

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea e sull’interazione delle opere in progetto con la falda, che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dell’intervento

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche).

13.2. CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

L’elemento vincolante che interessa indifferentemente tutto il territorio comunale di Palazzo Pignano risulta l’elevato grado di vulnerabilità della falda freatica come previsto dalla DGR n. 8/7374/2008.

La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.

Gli interventi di nuove edificazioni, non che di ristrutturazione con nuove sollecitazioni sui terreni, dovranno essere correlati da apposita indagine geologica-geotecnica che preveda, oltre quanto richiesto dal DM 14.01.08,

- considerazioni specifiche in merito alla componente idrogeologica.

- la qualità delle acque sotterranee dovrà essere tutelata attraverso una attenta e corretta gestione di tutte le attività antropiche che potrebbero interferire (reflui civili, di attività produttive e zootecniche, realizzazione di nuovi pozzi etc..) con le falde idriche.

- nel caso di strutture interrate dovrà essere ricostruito il massimo livello idrico raggiungibile dalla falda freatica in corrispondenza della nuova edificazione in modo da scongiurare interferenze fra le opere e le acque sotterranee.

Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro e risanamento conservativo senza variazione delle sollecitazioni sui terreni, sulla base del giudizio e della responsabilità del progettista, può essere omessa la presentazione della sopracitata documentazione geologico-tecnica. In tal caso l’Amministrazione Comunale richiede idonea dichiarazione del progettista quale attestazione riguardo l’invariabilità delle sollecitazioni sui terreni.

Dal punto di vista sismico:

gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) ricadenti in zona Z4 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale) dovranno esser correlati da Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 8/7374/2008 ed eventuale terzo livello.

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche).

13.2.1. Sottoclasse 3a

Per tale sottoclasse al vincolo di elevata vulnerabilità della falda si aggiunge la presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche per possibile ristagno idrico, aree torbose e paludose.

Gli interventi previsti in tali aree, oltre a quanto previsto per la classe 3 (v. par. 12.3), appartenendo alle zone Z2 (zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti), dovranno essere subordinati ad una indagine di 3° livello finalizzato alla valutazione dei cedimenti e della liquefazione.

Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro e risanamento conservativo senza variazione delle sollecitazioni sui terreni, sulla base del giudizio e della responsabilità del progettista, può essere omessa la presentazione della sopracitata documentazione geologico-tecnica. In tal caso l’Amministrazione Comunale richiede idonea dichiarazione del progettista quale attestazione riguardo l’invariabilità delle sollecitazioni sui terreni.

13.2.1. Sottoclasse 3b

Per tale sottoclasse al vincolo di elevata vulnerabilità della falda si aggiunge la presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche per riporti di materiale e/o colmate. Nello specifico si tratta dell’ex area estrattiva collocata a sud di Palazzo Pignano.

Per tale aree si rende necessario procedere all’individuazione degli spessori dell’eventuale riporto, ed all’esecuzione di un’indagine preliminare secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs.

152/06 sulle matrici ambientali.

Gli interventi previsti in tali aree, oltre a quanto previsto genericamente per la classe 3 (v. par. 12.3), appartenendo alle zone Z2 (zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti), dovranno essere subordinati ad una indagine di 3° livello finalizzato esclusivamente alla valutazione dei cedimenti e della liquefazione.

Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro e risanamento conservativo senza variazione delle sollecitazioni sui terreni, sulla base del giudizio e della responsabilità del progettista, può essere omessa la presentazione della sopracitata documentazione geologico-tecnica. In tal caso l’Amministrazione Comunale richiede idonea dichiarazione del progettista quale attestazione riguardo l’invariabilità delle sollecitazioni sui terreni.

Palazzolo S/O, Novembre 2010

Dott. Geol. Marco Carraro Dott. Geol. Massimo Marella

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