• Non ci sono risultati.

Orientamenti strategico operativi e indirizzi governativi

4. Presentazione dell’azienda: la Sogin S.p.A

4.4 Orientamenti strategico operativi e indirizzi governativi

Nel 2012 sono rimasti in vigore gli indirizzi strategico operativi emanati dal Ministro delle attività produttive a dicembre 2004 e la direttiva 49 del Ministero dello sviluppo economico del 10 agosto 2009 sul rientro in Italia dei rifiuti radioattivi, trattati e condizionati, derivanti dal riprocessamento in Gran Bretagna.

48 Il decreto del Ministero delle attività produttive del 2 dicembre 2004 “Indirizzi strategici e operativi alla Sogin”, che abroga il precedente decreto del Ministero dell’industria del 7 maggio 2001, stabiliscono: - il completamento degli adempimenti previsti nei contratti di riprocessamento del combustibile irraggiato perfezionati da Enel negli anni ’60,’70,’80, con British Nuclear Fuel Ltd, passati a novembre 2008 a Nuclear Decommissioning Authority (NDA), che li gestisce tramite l’International Nuclear Service (INS) e a Sogin nel 1999, assieme alla proprietà del combustibile; - la possibilità di riprocessare all’estero il restante combustibile irraggiato e/o il suo temporaneo immagazzinamento in appositi contenitori a secco nei siti delle centrali; - il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale; - il rilascio senza vincoli radiologici dei siti ove sono ubicate le installazioni nucleari (gli impianti del ciclo del combustibile e le centrali per la produzione di energia elettrica) entro 20 anni.

La direttiva ha incaricato Sogin di definire un accordo con NDA per la sostituzione dei residui di media e bassa attività con un minor volume di residui, radiologicamente equivalenti, di alta attività, nonché per l’adeguamento della tempistica del loro rientro alla disponibilità del Deposito nazionale. Gli accordi stipulati prevedono il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi entro il 31 dicembre 2025.

Il decreto legislativo n. 41 del 23 marzo del 2011 svincola la realizzazione del deposito nazionale e del parco tecnologico dalle scelte in materie di politica energetica confermando la necessità dell’infrastruttura per mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi prodotti dal sistema Paese: dalla ricerca, dall’industria e dal sistema sanitario nazionale. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 41 del 23 marzo 2011 prevedono che i parametri tecnici

47

per la localizzazione del deposito nazionale e del Parco Tecnologico siano soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica, in maniera autonoma rispetto alla strategia nucleare. Inoltre, individua le modalità di finanziamento per la realizzazione del Parco Tecnologico e per lo sviluppo delle attività di ricerca nel campo delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti radioattivi, prevedendo che tali attività siano finanziati dalla componente A2 della tariffa elettrica.

Il decreto legge 34 del 31 marzo 2011 (convertito in legge 75 del 26 maggio 2011), riconduce l’oggetto del decreto legislativo 31 del 15 febbraio 2010 alla sola localizzazione del deposito nazionale e del parco tecnologico, abrogando la disciplina sulla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare. Inoltre, abroga l’articolo 27, comma 9, della legge del 23 luglio 2009, n. 99, prevedendo l’emanazione da parte della Presidenza del Consiglio di nuovi indirizzi in materia di bonifica dei siti nucleari e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, da adottare su proposta del Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), entro 12 mesi dall’approvazione della legge di conversione del decreto legge e gli artt. 8, 9 e 20 del decreto legislativo n.31 del 15 febbraio 2010 che prevedevano la necessità di effettuare la valutazione ambientale strategica per la localizzazione del deposito nazionale e del parco tecnologico e il termine, di sei mesi, entro cui doveva essere adottata la Carta Nazionale delle Aree Idonee - CNAI) mantenendo, di fatto, invariato l’iter per la localizzazione del PT/DN.

Le norme dirette ad accelerare le attività di bonifica dei siti nucleari prevedono che: - i pareri riguardanti i progetti di disattivazione degli impianti presenti sui siti nucleari da bonificare, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione da almeno dodici mesi, siano rilasciati dalle amministrazioni competenti previste dall’art.55 del decreto legislativo n.230 del 17 marzo 1995 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto, salvo richiesta motivata di proroga dell'amministrazione interessata per ulteriori sessanta giorni; - il Ministero dello sviluppo economico convochi una conferenza di servizi per concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni, qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro i termini previsti; - in attesa dell’autorizzazione alla disattivazione, Sogin presenti al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, le operazioni e i progetti per i quali risulta prioritaria l’acquisizione delle autorizzazioni; - entro trenta giorni dalla presentazione delle operazioni e dei progetti prioritari, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’ISPRA, valuta le priorità proposte e convoca una conferenza dei

48

servizi per concludere la valutazione entro i successivi novanta giorni; - l'autorizzazione alla disattivazione rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e costituiscono varianti agli strumenti urbanistici; - per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è necessario richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere; - tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista; - in caso di mancata pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, lo stesso Ministero convoca una conferenza di servizi; - la regione competente possa promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; - i progetti individuati come prioritari non necessitano di variante agli strumenti urbanistici se compatibili con quelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; - negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione, informandone il Ministero dello sviluppo economico.

L’art. 24 prevede che la realizzazione e la gestione del deposito nazionale e del parco tecnologico siano finanziate dalla componente tariffaria A2 limitatamente alle attività funzionali alle bonifiche dei siti nucleari, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del parco tecnologico e del deposito nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

A questi, nel 2010, si è aggiunto il decreto legislativo 31 del 15 febbraio 2010 relativo alla localizzazione, realizzazione e gestione del deposito nazionale e del parco tecnologico, successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 41 del 23 marzo 201150 e dal decreto legge 34 del 31 marzo 201151 (convertito in legge 75 del 26 maggio 2011). Nel 2012, è entrato in vigore il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito nella legge 27 del 24 marzo 2012) che, rafforzando gli strumenti per realizzare la più grande bonifica della storia del nostro Paese, all’art. 24:

prevede norme dirette ad accelerare le attività di bonifica dei siti nucleari, fissando tempi certi per l’ottenimento delle autorizzazioni;

49

 definisce le modalità di finanziamento del deposito nazionale e del parco tecnologico;

 stabilisce che tutti i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi li conferiscano al deposito nazionale;

 fissa in sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri il periodo di tempo entro il quale Sogin deve definire la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee dove realizzare il deposito nazionale e il parco tecnologico.

Nel 2012 sono state avviate ed implementate, in conformità con gli obiettivi aziendali, procedure e attività per snellire, efficientare e garantire una migliore tracciabilità del processo di approvvigionamento, il quale rappresenta il core business aziendale. A tal fine Sogin ha sviluppato un sistema informativo ed informatico, eProcurement, accessibile via internet, per gestire online la catena del valore degli approvvigionamenti e, nel 2012, ha espletato gare a lotti per forniture di strumentazione di misura delle radiazioni, sistemi di monitoraggio della radioattività e servizi annessi per un importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro.

Il canale degli approvvigionamenti non segue solo il percorso strutturato dall’eProcurement, in quanto, coerentemente con le indicazioni del decreto “spending review” 2012”, è stato fatto ricorso al programma per la razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione promosso dalla Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), la centrale acquisti per la Pubblica amministrazione, cui Sogin ha aderito fin dal 1999.

Attraverso il canale Consip sono state approvvigionate alcune tipologie di servizi e forniture (quali ad esempio: carburante per autotrazione, rete LAM, combustibili per riscaldamento, macchine per ufficio nonché prodotti hardware e software, noleggio autoveicoli, servizi di buoni pasto, servizi di telefonia fissa e mobile etc.) sia attraverso gare sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), sia aderendo alle Convenzioni stipulate da Consip.

Sottoscritti con le Prefetture delle sette province interessate dai lavori di decommissioning degli impianti nucleari (Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Vercelli) per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, di durata triennale,

50

prevedono, per le attività soggette ad infiltrazioni della criminalità organizzata ed indipendentemente dall’importo, la richiesta delle informative antimafia a tutta la filiera di imprese e fornitori che eseguiranno lavori negli impianti gestiti da Sogin, anche nel caso di appalti di importo inferiore rispetto alle attuali soglie comunitarie. Il limite per i controlli si abbassa da 5.000.000 a 250.000 euro per lavori e da 400.000 a 150.000 euro per servizi e forniture.

Con l’adesione al sistema Consip, nel 2012 sono stati emessi Contratti per un valore complessivo pari a circa 26 milioni di euro.

Inoltre, nel 2012 sono stati pubblicati i bandi per alcuni progetti strategici tra i quali quelli per lo smantellamento delle isole nucleari delle centrali di Trino, Garigliano e Caorso. In linea con le best practices delle principali stazioni appaltanti italiane e nel rispetto della normativa vigente, Sogin accerta in modo puntuale il possesso dei requisiti di moralità professionale degli operatori economici interessati a qualunque titolo alle attività di bonifica dei propri siti ed applica il Protocollo di Legalità.