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P ARTECIPAZIONE AL PATTO E OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

P ARTE P RIMA – I PROFILI GIURIDICI E CONTABILI DELL ’ OPERAZIONE

5. P ARTECIPAZIONE AL PATTO E OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Si è già detto, in ordine ai soggetti che devono partecipare al patto, che la norma li identifica nel coniuge del disponente ed in tutti coloro che “sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”194, e cioè gli altri discendenti del disponente che, insieme al coniuge, sono gli unici legittimari di primo grado che possono concorrere con il discendente assegnatario dell’azienda e delle partecipazioni societarie.

Il secondo comma, invece, prevede, da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, l’obbligo di liquidare agli altri partecipanti al patto – ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte – il pagamento di una

somma corrispondente al valore delle quote di cui agli artt. 536 e ss.195

In primo luogo, c’è da dire che la valutazione deve riguardare solo l’azienda o le partecipazione societarie e non l’intero patrimonio del disponente. Inoltre, la relativa quantificazione deve essere compiuta e riferita al momento del compimento dell’atto e non hanno rilievo i mutamenti successivi.

In mancanza di una espressa previsione normativa, la valutazione è rimessa alla libera autonomia delle parti, previa indicazione dei criteri adottati, anche al fine di evitare controversie sul punto.

Dunque, ad esempio, nel caso di attribuzione all’unico figlio di un’azienda che, sulla base della stima effettuata, abbia un valore di Euro 900.000,00, la moglie del disponente vanterà, salvo rinuncia, un credito di Euro 300.000,00 verso l’assegnatario.196

Si può verificare l’eventualità, non certamente rara, che il figlio imprenditore non possegga il denaro necessario. In tal caso è possibile l’intervento del disponente che doni denaro e/o beni al figlio o agli altri legittimari. Questa ipotesi costituirebbe una liberalità a latere del patto di famiglia, pertanto sarebbe sottratta al beneficio dell’esonero da collazione e riduzione previsto nell’ultimo comma dell’art. 768 quater.

                                                                                                                194  Art.  768  quater,  c.1.  

195  Si  tratta  del  capo  riservato  alla  disciplina  dei  legittimari.  

Anche se che il pagamento del corrispettivo pattuito può essere versato in unica e contestuale soluzione, nulla esclude che possa però concordarsi anche un pagamento rateizzato.

Il secondo comma dell’art. 768 quater prevede anche la possibilità che gli altri partecipanti al patto, creditori degli assegnatari della liquidazione della quota, vi possano rinunziare in tutto o in parte. La rinuncia pura e semplice o verso corrispettivo ovvero con trasferimento di altri beni, deve essere contenuta all’interno del patto di famiglia, anche se alcuni sostengono che possa essere formalizzato in un atto a parte purché successivo al patto e stipulato sempre con atto pubblico.

Infine, si deve aggiungere che la rinuncia de quo non è da considerarsi come una rinuncia ideale alla quota di legittima, posto che in caso di apertura della successione per la morte del disponente, la rinuncia operata riguardo la sola azienda o la quota di partecipazione societaria oggetto del patto di famiglia e quindi il rinunciante sarà a tutti gli effetti erede legittimario degli altri beni del de cuius.

C’è poi da aggiungere che l’ultima parte del secondo comma dell’art 768 quater prevede che “i contraenti possono convenire che la liquidazione in tutto o in parte, avvenga in natura”.

La norma prevede quindi che possa essere convenuto, per soddisfare gli interessi dei legittimari non assegnatari, un pagamento in natura il quale deve tuttavia assolvere alla funzione di adempimento della liquidazione in denaro, realizzandosi in tal modo una sorta di novazione oggettiva a seguito della quale la nuova obbligazione sostituisce quella precedente.

Infine, la seconda parte del terzo comma della disposizione in esame prevede che l’assegnazione in denaro o altri beni a favore dei legittimari “può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti” riferendosi in tale ultima previsione ai legittimari di secondo grado tra cui, ad esempio, l’erede del figlio che sia nel contempo deceduto senza lasciare a sua volta discendenti.

Tale previsione è dettata dal fatto che vi possono essere delle difficoltà ad acquisire il consenso contestuale di tutti i soggetti partecipanti interessati o per il fatto che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni non abbiano la disponibilità immediata del corrispettivo pattuito.

Ovviamente deve essere espressamente previsto che il secondo contratto - da stipularsi anche questo con atto pubblico - sia comunque collegato al primo. L’ultimo comma della norma in esame prevede che: “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione”.

Si tratta di un effetto disposto da norma inderogabile e la cui produzione non può

dunque essere impedita dalla volontà dei contraenti.197

Quindi, a seguito dell’apertura della successione, i legittimari diversi dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni non potranno esperire l’azione di riduzione - ex artt. 553 e ss. - per lesione di legittima rispetto al trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie; parimenti l’assegnatario di queste ultime non potrà esperire l’azione di riduzione con riferimento alle attribuzioni patrimoniali ricevute dagli altri legittimari.

Allo stesso modo, in sede di divisione ereditaria, con ad oggetto altri beni della successione, non potrà essere richiesta la collazione (cfr. artt 737 e ss.) di quanto ricevuto con il patto di famiglia da ciascuno dei suddetti contraenti.

La finalità della norma è quella di garantire il massimo grado possibile di stabilità all’attribuzione patrimoniale relativa all’azienda ed alle partecipazioni societarie; ma anche di riflesso quella di assegnare identica stabilità alle attribuzioni effettuate dagli altri legittimari, in modo da incentivarne la partecipazione al patto di famiglia.

                                                                                                                197  PETRELLI,  op.  cit.