giuridici costituisce un valore espressamente riconosciuto dalla Costituzione: l’art. 9, 3° comma, della Carta costituzionale spagnola, infatti, tutela - accanto ai principi di legalità, di gerarchia normativa, di pubblicità delle norme, di irretroattività delle disposizioni favorevoli al reo o restrittive di diritti individuali, di responsabilità e di divieto di arbitrio nell’azione pubblica - il principio di seguridad jurìdica60.
Il parametro costituzionale della certezza si sostanzia non solo nell’esigenza di chiarezza del dato normativo ma anche nel riconoscimento della stabilità dei rapporti esauriti e, tra di essi, di quelli passati in giudicato.
Nel diritto spagnolo, analogamente a quanto emerso nell’analisi dell’ordinamento tedesco e francese, la nozione di giudicato ha una natura composita61.
Da una parte, l’art. 207 della legge sulla procedura civile62 considera la “cosa giudicata formale” come un effetto interno delle decisioni giurisdizionali, in virtù del quale il giudice e i tribunali sono vincolati alle proprie decisioni.
Dall’altra, a norma dell’art. 222 della medesima legge, la “cosa giudicata materiale” impedisce l’apertura di una nuova procedura il cui oggetto sia identico a quello della decisione divenuta definitiva.
La cosa giudicata, garantendo la permanenza nel tempo della sentenza, costituisce un importante meccanismo al fine del raggiungimento della certezza del diritto: in particolare, la Corte costituzionale spagnola ha qualificato la cosa giudicata come un principio essenziale della procedura, intimamente connesso con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto dall’art. 24 della Costituzione63.
Solo a titolo eccezionale la legge permette la revisione delle decisioni definitive64.
60 Sul principio di seguridad jurìdica, si veda, specificatamente, G
ARRIDO FALLA, Comentarios a la Constitucìon, Madrid, 1985,
169 e ss. e PÉREZ LUÑO, La seguridad jurìdica, Barcellona, 1994.
61 Per un inquadramento della materia si veda N
IEVA FENOLL, La cosa juzgada, Atelier, Barcelona, 2006, 118 e ss., nonché
CORTÉS DOMÌNGUEZ e MORENO CATENA, Derecho Procesal Civil. Parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 330 e ss.
62 Legge del 7 gennaio 2001, n. 1 sulla procedura civile.
63 Tibunal Constitucional, 15 novembre 1990, n. 185. Si veda altresì in dottrina R
UBIO GARRIDO, Cosa juzgada y tutela judicial efectiva, in Derecho Privado y Constituciòn, n. 16, 2002, 264.
64 Si veda l’art. 509 e ss. della Legge del 7 gennaio 2001, n. 1 sulla procedura civile, l’art. 954 della Legge 22 maggio 1985, n. 5
sulla procedura penale, l’art. 102 della Legge 13 luglio 1998, n. 29 sulla giurisdizione del contenzioso amministrativo ed infine l’art. 234 del Decreto legislativo 7 aprile 1995, n. 2 sul processo del lavoro.
La revisione deve essere fondata sull’esistenza di circostanze che autorizzino a supporre che la sentenza in questione sia ingiusta o erronea ed, in particolare, ricorre quando:
a) una parte è rimasta soccombente a seguito della valutazione di documenti decisivi alterati, o per il caso di forza maggiore o per colpa dell’avversario;
b) una decisione è stata presa sulla base di documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo il giudizio;
c) viene emessa, dopo il giudizio, una condanna per falsa testimonianza relativa alle affermazioni sulle quali si è fondata la decisione;
d) la decisione è stata ingiustamente adottata in favore di una parte, a seguito di corruzione, violenza o macchinazione fraudolenta.
Si tratta di motivi di ricorso tassativamente enumerati ed interpretati in termini restrittivi dalla giurisprudenza: conseguentemente, qualora una decisione definitiva risulti erronea in ragione di altre circostanze, come un errore di interpretazione commesso dalla giurisdizione competente, la parte lesa dalla decisione non potrà proporre alcuna istanza di revisione.
La domanda di revisione deve essere formulata nel rispetto di due termini65: cinque anni dopo la pubblicazione della decisione oggetto del ricorso o tre a decorrere dalla scoperta ad opera delle parti della frode o della dichiarazione di falsità. Decorsi tali termini, il rispetto del principio della certezza giuridica impedisce che la sentenza in questione possa successivamente essere modificata.
Nel diritto spagnolo, analogamente a quello tedesco, il giudicato può inoltre essere superato mediante un ricorso al giudice costituzionale: quando una decisione è resa in violazione dei diritti fondamentali, la parte lesa, esaurita ogni altra possibilità di tutela giurisdizionale66, può introdurre un ricorso “de amparo” davanti al Tribunal Constitucional67.
65 Art. 512 della legge del 7 gennaio 2001, n. 1 sulla procedura civile.
66 Art. 44 della Legge organica del 3 ottobre 1979, n. 2, sul Tribunal Constitucional.
67 Ai sensi degli artt. 161 e 162 della Costituzione spagnola: «Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione su tutto il territorio
spagnolo ed è competente a giudicare: A) del ricorso d'incostituzionalità contro leggi e disposizioni normative aventi forza di legge. La dichiarazione d'incostituzionalità di una norma giuridica con forza di legge, interpretata dalla giurisprudenza, avrà effetto su questa, ma la sentenza o le sentenze non più appellabili non perderanno il valore di cosa giudicata; B) del ricorso di
tutela (amparo) per la violazione dei diritti e delle libertà di cui all’art. 53,2 di questa Costituzione, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge; C) dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità autonome, e dei conflitti fra queste ultime; D) delle
altre materie che gli attribuiranno la Costruzione o le leggi organiche. Il Governo potrà impugnare davanti al Tribunale Costituzionale le disposizioni e le decisioni adottate dagli organi delle Comunità autonome. L'impugnazione produrrà la sospensione della disposizione o della decisione impugnata, ma il Tribunale, da parte sua, dovrà ratificarla o annullarla entro un periodo non superiore a cinque mesi» e «Sono legittimati: A) a presentare il ricorso d'incostituzionalità: il Presidente del Governo, il Difensore del popolo, cinquanta deputati, cinquanta senatori, gli organi collegiali ed esecutivi delle Comunità autonome e, nel caso, le Assemblee delle stesse; B) a presentare il ricorso di tutela: qualsiasi persona fisica o giuridica che
invochi un interesse legittimo, nonché il Difensore del popolo e il Pubblico ministero. Negli altri casi, una legge organica
stabilirà le persone e gli organi legittimati».
Sul recurso d’amparo si vedano AA. VV., La giustizia costituzionale in Europa, cit., e più specificatamente, PÉREZ-TREMPS, El Recurso de amparo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
Il ricorso per la violazione dei diritti fondamentali non è un mezzo d’impugnazione giurisdizionale “stricto sensu”, ma “un’azione costituzionale”: in proposito, la Corte costituzionale spagnola ha infatti avuto modo di sottolineare la peculiare natura di tale ricorso, affermando che «non si tratta di un istanza di ricorso di diritto applicato alle giurisdizioni e nemmeno ha la natura di un’impugnazione»68.
A norma dell’art. 44 della Legge organica sulla Corte costituzionale, il termine per introdurre il ricorso è di 20 giorni dalla notificazione della decisione giurisdizionale, decorso il quale tutte le domande sono dichiarate irricevibili. Se il ricorso è accolto, la sentenza impugnata può essere annullata al fine di assicurare la protezione dei diritti fondamentali69.
Con riferimento infine all’ipotesi di contrasto di giudicati, la disciplina risulta abbastanza carente. Solo nell’ambito del contenzioso amministrativo, la legge prevede due ricorsi volti a risolvere conflitti tra decisioni contraddittorie: si tratta del ricorso per l’unificazione della dottrina, nonché del ricorso nell’interesse della legge70.