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Il nuovo statuto dei Partiti politici a livello europeo

Nel documento Il Parlamento europeo per la nuova Unione (pagine 85-88)

2. Soluzioni per migliorare la politicizzazione della vita politica

2.2 Il nuovo statuto dei Partiti politici a livello europeo

La seconda importante modifica istituzionale concernente la creazio-ne di un sistema partitico europeo è l’aggiornamento dello Statuto dei Partiti Politici a livello Europeo (Pple). Il primo riferimento a questi si ha nel 1992 con l’Articolo 191 del Trattato di Maastricht, ma solo con il regolamento del 2003 i Pple cominciarono a ricevere finanziamenti dal budget generale dell’Unione. Il Regolamento (EC) No 2004/2003 fissò an-che i criteri per il loro riconoscimento e quindi per la loro eleggibilità a ricevere finanziamenti dall’Unione. In base a tali criteri ciascun Pple deve:

1) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sua sede;

2) essere rappresentato, in almeno ¼ degli Stati, da membri del Pe, dei parlamenti nazionali o delle assemblee regionali, o aver ricevuto almeno il 3% dei voti espressi in almeno ¼ degli Stati in occasione

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Luciano Bardie enrico caLossi

delle ultime elezioni del Pe;

3) osservare, nel suo programma e nelle proprie attività, i principi fon-damentali dell’Ue (libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto);

4) aver partecipato alle elezioni del Pe o aver espresso l’intenzione di farlo.

Lo scopo principale dello Statuto dei Pple era quello di consolidare gli attori politici che operano a livello europeo. Tuttavia, lo Statuto pre-sentava una serie di carenze strutturali, specie per quanto riguardava i rapporti tra i livelli europei e i partiti nazionali.

In primo luogo, in conformità al regolamento, il finanziamento euro-peo poteva coprire solo il 75% delle spese totali del Pple; il 25% doveva provenire da “altre fonti”, inevitabilmente dai partiti nazionali. In questo modo quindi i partiti nazionali più forti potevano esercitare un controllo effettivo sulle risorse del Pple. L’altra grande difficoltà era dovuta dalla mancanza di un collegamento diretto tra Pple ed i cittadini europei, fun-zione, questa, svolta unicamente dai partiti nazionali. Divenne evidente, molto presto, la necessità di riaggiornare lo Statuto Europeo; a tal propo-sito, già il regolamento del 2007, apportò alcune limitate modifiche.

Ma il primo vero tentativo di riforma generale del framework giuridico dei Pple è il “Rapporto Giannakou”, approvato il 15/03/2011, dopo due anni di discussioni, dalla Commissione Affari Costituzionali del Pe (Afco).

Due punti del rapporto erano particolarmente significativi:

1) Veniva conferito, ai partiti europei, lo status di “soggetti giuridici del Diritto dell’Ue”.

2) Si prevedevano alcuni aspetti organizzativi che sarebbero dovuti diventare comuni a tutti i partiti.

Appariva chiaro che almeno nelle intenzioni si mirava a porre le basi per una maggiore autonomia dei Pple nei confronti dei loro referenti na-zionali. Queste ed altre disposizioni del rapporto sono state inserite, anche se con leggere modifiche, nella proposta di regolamento adottata nel set-tembre 2012 dalla Commissione europea e attualmente in discussione al Pe89. Le modifiche più rilevanti riguardano il concetto di “registrazione” e le nuove regole per “il finanziamento”. I partiti vengono inseriti in un “regi-stro” tramite un riconoscimento che “può” (e non “deve” come previsto dal rapporto Giannakou) avvenire in base al Diritto dell’Ue. Rimane pertanto

89 Vedi Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statuteand funding of European political parties and European political foundations.

COM(2012) 499 final, 2012/0237 (COD).

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ancora consentito il riconoscimento in base al diritto dello stato nazionale nel quale il Pple ha la propria sede. Anche se i criteri per la registrazione rimangono sostanzialmente quelli originari del 2003, viene introdotta una rilevante novità consistente nel fatto che almeno uno dei Deputati firma-tari del partito deve a avere lo status di Europarlamentare (si vuole così evitare che avvengano registrazioni da parte di Pple che ottengono firme esclusivamente da deputati nazionali o, peggio ancora, regionali).

Queste condizioni per il riconoscimento saranno verificate annual-mente o ogni volta che lo richiederanno ¼ dei membri del Pe che rappre-sentano almeno tre gruppi politici, in tal caso si procederà con un’audi-zione dei rappresentanti del Pple in questione e con un parere formulato da una commissione composta di tre personalità indipendenti designate rispettivamente dal Pe, dal Consiglio e dalla Commissione. Infine, la deci-sione ultima sarà votata dalla maggioranza dei membri del Pe. Nel caso in cui non venga rispettato uno dei requisiti o ci si trovi di fronte ad un voto contrario da parte del Pe, il Pple dovrà rinunciare al proprio status giuri-dico, perdendo in tal modo la propria personalità giuridica europea. Que-sta procedura, in parte tecnica in parte politica, risulta particolarmente utile per verificare il criterio del rispetto, previsto già dal regolamento 2004/2003, dei principi fondamentali dell’Ue (libertà, democrazia, ri-spetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto), sui quali una mera valutazione tecnica dei funzionari dell’Ue non sarebbe sicuramente auspicabile. L’ipotesi, infatti, è che alcuni partiti, pur di otte-nere il riconoscimento dello status di Pple, già oggi mostrino un’adesione solo formale a quei principi, non corrispondente né ai programmi eletto-rali né, soprattutto, alle azioni effettivamente compiute e alle dichiarazio-ni rilasciate.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il limite dei contributi prove-nienti dai fondi Ue salirebbe al 90% delle spese totali del Pple, svincolan-do ulteriormente il partito europeo dai partiti nazionali. Il limite alle svincolan- do-nazioni private passerebbe dalla cifra attuale pari a 12.000 Euro, a quella di 25.000 Euro: l’auspicio è che la quota dei finanziamenti provenienti dai partiti nazionali vada riducendosi. Infatti, i partiti nazionali non potranno versare più del 40% dei budget complessivo dei Pple.

In sintesi possiamo osservare che, nonostante l’enfasi e la mole di di-scussioni che hanno anticipato l’adozione della bozza di regolamento da parte della Commissione, le previsioni adottate sinora non contengano novità che appaiono in grado di rafforzare veramente i partiti e il sistema di partito a livello europeo.

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