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Ordinanza della Corte d’Appello di Trento

Capitolo III Adozioni in Italia

3.10 Ordinanza della Corte d’Appello di Trento

La rivoluzione tanto auspicata parte dal Trentino, perché la sentenza destinata a fare la storia sul tema del riconoscimento della paternità anche del genitore non biologico è stata pronunciata dalla Corte d'Appello del Tribunale di Trento.

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Infatti, a entrambi padri di una coppia di gemelli del capoluogo, che si è affidata all'avvocato Alexander Schuster, è stato riconosciuto il pieno e completo status di genitore, non soltanto in riferimento a colui che con i piccoli ha un legame biologico e genetico.

La Corte è giunta a questa conclusione a seguito del riconoscimento della validità del certificato di nascita di un altro Stato attestante la doppia paternità di un bambino nato attraverso procreazione assistita. Ribaltando il concetto che vorrebbe assegnare la paternità solo al genitore biologico ha stabilito “che nel nostro ordinamento non vi è un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato163”. “All'opposto, secondo la sentenza, deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”.

Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso164

Soddisfatti i genitori, che per ora vorrebbero rimanere anonimi. "Siamo felici, emozionati, spiega uno dei due genitori, ma prima di rilasciare dichiarazioni vorrei

163 www.ildolomiti.it 164 www.articolo29.it

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parlarne con il mio compagno. Ora è al cinema con i piccoli". "Si tratta di un riconoscimento di genitorialità piena, spiega Schuster, ovvero non nelle forme di un’adozione in casi particolari, sicché il secondo padre risulterà ora a tutti gli effetti nella seconda “casella” del certificato di nascita dei minori165".

La coppia di padri si era rivolta circa otto anni fa allo studio legale Schuster per capire il quadro internazionale e la scelta cadde su un ordinamento molto garantista quale quello canadese. "Si tratta di una soddisfazione professionale molto importante. Dopo la nascita dei minori - spiega l'avvocato - pianificai d’intesa con la collega canadese il procedimento per il riconoscimento anche del secondo padre. Sei anni fa il risultato di oggi appariva inimmaginabile, ma la coppia si fidò di quel consiglio".

Lo studio ha atteso diversi anni prima di ritenere i tempi maturi, "ma ora la strategia pianificata allora ha finalmente portato i propri frutti. L’esito favorevole in Corte di appello di Trento mostra che oggi il diritto italiano non frappone ostacoli ad una genitorialità dello stesso genere anche sul fronte paterno".

"Ritengo significativo, prosegue l’avvocato difensore dei ricorrenti, che la sentenza non faccia menzione dell’espressione ‘orientamento sessuale’. Vediamo in ciò un implicito accoglimento della tesi dello studio legale per la quale il vero problema, per così dire ‘culturale’, non è la relazione omosessuale della coppia di genitori, quanto l’idea che vi è difficoltà a riconoscere ad un uomo, al di là del suo orientamento, una piena e adeguata capacità di cura e di amore nell’accudire dei figli. Questa sentenza va ben al di là di una semplice tutela delle coppie gay166".

165 www.ildolomiti.it 166 www.ildolomiti.it

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Conclusioni

Giunti al completamento dello studio svolto sull’istituto dell’Adozione e, in particolare, quella omosessuale è opportuno trarre delle conclusioni.

Iniziamo col dare definizione di ciò che concretamente è l’adozione, ossia l’istituto giuridico con cui si instaura un rapporto di filiazione tra persone non consanguinee. Le legge sulle unioni civili del 2016, la cosiddetta Legge Cirinnà, ha regolamentato per la prima volta in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso, garantendo una serie di importanti diritti per le coppie omosessuali. Non ha esteso, però, alle coppie dello stesso sesso la possibilità di adottare il figlio del coniuge, quest’ultima riservata ai coniugi eterosessuali dall’art. 4 lett. b) della Legge n. 184/1983 che stabilisce che il minore può essere adottato dal coniuge nel caso in cui sia figlio adottivo anche dell’altro coniuge. Nonostante questo, però, è emerso il fatto che i Giudici hanno sempre autorizzato, a partire dalla sentenza storica del 2014, l’adozione anche all’interno delle cosiddette famiglie arcobaleno, grazie ad una norma diversa da quella prevista per la stepchild adoption che indica come il minore possa essere adottato quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, ovvero quando non vi siano le condizioni per affidarlo.

A seguito dell’approvazione della legge Cirinnà, il Parlamento ha inserito un emendamento che stabilisce che “resta fermo quanto consentito e previsto in materia di adozione dalle norme vigenti”, questa modalità ha evitato che la mancata estensione del diritto alla stepchild adoption per le coppie omosessuali venisse strumentalizzata al fine di cancellare i diritti delle famiglie arcobaleno appena acquisiti. Qualsiasi proposta di legge elaborata al fine di escludere le coppie da questo diritto, sia esso adozione,

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fecondazione eterologa o adozioni internazionali, e convincere che l’eliminazione di questa norma difenda l’interesse dell’ordinamento risulta quantomeno inadeguata e contraria all’ordinamento interno e comunitario. Si deduce, quindi, che una riforma di questo tipo sarebbe decisamente difficile se non addirittura impossibile, in quanto le sentenze che hanno permesso l’adozione del figlio del partner all’interno della coppia prescindono dalla Legge sulle Unioni Civili. La maggior parte delle adozioni è avvenuta all’interno di coppie semplicemente conviventi, e ciò è avvenuto già due anni prima dalla Legge Cirinnà, nel 2014, quando le Unioni Civili ancora non esistevano.

L’unico modo possibile per cancellare le famiglie arcobaleno sarebbe, quindi, quello di approvare una legge che stabilisca che alle coppie omosessuali è espressamente vietato il ricorso all’adozione. Ma una norma simile, in quanto violerebbe la Costituzione e tutta una serie di Convenzioni Internazionali che l’Italia ha firmato, verrebbe eliminata il giorno stesso.

Giunti a questo punto ci si chiede come mai, ad oggi, quindi, non è stata ancora approvata una legge che disciplini il tema delle adozioni omosessuali e che non contempli espressamente la stepchild adoption. A questo problema fornisce una risposta la Cassazione, asserendo che ciò che importa è che i principi fondamentali desumibili dal complesso di norme e sentenze europee ed internazionali non si oppongano al riconoscimento del bambino come figlio di entrambi i genitori omosessuali. La Cassazione ha affermato che, in questi casi, il concetto di ordine pubblico deve travalicare i confini nazionali. Occorre considerare, infatti, se quanto richiesto dalla coppia omosessuale risulta conforme all’ordine pubblico internazionale. Con tale concetto si fa riferimento all’insieme dei principi fondamentali e dei diritti dell’uomo garantiti dalla Costituzione, dai Trattati internazionali ed europei, dalla Convenzione

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europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti dell’Unione europea. Tutte le fonti elencate (sia normative che giurisprudenziali) delineano un panorama favorevole all’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali.

Anche in Italia, quindi, è possibile riconoscere un minore legittimamente come figlio di una coppia omosessuale.

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Ringraziamenti

Ci tengo a ringraziare la Professoressa Elena Bargelli per l’aiuto e il supporto fornitomi durante la stesura di questa tesi.

Un ringraziamento va a mamma e babbo per avermi permesso di completare il mio percorso di studi, per avermi supportata e, soprattutto, sopportata in questo periodo, standomi sempre accanto ma mai con invadenza e per aver sempre creduto in me. Non smetterò mai di ringraziarvi perché se oggi sono qui è solo merito vostro.

Grazie alla mia nonnina per essere stata sempre il mio portafortuna prima di ogni esame, per avermi consolata nei momenti di ansia e per tutto l’amore che da a me e alla nostra famiglia senza mai pretendere niente in cambio. Sei e sarai sempre un esempio per me perché, grazie alla splendida persona che sei, riesci a farti voler bene da chiunque ti conosca.

Grazie ai miei nonnini che, sono sicura, saranno felici per me. Non passa giorno che io non pensi a voi e a quanto mi mancate.

Grazie alla mia famiglia, alle mie zie e i miei zii che mi sono sempre stati accanto nonostante la distanza; grazie a padrino per le nostre chiamate della domenica e per tutti i pranzi in arretrato che ci siamo promessi; ai miei cugini Elena, Andrea e Matteo perché siete il mio porto sicuro dove tornerò sempre; alle mie cuginette Stefangela e Nunzietta perché, nonostante tutti i soprannomi che vi do, siete sempre state al mio fianco. Grazie per le risate che solo tra di noi riusciamo a farci e per il tempo che riusciamo sempre a ritagliarci nonostante la distanza.

Grazie alle mie amiche di sempre Sara e Adelaide perché siete la dimostrazione del fatto che la distanza non potrà mai distruggere le vere amicizie; grazie a Fiffi per tutto, non

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potrei cambiarti con nessun altro al mondo perchè, nonostante alcune volte probabilmente ti ucciderei, sei la mia persona.

Grazie ai miei amici e alle mie amiche di sempre, tra di noi non abbiamo mai avuto bisogno di grandi parole, sapete già tutto ciò che amo di voi. Grazie per aver assecondato ogni mio desiderio al mio ritorno in Sardegna per le vacanze e per essere sempre con me.

Grazie ai miei amici e coinquilini del campus, senza di voi questo percorso non sarebbe stato lo stesso. Grazie per le nostre uscite, le nostre serate a mangiare tutti assieme o al parchetto a prendere il fresco facendo due chiacchiere. Grazie in particolare a Glory perché, nonostante le nostre liti da coinquiline, vivere con te è stato bellissimo e lo rifarei ad occhi chiusi. Grazie per essermi stata vicina nei momenti brutti e per aver gioito con me nei momenti belli, per tutti i gelati che abbiamo mangiato guardando un film e per tutte le volte che hai messo a dura prova il mio cuore facendo cadere qualsiasi cosa. Grazie a Claudiaah per la dolcezza con cui sei entrata nella mia vita, per tutte le volte in cui sei stata ad ascoltarmi e perché, nonostante la distanza, continui a farlo. Ma soprattutto grazie per tutte le risate e le figuracce che abbiamo fatto assieme e per tutte quelle volte in cui hai accettato di accarezzarmi i capelli sotto minaccia. Grazie a Loronza per le nostre serate indimenticabili e per tutte le risate che ci siamo fatte assieme, per i nostri momenti no che però, divisi in due, erano più facili da superare. Grazie a Diomira. Non saprei nemmeno da dove iniziare a ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me. Incontrarti è stata una fortuna e rimanerti amica ancora di più. Grazie ai miei amici pisani che hanno condiviso momenti e ricordi con me, grazie per tutte le volte che avete acceso il camino solo perché sono freddolosa, per le conseguenti liti per il posto più vicino al fuoco, per i nostri aperitivi, per le serate pazze in centro e

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per tutte le volte che ci siamo “salvati” a vicenda. Grazie a tutti coloro che sono qui, oggi.

E infine grazie a te per essermi sempre stato accanto nei periodi più brutti ma, soprattutto, per avermi aiutata a risollevarmi.