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P ARTE P RIMA – I PROFILI GIURIDICI E CONTABILI DELL ’ OPERAZIONE

1. I NTRODUZIONE AL PATTO DI FAMIGLIA

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 sono stati introdotti nel Codice civile gli artt. da 768 bis a 768 octies che disciplinano il cosiddetto “patto di famiglia”. La ratio della nuova disciplina deve individuarsi nell’esigenza di preservare l’integrità e la continuità dell’impresa nei passaggi generazionali, pur nell’ottica di una conciliazione di questo obiettivo con la tutela dei legittimari, nonché del mantenimento dell’occupazione.

Tale esigenza è stata oggetto di interessamento da parte degli Organismi Comunitari e la prima Raccomandazione risale al 7 Dicembre 1994 (cui ha fatto seguito la successiva del 28 Dicembre 2008) con un invito a rendere più semplice il passaggio generazionale nell’impresa per garantirne la continuità, stante la carenza di normativa interna sul punto, dovendo procedere allo scioglimento di una società per crearne una nuova, cercando quindi di sensibilizzare le imprese; l’invito dunque era finalizzato ad una semplificazione legislativa, riducendo l’imposizione fiscale e facilitando l’accesso al finanziamento.

Veniva altresì evidenziato che il sostrato socio-economico da cui derivano dette esigenze, era quello di un sistema capitalistico come il nostro, caratterizzato dalla diffusione di un numero assai elevato di imprese di piccole e medie dimensioni, dove il cosiddetto “fondatore” avverte, ad una certo punto del suo cammino imprenditoriale, la necessità di selezionare tra i propri discendenti quello più dotato di attitudini imprenditoriali per investirlo della leadership nella gestione dell’attività produttiva; il tutto per evitare l’ingovernabilità dell’azienda o che la stessa fosse oggetto di interessi dall’esterno, i quali potessero compromettere o addirittura spezzare la continuità aziendale.

Siamo quindi giunti alla su indicata riforma, con cui il legislatore domestico ha introdotto delle norme nel Codice civile realizzando un sistema il più possibile blindato contro possibili attacchi da parte dei legittimari che dovessero ritenersi in qualche modo lesi da siffatte disposizioni, una volta apertasi la successione del disponente.

dell’imprenditore o titolare (di azienda o di partecipazioni societarie) a uno o più discendenti, equilibrando la posizione del coniuge e degli altri legittimari. Quanto sopra rende palese il carattere di anticipazione della successione, non solo tra il disponente ed il beneficiario, ma anche tra costoro inter se.

Il patto, quindi, svolge una funzione istitutiva con efficacia immediata e traslativa, posto che il disponente provvede a stabilire un assetto di interessi concepito in vista della propria morte, realizzando quindi conseguentemente un particolare effetto di stabilità nel trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie.

In tal modo perseguendo due chiari obiettivi:

– la continuazione dell’impresa di famiglia e la sua migliore gestione, evitandone la frammentazione mortis causa;

– l’interesse della famiglia in quanto tale al rispetto delle legittime aspettative e delle regole successorie che la tutelano.

Per finire, tale istituto ha inciso sul principio della legittima in natura, rimettendone il superamento ad un atto di autonomia anteriore all’apertura della successione; invero al diretto discendente prescelto a succedere nella titolarità, contitolarità o compartecipazione nell’azienda o nella società, si contrappone quello dei rimanenti legittimari a percepire un credito pecuniario corrispondente al valore della quota di riserva a ciascuno spettante sul cespite alienato.

Fino alla modifica normativa era impossibile disporre in vita della propria successione con mezzi diversi dal testamento (cosiddetto divieto di patti successori ex art. 458178, che sancisce la nullità dei patti successori e di quelle convenzioni con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta). La nuova formulazione del Codice si propone quindi di superare il vincolo dettato dal citato divieto, permettendo l’attuazione e la conseguente liceità di un patto successorio dispositivo assumente la veste giuridica di un contratto tra l’imprenditore ed i                                                                                                                

178  Art.   458:   “Fatto   salvo   quanto   disposto   dagli   articoli   768   bis   e   seguenti,   è   nulla   ogni  

convenzione  con  cui  taluno  dispone  della  propria  successione.  E'  del  pari  nullo  ogni  atto  col   quale   taluno   dispone   dei   diritti   che   gli   possono   spettare   su   una   successione   non   ancora   aperta,  o  rinunzia  ai  medesimi”.  

membri della sua famiglia.

In tal modo, sarà dunque possibile regolare in vita la successione generazionale dell’azienda, nel rispetto delle norme imperative a tutela dei coeredi legittimari non assegnatari, il tutto per non incorrere nelle problematiche connesse alla donazione dell’azienda e allo strumento testamentario al momento dell’apertura della successione, nonché relative alla proponibilità dell’azione di riduzione in caso di lesione delle quote di legittima.

Il nostro legislatore ha quindi realizzato una sorta di anticipata successione a titolo particolare avente ad oggetto esclusivamente l’azienda o le partecipazioni societarie, regolata da un contratto che coinvolge tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione, ciò al fine di disciplinarne i relativi assetti ed interessi successori.

Da una parte, quindi, abbiamo i beni di impresa oggetto del patto di famiglia, con la previsione di una deroga al divieto dei patti successori e la preclusione dell’azione di riduzione o la richiesta di collazione, dall’altra invece ci sono i restanti beni del disponente che saranno invece soggetti al divieto dei patti successori ed al divieto di rinuncia all’azione di riduzione anteriormente all’apertura della successione.

In tal caso non c’è alcuna violazione del precetto costituzionale di uguaglianza atteso che “la differente natura dei beni ed il loro diverso rilievo nel contesto dell’economia nazionale ne giustifica un diverso trattamento”.179

Trattasi quindi di una materia particolarmente complessa, che presuppone la conoscenza del diritto ereditario e successorio, nonché di quello societario e tributario e di nozioni di finanza di impresa: per questi motivi è fondamentale ed indispensabile il supporto di professionisti qualificati che sappiano anche interagire con i familiari dell’imprenditore per raggiungere gli obiettivi da questi prefissati.

Infine, c’è da aggiungere che l’applicazione pratica di detto istituto è stata scarsa come così pure gli interventi dei Giudici, limitati nell’ambito della volontaria                                                                                                                

giurisdizione180 e poi nell’isolata sentenza della Suprema Corte181 che ha ritenuto

applicabile anche al patto di famiglia il mutuo dissenso ex art. 1372182. Un

ulteriore motivo è poi da ricercarsi nel fatto che è prevista, a pena di improcedibilità, la domanda di mediazione in base alla legge 4 marzo 2010, n. 28

e può darsi quindi che alcune controversie siano state definite in tal ambito.

                                                                                                               

180  Decreto  del  Giudice  Tutelare  di  Reggio  Emilia  del  19  luglio  2012.   181  Cass,  n.  54455  del  6  ottobre  2011.  

182  Art.  1372,  c.  1:  “Il  contratto  ha  forza  di  legge  tra  le  parti.  Non  può  essere  sciolto  che  per