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Riconoscimento in Italia delle adozioni compiute all’estero

Capitolo III Adozioni in Italia

3.7 Riconoscimento in Italia delle adozioni compiute all’estero

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 14007 del 31 maggio 2018, ha riconosciuto l’efficacia, nell’ordinamento italiano, dei provvedimenti francesi di adozione di due minori da parte di una coppia omosessuale. Due donne, una francese e l’altra italo francese, unite da una relazione sentimentale stabile e conviventi da diversi anni in Italia, si erano rivolte al Giudice al fine di sentir riconoscere le adozioni piene, con provvedimento della competente Autorità francese, di un bambino ed una bambina. Le richieste di trascrizione dei provvedimenti all’Ufficio di stato civile dei Comuni interpellati, tuttavia, non erano state accolte, in quanto il matrimonio avvenuto tra le due donne risultava privo di effetti nell’ordinamento italiano, anche ai fini della filiazione; questa decisione è stata confermata dal Tribunale in primo grado. La Corte d’appello, al contrario, aveva ritenuto le suddette adozioni da parte di due madri coniugate validamente secondo la legge dello Stato di cittadinanza, quindi la Francia, non contrarie all’ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale. Una statuizione che è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la seguente argomentazione. La Convenzione dell’Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con Legge n. 476 del 1998, stabilisce che “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato dagli Stati membri solo se esso sia manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”. Il preminente interesse del minore, sulla base della normativa nazionale ed internazionale, il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato con equilibrio e rispetto dei suoi

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diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica138.

Nella fattispecie le adozioni, su cui in Italia è sorta una contestazione, interessano due donne coniugate e riguardano, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra. Non risulta dunque esservi contrasto con quanto già dichiarato in altre occasioni dalla Corte di legittimità, secondo cui “la trascrizione nei registri di stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti, non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”, tra i quali vi è quello secondo cui “l’adozione legittimante è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 6 Legge 184/1983”. Tantomeno potrebbe rilevare, si legge nel provvedimento, ai fini di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, il dato conseguente all’inserimento dei minori nel contesto di una famiglia costituita da una coppia omosessuale e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione. E’ in proposito sufficiente il richiamo ad altri pronunciamenti della medesima Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi ed alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione di responsabilità genitoriali”139.

In conclusione, le sentenze di adozione nella specie pronunciate dal giudice francese, di cui si chiede il riconoscimento in Italia, non sono contrarie all’ordine pubblico italiano, valutato in relazione al preminente interesse dei minori ed alla stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali. Confermata dunque la

138 www.diritto.it 139 www.altalex.it

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statuizione di secondo grado e respinto il ricorso dei Comuni, obbligati pertanto alle relative trascrizioni140.

Il provvedimento di adozione internazionale emesso all’estero in favore di una coppia omosessuale composta da due uomini di cittadinanza italiana, può essere riconosciuto e non contrasta con l’ordine pubblico internazionale, inteso come l’insieme di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo141.

La famiglia deve essere intesa come un’unione di affetti incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, pertanto deve essere salvaguardato il diritto del minore a conservare lo status di figlio acquisito tramite un atto validamente formato in un altro paese dell’Unione europea142.

Il Tribunale per minorenni di Firenze, con il decreto dell’8 marzo 2017, ha riconosciuto ad ogni effetto in Italia il provvedimento di adozione emesso nel Regno Unito di due minori, da parte di una coppia omosessuale formata da due uomini con cittadinanza italiana. I ricorrenti avevano chiesto la trascrizione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 36 comma quarto della legge n. 184/1983.

In base a questa norma, l'adozione pronunciata dall’autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione del 29 maggio 1993 firmata all’Aja per la cooperazione in materia di adozioni internazionali.

140 www.dirittifondamentali.it 141 www.diritto.it

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Il Tribunale fiorentino non ha ritenuto l’art. 36 comma 4, legato ai presupposti richiesti dalla legge per la validità dell’adozione nazionale, tra cui il requisito di essere “coniugi uniti in matrimonio143” .

Dalla lettura della norma, secondo il tribunale, si ricava la non applicabilità della disciplina generale sull’adozione, in primo luogo perché questa si riferisce a residenti in Italia e non a cittadini italiani residenti all’estero che adottano in quel Paese144.

La coppia italiana che ha iniziato in quel Paese di residenza l’iter per l’adozione è soggetta alla sola normativa di quello Stato.

Pertanto, in materia di riconoscimento di sentenze straniere di adozione internazionale, se gli adottanti sono residenti in Italia, si applicano gli artt. 35 e 36 commi 1, 2 e 3 della legge 184/1983145.

Nel caso in cui gli adottanti siano cittadini italiani residenti all’estero, il riconoscimento si basa sulla norma speciale di cui all’art. 36 comma 4 della stessa legge.

Il problema da affrontare, a questo punto, riguarda la non contrarietà all’ordine pubblico, e in particolare l’interpretazione che la giurisprudenza da del concetto di ordine pubblico secondo il diritto vivente. Già da tempo la Cassazione, ha fornito un’interpretazione del termine nel senso di non limitarsi all’ordinamento interno, ma di estenderlo alle altre fonti di diritto internazionale146.

Si parla di ordine pubblico internazionale per indicare quel complesso di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo147.

Secondo la Cassazione n. 19599/2016, il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto straniero, i cui effetti si chiede di

143 Art. 6 144 www.gazzettaufficiale.it 145 www.altalex.it 146 www.gazzettaufficiale.it 147 Cass. Civ. n. 19405/2013

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riconoscere in Italia a norma della legge n. 218/1995, deve verificare non se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo148.

Anche la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'art. 117 comma 1 della Costituzione deve essere considerato come una sorta di “rinvio mobile” alle disposizioni della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, nell'interpretazione che ne dà la Corte europea, che costituiscono fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento.

In pratica, le norme nazionali devono essere lette e interpretate in maniera conforme alle norme Cedu e in caso di evidente contrasto, il giudice dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost149.

Il concetto di ordine pubblico va individuato, quindi anche nel caso specifico, sulla base della giurisprudenza CEDU sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare150.

La sentenza cita inoltre il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia contenuto nell’art. 9 della Carta di Nizza del 2000, e il diritto a non essere discriminati in base all’orientamento sessuale.

Per la giurisprudenza della Corte EDU, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra a pieno titolo nel concetto di vita familiare, così come evoluto nella giurisprudenza e nella legislazione dei paesi membri.

148 www.altalex.it

149 Corte Costituzionale n. 317/2009 150 Art. 8 Convenzione

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Nella decisione Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015, l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’Uomo perché considerato non giustificabile il ritardo nel legiferare in materia di riconoscimento e tutela delle unioni omosessuali151.

La Legge n. 76/2016 ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto di costituire un’unione tutelata dall’ordinamento ed equiparabile, almeno sotto molteplici aspetti, al matrimonio152.