Assegnista di ricerca in Juridical Sciences LUISS Guido Carl
4. Prove d’orchestra tra Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte di giustizia nel processo di adesione dell’Unione europea alla CEDU
Il Protocollo n. 16 CEDU si ispira ad un’ottica di ripensamento delle ordinarie modalità di funzionamento50 della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’intento sembra essere quello di avvalorare
una struttura “convenzionale europea”51 di collaborazione e di garanzia dei diritti fondamentali52, creando
non solo categorie sostanziali condivise, ma anche procedure metodologiche coordinate per la realizzazione dei fini stabiliti. Il parere consultivo si inquadra nella volontà di formare un acquìs convenzionale di tutela dei diritti fondamentali, al cui presidio risultano preposti molteplici operatori
48 A tal fine, il Gruppo dei Saggi aveva auspicato l’adozione di alcuni accorgimenti al fine di evitare che il ricorso al parere consultivo si trasformasse in uno strumento suscettibile di sovraccaricare la Corte di Strasburgo dell’ulteriore compito di adempiere alle molteplici richieste di parere. Così affermava che “a) only constitutional courts or courts of last instance should be able to submit a request for an opinion; b) the opinions requested should only concern questions of principle or of general interest relating to the interpretation of the Convention or the protocols thereto; c) the Court should have discretion to refuse to answer a request for an opinion. For example, the Court might consider that it should not give an answer in view of the state of its case-law or because the subject-matter of the request overlaps with that of a pending case. It would not have to give reasons for its refusal” (par. 86).
49 Cfr. N.O’MEARA, Reforming the European Court of Human Rights through Dialogue? Progress on Protocols 15 and 16 ECHR, in www.humanrights.eu, 2 giugno 2013. Al riguardo, E.NALIN, I Protocolli n. 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
cit., p. 117, evidenzia il fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo è “vittima del suo successo”, essendo “destinataria di un numero di ricorsi talmente elevato da comportare inevitabili ritardi nella trattazione dei ricorsi”.
50 In questa prospettiva trova spiegazione anche la previsione della c.d. procedura pilota, di cui all’art. 61 del Regolamento interno della Corte europea, che può essere adottata nel caso in cui ricorra una violazione sistemica ovvero strutturale dell’ordinamento interno. cfr. F.M.PALOMBINO, La «procedura di sentenza pilota» nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2008, p. 102, il quale sottolinea la finalità di tale tipologia
di sentenza, ossia quello di “(…) ridurre il carico giudiziario della Corte ed assicurare in questo modo la stessa «sopravvivenza» del sistema giudiziario (…)” della Corte di Strasburgo.
51 Ne analizza, tra gli altri, la portata rivoluzionaria M.LIPARI, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo, in Federalismi.it, n. 3/2019.
52 Cfr. G.ASTA, Il Protocollo n. 16 alla CEDU: chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti umani?, cit., p. 780, il quale evidenzia che il ricorso a tale strumento potrebbe rivelarsi utile anche ai fini di ristabilire “l’ortodossia interpretativa” della Convenzione europea che rischia di essere disattesa nelle prassi giurisprudenziali nazionali.
giuridici53, che si interfacciano nel comune proposito di fornire una soluzione efficace alle istanze di tutela
dei diritti54.
In conclusione, non si può prescindere, ai nostri fini, da un’analisi prognostica delle possibili implicazioni pratiche che potrebbero derivare dal perfezionamento del processo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Come evidenziato infatti nel parere n. 2/2013 del 18 dicembre 2014 della Corte di giustizia circa il progetto di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, raggiunto a Strasburgo il 5 aprile 2013, anche il Protocollo n. 16 CEDU porrebbe alcune problematiche in ordine alla sua compatibilità con l’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito come la richiesta di parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell’uomo rischi di essere utilizzata per eludere il necessario ricorso alla Corte di giustizia per ottenere la corretta interpretazione delle norme europee. Invero, laddove i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza corrispondano a quelli previsti e garantiti dalla Convenzione europea (art. 52, par. 3, della Carta di Nizza), il giudice nazionale potrebbe far ricorso allo strumento del parere consultivo al fine di avere l’interpretazione del testo convenzionale e, in via mediata, del diritto dell’Unione europea. Si paventerebbe, così, il rischio di rimettere il compito di interpretare e di garantire l’omogenea applicazione del diritto europeo ad un organo giurisdizionale “esterno” al sistema comunitario, ossia al giudice di Strasburgo, in violazione della procedura prescritta dal citato art. 267 TFUE (p.to 199 del parere). Il parere negativo reso dalla Corte di giustizia ha segnato indubbiamente una battuta di arresto nel processo adesivo dell’Unione europea alla CEDU e, di conseguenza, ha determinato la necessità di ripensare l’intera struttura del progetto di adesione, ivi inclusi gli strumenti dialogici tra i giudici nazionali e le Corti sovranazionali coinvolte.
Ciò che, in ogni caso, preme sottolineare è la prospettiva di miglioramento, da più parti auspicata, che potrebbe derivare da forme di coordinamento “istituzionalizzato” nell’ambito del sistema giuridico integrato europeo nell’ottica di una razionalizzazione dei meccanismi dialogici esistenti. La porosità giurisprudenziale che si è consolidata nel corso del tempo e che rinviene una chiara esemplificazione nella
53 Cfr. R.CONTI, La richiesta di parere consultivo alla Corte europea delle Alte Corti, cit., p. 131, il quale chiarisce che il meccanismo da ultimo introdotto con il predetto Protocollo n. 16 CEDU risponde all’esigenza che si passi da “forme di cooperazione e collaborazione spontanea, fondate sull’attivismo a fasi alterne di talune autorità giurisdizionali più favorevolmente orientate ad assecondare le giurisdizioni sovranazionali, alla formalizzazione di strumenti capaci di costituire un ordinato canale di collegamento fra organi nazionali decentrati e giurisdizioni sovranazionali centralizzate”. 54 In tal senso, sulla convergenza tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte di Strasburgo, si veda J.P.COSTA, The Relationship between the European Convention on Human Rights and European Union Law – A Jurisprudential
Dialogue between the European Court of Human Rights and the European Court of Justice, Lecture at the King’s College London
(7 october 2008), in Background Documentations. Fundamental Rights Protection in EU Law under the Lisbon Treaty, ERA Trier, 22-23 April 2010.
pronuncia emessa dalla Corte di Strasburgo Bosphorus Hava Jollari Turizm c. Irlanda del 30 giugno 2005 e nella dottrina della c.d. protezione equivalente tra l’ordinamento europeo e quello CEDU sembra aver costituito la base del rinnovato proposito di riprendere e rivedere l’accordo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dando luogo ad una forma di istituzionalizzazione normativa delle prassi invalse a livello giurisprudenziale.