si delinea attraverso due concetti: l’autorità e la forza di cosa giudicata.
L’autorità della cosa giudicata è connessa alla presunzione, legale e non superabile, di verità della decisione giudiziaria (res judicata pro veritate habetur).
(2) Ha diritto al voto chi ha compiuto il diciottesimo anno di età; è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età; (3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.
49 Articolo 101 [Divieto di tribunali straordinari]: (1) Non sono ammessi tribunali straordinari. Nessuno può essere sottratto al
giudice assegnatogli dalla legge; (2) Tribunali per materie speciali possono essere istituiti solo per legge.
50 Articolo 103 [Diritti fondamentali degli imputati]: (1) Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi
stabiliti dalla legge; (2) Un'azione è punibile solo se la pena è stata stabilita per legge prima che l'azione fosse commessa; (3) Per la medesima azione nessuno può essere punito più di una volta in base alle leggi penali di carattere generale.
51 Articolo 104 [Garanzie per la restrizione della libertà]: (1) La libertà personale può essere limitata solo in base ad una legge
formale e solo con l'osservanza delle forme ivi prescritte. Le persone arrestate non possono essere sottoposte né a maltrattamenti morali, né a maltrattamenti fisici; (2) Sull’ammissibilità e sulla durata della privazione della libertà deve decidere soltanto il giudice. In ogni caso di privazione della libertà non ordinata dall'autorità giudiziaria, deve essere immediatamente sollecitata una decisione giudiziaria. La polizia di propria autorità non può tenere nessuno in sua custodia oltre la fine del giorno successivo all’rresto. I particolari sono stabiliti dalla legge; (3) Qualunque persona arrestata provvisoriamente perché sospettata di un'azione penalmente perseguibile deve essere, al più tardi nel giorno successivo all'arresto, portata davanti al giudice, che le deve comunicare i motivi dell'arresto, ascoltarla o darle modo di esporre le sue obiezioni. Il giudice deve immediatamente o emanare un mandato di cattura scritto e motivato, oppure ordinare il rilascio: (4) Di ogni decisione giudiziaria relativa all’ordine o alla durata della privazione della libertà deve essere immediatamente informato un familiare dell’arrestato o una persona di sua fiducia.
52 U
MBACH,CLEMENS,DOLLINGER, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Müller Verlag, Heidelberg, 2005, §90.
53 Art. 90, al. 1, della legge sulla Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz, BverfGG). 54 Art. 95, al. 2, BverfGG.
55 U
MBACH,CLEMENS,DOLLINGER, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, cit., §95.
La forza della cosa giudicata identifica invece l’efficacia di una decisione giurisdizionale, quando non sia più suscettibile di ricorso e divenga esecutiva56.
L’applicazione del binomio autorità/forza di giudicato costituisce un corollario del principio della separazione dei poteri.
L’art. 480 del nuovo codice di procedura civile (NCPC) precisa che tutte le sentenze hanno, una volta pronunciate, l’autorità della cosa giudicata relativamente alla controversia trattata57.
Anche l’art. 1351 del codice civile contiene una disposizione analoga, prevedendo che «l’autorità della cosa giudicata si riferisce a ciò che ha costituito l’oggetto del giudizio. A tal fine occorre che l’oggetto della domanda sia il medesimo; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda riguardi le medesime parti e che la decisione si sia formata, a loro favore o contro, nella medesima qualità». Nel delineare i confini dell’autorità della cosa giudicata la disposizione enuncia dunque la regola della triplice identità con riguardo all’oggetto, alla causa petendi ed alle parti.
Perché una parte possa quindi opporre, in presenza di una nuova domanda, l’exceptio rei
judicatae, occorre la coincidenza di tutti e tre gli elementi richiamati: se uno solo non risulta
corrispondente, la domanda potrà infatti costituire nuovamente oggetto di giudizio. Ad ogni modo, spetta unicamente al giudice adito con la seconda domanda valutare l’identità della causa per ammettere o rigettare l’eccezione di inammissibilità e la sua decisione è eventualmente suscettibile di cassazione per violazione di legge.
Il giudicato è in via di principio irretrattabile ma può eccezionalmente essere rimesso in discussione attraverso lo strumento del ricorso di revisione.
Si tratta di un mezzo di ricorso straordinario che è proponibile limitatamente nei casi previsti dalla legge (artt. 593-603 NCPC), ossia:
a) se, dopo la sentenza, si scopre che la decisione è stata adottata per effetto della frode della parte nel cui favore è stata adottata;
b) se dopo il giudizio, si scoprono documenti decisivi per la soluzione della controversia che siano stati occultati ad opera della parte vittoriosa e non per colpa del ricorrente;
c) se è stato giudicato sulla base di documenti riconosciuti o giudizialmente dichiarati falsi dopo la sentenza;
d) se è stato giudicato sulla base di dichiarazioni, testimonianze o giuramenti dichiarati falsi dopo la sentenza.
56 C
ORNU, Vocabulaire juridique, 1998, 88-89.
57 G
UINCHARD, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 1999, 918.
Il ricorso è ricevibile nella misura in cui colui che lo propone non sia stato in grado, in assenza di colpa, di far valere il motivo di doglianza nell’ambito di un’impugnazione ordinaria, va proposto dinanzi al giudice che ha reso la decisione impugnata ed, in caso di accoglimento, conduce all’annullamento della decisione
Analogo ricorso è previsto espressamente anche nel sistema processuale amministrativo. In particolare, è regolato dall’art. R 834 da 1 a 4 del codice di giustizia amministrativa (CJA), il quale dispone che: «il ricorso di revisione contro una decisione contraddittoria del Consiglio di Stato può essere presentato in tre casi: 1. se è stata resa sulla base di documenti falsi, 2. se una parte è stata condannata per non aver prodotto un documento decisivo che è stato tenuto nascosto da parte dell’avversario, 3. se la decisione è intervenuta senza che siano state osservate le disposizioni del presente codice relative alla composizione della Corte giudicante, allo svolgimento delle udienze, alla forma in cui sono rese le pronunce».
Il ricorso in revisione può così avere ad oggetto le sentenze del Consiglio di Stato che non siano più suscettibili di un ricorso in Cassazione, le decisioni della Corte dei conti, delle Camere regionali dei conti e della Corte della disciplina di budget e finanza.
Anche nell’ordinamento francese è infine disciplinata l’ipotesi dell’eventuale contrasto tra due decisioni che abbiano entrambe acquisito l’autorità del giudicato.
Il conflitto è risolto mediante la proposizione del relativo motivo nell’ambito dell’impugnazione in Cassazione (artt. 617 e 618 del NCPC)58.
In particolare, l’art. 617 del NCPC presuppone che esista un contrasto tra due decisioni, adottate dallo stesso tribunale o da tribunali differenti, incompatibili e che la parte ricorrente in Cassazione abbia eccepito, senza esito, l’eccezione di inammissibilità derivante dall’esistenza della cosa giudicata.
Perché il motivo possa essere accolto dalla Corte di cassazione occorre inoltre che la prima decisione sia in via di principio suscettibile di passare in giudicato59 e che la stessa abbia, in rapporto alla seconda, le caratteristiche previste dall’art. 1351 del codice civile, ossia l’identità di oggetto, causa petendi e di parti che agiscano nella medesima qualità. L’impugnativa è diretta nei confronti della decisione più recente che, accertato il contrasto, viene cassata senza rinvio.
L’art. 618 del NCPC presuppone, invece, che due decisioni siano inconciliabili, che la loro esecuzione simultanea sia impossibile, che né l’una né l’altra siano suscettibili di un ricorso ordinario, ma non richiede che le parti siano rigorosamente identiche.
58 V
INCENT,GUINCHARD, Procédure civile, Précis Dalloz, 2003, 234.
59 Cosa che, ad esempio, non avviene, per le ordinanze cautelari, le sentenze provvisorie, etc.
Il ricorso è diretto contro le due decisioni. Se la Corte di cassazione rivela l’esistenza di un contrasto tra di essere, ne può annullare una ovvero entrambe.