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Sentenza 11 gennaio 2013, n 601

Capitolo III Adozioni in Italia

3.9 Sentenza 11 gennaio 2013, n 601

Infine, per concludere l’esame delle fonti e della giurisprudenza, il decreto del Tribunale fiorentino cita la sentenza 11 gennaio 2013, n. 601 della Corte di Cassazione, secondo cui l'affidamento del minore a una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l'equilibrato sviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di esperienza155.

Ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia composta da due persone legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un mero pregiudizio. Nel caso di specie, quanto all’interesse del minore, il tribunale minorile lo ricava dalla documentazione prodotta, dato che la coppia si è sottoposta a una lunga e complessa verifica prima di diventare

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genitori adottivi. I minori vivono in una famiglia stabile e hanno relazioni con gli altri parenti, frequentano la scuola e coltivano rapporti positivi con i coetanei156.

Si tratta, quindi, di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione che merita di essere pienamente tutelato157.

Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell'"adozione particolare". Il verdetto è "a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione".

Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico158. È stato deciso dalle sezioni unite della Cassazione con una sentenza che ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento che riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la

156 Marco Farina;L’adozione omogenitoriale dopo la legge 20 maggio; 2016, n. 76: ubi lex

voluit... tacuit?; (doi: 10.1437/86426); Politica del diritto (ISSN 0032-3063);Fascicolo 1, aprile 2017.

157 www.altalex.it

158Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12193 del 2019 pervengono alla conclusione in

forza della quale non può essere trascritto in Italia il provvedimento straniero che ha riconosciuto il rapporto genitoriale al componente della coppia gay che non ha preso parte alla procreazione medicalmente assistita.Ciò non soltanto perché tale pratica in Italia è vietata ma anche perché, in questo caso, nel bilanciamento di interessi, a prevalere non è l’interesse del minore ma la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione.Il genitore d’intenzione, per tale intendendosi quello che non ha un legame biologico con il bambino, può infatti, in alternativa, ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari se desidera un riconoscimento legale del suo ruolo.

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collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione159.

La Corte, si spiega in una nota, accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno difeso dall'avvocato dello Stato Wally Ferrante, ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia "si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità", previsto dall'articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, "ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione160".

E' stato quindi chiarito che "la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento, spiega la Cassazione, deve essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza". con la sentenza, infine, è stato precisato che "i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari161".

"Da una parte questa sentenza mette fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull'utilizzabilità dell'art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso. Dall'altra, il comunicato della Cassazione “neutralizza” la questione parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale,

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161 Italia allo specchio, il DNA degli italiani anno 2019. Chi comanda il mondo: femmine e LGBTQI.;

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parlando genericamente di “genitore intenzionale”. Questo risultato è senza alcun dubbio positivo, perché dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay. Il problema, correttamente, è stato inquadrato prescindendo da sesso e orientamento sessuale". Così un primo commento dello studio legale Schuster di Trento sulla sentenza della Cassazione sul riconoscimento di figli di due padri: "Rimane da capire se la sentenza decide anche il caso concreto dei due bambini di Trento, essendo state sollevate importanti questioni processuali. Occorrerà leggere la sentenza", afferma l'avvocato Alexander Schuster. "Salvo contenuti della sentenza che innovino sugli effetti di tale tipo di adozione - sottolinea il legale - l'interesse dei minori non viene tutelato con un'adozione in casi particolari, che è un'adozione incompleta, non piena. Essa non pone il minore nella stessa posizione in cui si trova un figlio riconosciuto o trascritto. Per citare una discriminazione, i due gemelli non sarebbero fratelli rispetto al secondo padre, ma solo rispetto al padre genetico: fratelli per metà. Non hanno nonni rispetto al secondo genitore. In tal caso, alla famiglia trentina sarebbe possibile ricorrere alla Corte europea per i diritti umani con alta probabilità di successo162".