• Non ci sono risultati.

Organi della procedura »

CAPITOLO 1. IL CONCORDATO PREVENTIVO

3. Organi della procedura »

Il decreto di ammissione alla procedura è un provvedimento che unisce ad una componente giurisdizionale, quale l’apertura della procedura e, dunque, del concorso concordatario, una componente di natura amministrativa. Il tribunale nomina gli organi della procedura: giudice delegato e commissario giudiziale, quest’ultimo scelto secondo gli stessi criteri utilizzati per la designazione del curatore. Dopodiché, fissa l’adunanza dei creditori, che dovrebbe tenersi nel termine di trenta giorni, ed i termini per gli adempimenti ad essa connessi, fra i quali il termine per la comunicazione ai creditori. Quando la proposta di concordato preventivo contiene la previsione di cessione dei beni, il tribunale provvede alla nomina di uno o più liquidatori giudiziali ed un comitato dei creditori composto da tre a cinque membri.

Il tribunale — La competenza spetta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria “sede principale”, intesa come il centro direttivo ed amministrativo dei suoi affari, ed il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini dell’individuazione della competenza 35.

Il tribunale apre la procedura, la sorveglia e ne stabilizza gli effetti con l’omologazione. Allo stesso sono poi demandati i compiti di decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato, nonché quello di liquidare il compenso al commissario giudiziale.

45

Tale organo è sprovvisto di funzioni giurisdizionali, dal momento che le controversie relative alla fase esecutiva in ordine alla sussistenza, entità e rango dei crediti devono essere risolte con un giudizio ordinario di cognizione, non sussistendo una competenza del tribunale fallimentare che ha emesso il decreto di omologazione. A loro volta, i decreti del tribunale, quando non diversamente disposto e quando non pronunciati su reclamo contro provvedimenti del giudice delegato 36, non essendo espressamente previsto che non sono soggetti a

reclamo, dovrebbero poter essere impugnati.

Quanto alle funzioni, al tribunale competono le decisioni in punto di inizio e fine del concordato: l’apertura della procedura, la revoca dell’ammissione, l’omologazione, la risoluzione, l’annullamento e, infine, la dichiarazione di fallimento consecutiva.

Il tribunale rimane comunque in una posizione di sovraordinazione, la quale si esplica in tre serie di poteri:

• poteri di nomina: provvede, con lo stesso decreto con cui apre la procedura, alla nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale e può, in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o d’ufficio, revocare e sostituire il commissario giudiziale;

• poteri decisionali: al tribunale compete la decisione sui reclami contro i decreti del giudice delegato, da assumere con decreto;

• poteri di controllo: anche se la legge non ne fa menzione, al tribunale compete un generale potere di controllo sulla procedura.

36 il decreto reso dal tribunale su reclamo contro il provvedimento del giudice delegato è

46

Giudice delegato — Il giudice delegato esercita molte funzioni all’interno della procedura concordataria, ma nessuna di questa ha natura giurisdizionale, diversamente da quanto accade nel fallimento a proposito del procedimento di formazione dello stato passivo, mancando quest’ultimo nel concordato.

Il giudice delegato non esercita direttamente poteri di direzione della procedura, bensì assume un ruolo determinante di raccordo fra le segnalazioni che provengono dal commissario giudiziale e le attribuzioni spettanti al tribunale 37.

Le funzioni attribuite a questa figura possono essere ricondotte a due gruppi: quelle attinenti allo svolgimento della procedura, come l’adunanza dei creditori in cui svolge un ruolo molto importante in quanto, oltre che a dirigerla, deve provvedere anche sulle contestazioni che sorgono ai fini delle votazioni, e quelle concernenti specificamente l’amministrazione del patrimonio e la gestione dell’impresa, posto che nel concordato preventivo, a differenza del fallimento, il giudice delegato sembra disporre di molta più influenza sulla gestione della procedura, in quanto ha il compito di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione tale da incidere in misura significativa sull’evoluzione della procedura.

Al giudice delegato spetta, inoltre, un potere di controllo sul commissario giudiziale, del quale sono espressione sia il potere di proporre la revoca al tribunale, sia l’attribuzione ad esso della decisione sui reclami proposti contro gli atti di amministrazione del suddetto commissario giudiziale.

47

Ancora, il giudice delegato provvede alla nomina, su richiesta del commissario, si uno stimatore che assista il commissario stesso nella valutazione dei beni.

I decreti del giudice sono soggetti a reclamo ai sensi dell’art. 26 l.fall., proponibili, a seconda dell’interesse, dal debitore, da ciascun creditore, dal terzo destinatario del provvedimento, nonché dal commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale — La figura del commissario giudiziale viene disciplinata per mero richiamo alle norme relative al curatore, ma tale scelta va valutata con prudenza considerando la diversità di ruoli. I criteri di scelta coincidono con quelli fissati per il curatore ex art. 28 l.fall. e sta diventando sempre più frequente nella prassi di molti uffici giudiziari la nomina di un collegio di commissari 38. Il commissario giudiziale è l’organo tecnico della procedura ed

è qualificato espressamente pubblico ufficiale, ma questo non gli attribuisce automaticamente anche il ruolo di ausiliario del giudice, sia perché le sue competenze sono fissate dalla legge, sia perché i compiti che gli sono affidati assumono un più ampio spettro. Tra i compiti vi rientrano:

§ la vigilanza sulla gestione dell’impresa che proseguita dal debitore;

§ l’impulso rispetto agli adempimenti del debitore ed agli incombenti processuali;

§ la partecipazione alle attività formali come l’inventario e l’adunanza dei creditori;

§ la redazione di atti quali le relazioni ex art. 172, 175 e 180 l.fall.;

48

§ la sorveglianza sull’adempimento del concordato post omologa.

I poteri commissariali sono quindi ridotti rispetto a quelli del curatore in quanto manca, nel concordato, lo spossessamento del debitore e dunque si esternano in attività di controllo, consultive e di iniziativa.

All’assenza di poteri di amministrazione del patrimonio e dunque alla carenza di poteri negoziali, corrisponde sul piano processuale il fatto che il commissario è privo della legittimazione processuale sia attiva che passiva 39, tanto che le sue

dichiarazioni non assumono valore confessorio; quest’ultima rimane in capo al debitore. Il commissario non può pertanto agire in via surrogatoria del debitore, né impugnare provvedimenti nell’inerzia dello stesso, potendo solo intervenire nei giudizi contenziosi ordinari di accertamento dei crediti.

Quanto al compenso, la sua liquidazione è provvedimento di competenza del tribunale messo in atto al termine della procedura, dopo il decreto che decide sull’ omologazione e, se è prevista anche la fase di liquidazione dei beni, al termine di questa fase, unitamente alla liquidazione del compenso ai liquidatori giudiziali.

Una volta accettato l’incarico il commissario deve occuparsi, a protezione del patrimonio segregato, di notificare il decreto di ammissione alla procedura affinché sia trascritto sui registri dei beni immobili e degli altri beni soggetti a registrazione. Infatti, pur se l’apertura della procedura non comporta la perdita dell’amministrazione del patrimonio da parte del debitore, la formazione di un patrimonio segregato impone che nei confronti dei terzi sia reso noto il fatto che

49

l’imprenditore è stato ammesso al concordato preventivo e ciò ai fini dell’opponibilità ai terzi degli atti compiuti. I successivi adempimenti del commissario attengono, ancora una volta, alla tutela del patrimonio del debitore e all’informativa dei creditori.

Quanto al primo aspetto, deve procedere alla redazione dell’inventario del patrimonio del debitore, con finalità non solo descrittive ma anche valutative, in funzione di verifica delle affermazioni del debitore circa la sussistenza di un attivo adeguato al fabbisogno 40. L’inventario deve comprendere l’intero

patrimonio del debitore e deve essere distinto da quello formato dal debitore stesso.

Quanto invece all’informativa dei creditori, il commissario senza indugio deve esaminare l’elenco dei creditori e, considerando che nel concordato manca una vera e propria verifica giudiziale del passivo, deve effettuare un controllo di tipo amministrativo finalizzato solo all’ammissione al voto e quindi privo di effetti sostanziali e definitivi. Esaminato il quadro dei creditori, il commissario invia loro un avviso contenente le proposte del debitore e la data dell’adunanza, ciò per consentire ai creditori di esprimere il voto. Una volta terminato il bagaglio informativo, il commissario redige la relazione ex art. 172 l.fall., ove riassume tutti i dati che possono essere utili ai creditori ed agli organi giudicanti. Tale relazione deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell’adunanza e immediatamente trasmesso ai creditori a mezzo PEC.

50

Il comitato dei creditori — Se il concordato è con cessione di beni, il tribunale, con il decreto di omologa, nomina il liquidatore ed il comitato dei creditori, composto da tre o cinque membri. Tra le funzioni vi rientrano:

• la funzione di controllo dell’attività del liquidatore, che consiste nella possibilità di visionare le scritture contabili della procedura, potere spettante anche singolarmente ad ogni componente;

la funzione autorizzativa prevista dal decreto di omologazione in ossequio all’art. 182 l.fall., ai sensi del quale il liquidatore può compiere gli atti realizzativi, compreso la conclusione di transazioni, quando il comitato si esprime favorevolmente.

51