giudicata si sostanzia nella preclusione per le parti di contestare la correttezza in punto di fatto o di diritto di una questione precedentemente risolta con una sentenza definitiva (estoppel per rem
judicatam).
Il riconoscimento di tale principio è stato fondato su due teorie71.
La prima teoria riposa sull’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e trova la sua espressione nella brocardo «interest reipublicae ut sit finis litium»: rappresenta un interesse generale il fatto che le azioni giudiziarie, una volta intraprese, si concludano con un provvedimento giurisdizionale che rivesta carattere definitivo.
La seconda teoria si ricollega al ruolo della giustizia nella regolazione dei comportamenti privati e si riflette nella massima «nemo debet bis vexari pro una et eadem causa» ed, in rapporto alle controversie in materia penale, «nemo debet bis velari pro uno et eodem delicto»: si ritiene appunto che i singoli abbiano diritto di essere tutelati a fronte di azioni pretestuose o che
68 Ordinanza, 26 novembre 1980, n. 106.
69 Art. 51 della Legge organica del 3 ottobre 1979, n. 2, sul Tribunal Constitucional.
70 Artt. 96 e 100 della Legge 13 luglio 1998, n. 29 sulla giurisdizione del contenzioso amministrativo. 71 S
PENCER-BOWER eTURNER, The doctrine of Res Judicata, Butterworths, London, 1969, 10-11. Si veda più recentemente
CONEY BARRETT, Stare decisis and Due process, in Colorado Law Review, 2003, 1011 e ss. Per dei riferimenti all’esperienza
statunitense, modulata sulla giurisprudenza inglese, si veda MARTINEZ, Towards an International Judicial System, in Standford Law Review, 2003, 452 e ss.
comunque possano rimettere in discussione ciò che è stato riconosciuto da una decisione giudiziaria definitiva.
La giurisprudenza ha quindi proceduto ad individuare gli elementi costitutivi dell’istituto e delimitarne restrittivamente la portata e gli effetti.
A questo proposito nella causa Henderson c/ Henderson72 è stato affermato che «quando una questione diviene l’oggetto di una controversia davanti ad un tribunale competente, la Corte esige che le parti di questa controversia facciano valere l’insieme degli elementi in causa e non permetterà loro (a meno che non sussistano circostanze eccezionali) di ritornare sul medesimo oggetto in un’altra controversia relativa alle questioni che avrebbero potuto essere sollevate nel quadro della prima controversia ma che non so sono state unicamente perché le parti, hanno, per negligenza, per errore o, ugualmente, in ragione di un caso fortuito, omesso di far valere certi elementi. Il principio della cosa giudicata si applica, salvo casi eccezionali, non solamente agli elementi sui quali le parti abbiano espressamente domandato alla Corte di pronunciarsi, ma anche a ciascuno degli elementi che facciano logicamente parte dell’oggetto della controversia e che le parti avrebbero potuto sollevare all’epoca se avessero dato prova di una ragionevole diligenza».
A partire da questo precedente sono state enunciate tre regole73: non è possibile proporre un’azione che abbia il medesimo oggetto di una decisione definitiva (cause of action estoppel); non è possibile, anche nell’ambito di un’azione dall’oggetto differente, ritornare su una questione definitivamente decisa nell’ambito di un’istanza anteriore (issue estoppel); l’eventuale decisione della Corte su una nuova istanza sulle medesime questioni costituirà un abuso di procedura (abuse of process).
La parte che eccepisca l’estoppel per rem judicatam dovrà quindi dimostrare: che la decisione giudiziaria sulla quale fonda la preclusione allegata sia una decisione definitiva sull’oggetto della controversia; che questa decisione sia stata resa da una giurisdizione competente ratione materiae e ratione personae; che questa decisione abbia effettivamente ad oggetto la medesima questione che l’altra parte cerca di riproporre con una nuova istanza; che le parti di questa decisione siano le medesime che prendono parte alla nuova controversia ovvero si sia in presenza anche altri soggetti con i quali esiste comunque una connessione d’interessi.
72 [1843-60] All Er Rep 378, 381-382.
73 Le tre regole sono frutto di un’evoluzione giurisprudenziale: si vedano in particolare le sentenze della House of Lords nelle
cause Arnold c/ National Westminster Bank [1991] 2 AC 93, e Johnson c/ Gore Wood & Co. [2002] 2 AC 1.
Anche nel diritto inglese il principio della res judicata ha un valore relativo e può essere derogato in presenza di decisioni rese in violazione delle norme di giustizia naturale (natural
justice).
Esistono due principi, la cui inosservanza può, secondo le circostanze, determinare la nullità di decisioni divenute definitive: il principio del contraddittorio, che si sostanzia nel diritto di essere ascoltato (audi alteram partem), ed il principio di imparzialità dell’organo giudicante, secondo cui nessuno può ricoprire l’ufficio di giudice in una causa che lo riguardi (nemo judex in
causa propria).
Con riferimento al primo principio, qualora una parte non abbia ricevuto una notificazione di un atto, può fare opposizione contro la decisione resa dal giudice adito senza che la controparte possa eccepire la preclusione derivante dalla res judicata74.
Per quel che concerne il secondo principio, la House of Lords ha affermato che un giudice debba astenersi dal giudicare le controversie qualora si presenti un “reale pericolo” di non essere imparziale. In caso contrario, il giudicato potrà essere annullato al fine di ripristinare l’imparzialità assoluta dell’organo giudicante75.
La giurisprudenza ha infine enunciato alcune regole anche con riferimento alle eventuali conseguenze di un conflitto tra due decisioni che abbiano entrambe acquisito la forza della cosa giudicata ovvero di un conflitto tra una sentenza che abbia acquisito la forza della cosa giudicata ed una decisione amministrativa divenuta definitiva in ragione del decorso del termine entro il quale può essere impugnata.
Nell’affrontare la prima questione la giurisprudenza ha enfatizzato la distinzione tra giudicato in personam e giudicato in rem. Il diritto inglese distingue infatti due tipi di decisioni giudiziarie: le une - abitualmente denominate giudicati in personam (o sentenze inter partes) - sono volte a determinare i diritti e le obbligazioni rispettive delle parti, senza effetti nei riguardi dei terzi, mentre le altre - generalmente chiamate giudicati in rem - hanno come scopo principale di fissare lo statuto giuridico di una persona o di una cosa, con efficacia erga omnes76.
Secondo una giurisprudenza costante un giudicato in personam non può mai dar luogo ad un conflitto con un altro giudicato in personam, perché, o le due decisioni sono state rese sul medesimo oggetto, ed in quel caso la sentenza anteriore ha acquisito l’autorità della cosa giudicata risultando prevalente, o non hanno il medesimo oggetto, ed in quel caso non sussiste
74 Rudd c/ Rudd [1924] P. 72-77.
75 R c/ Bow Street Metropolitan Stipendiay Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 2) [1999] 2 W.L.R. 272. 76 M
ARTIN, L’estoppel en droit international public, Editions Pedone, Paris, 1979, 56-57.
alcuna res judicata77. Diversamente, un conflitto tra due giudicati in rem può produrre un «cross estoppel», nel senso che ad una parte, nei cui confronti è eccepita la preclusione derivante dalla presenza di una res judicata formatasi su una precedente decisione, può a sua volta far valere la preclusione nei confronti della parte avversa, la cui pretesa a sua volta ha costituito oggetto di un’altra sentenza78: in tale circostanza, il giudice sarà chiamato a decidere nuovamente in maniera definitiva sulla controversia.
In termini analoghi si risolve anche il conflitto tra una sentenza che abbia acquisito la forza della cosa giudicata ed una decisione amministrativa divenuta definitiva in ragione del decorso del termine entro il quale può essere impugnata.