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Le oscillazioni applicative della giurisprudenza successiva alla sentenza Mannino

DEL CONCORSO ‘ESTERNO’.

2. Il difficile coordinamento tra l'art 416-ter c.p e l'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa: il c.d rapporto proble-

2.4 Le oscillazioni applicative della giurisprudenza successiva alla sentenza Mannino

L'indirizzo applicativo successivo alla sentenza Mannino si presenta ben poco univoco: le decisioni in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416-bis c.p., infatti, sono spesso state caratterizzate da un’adesione solo formale ai principi di diritto formulati nel 2005 o da

289 G. De Francesco, Concorso di persone, reati associativi, concorso nell'associazione: profili sistematici e linee di politica legislativa, op. cit.: «Ed è

proprio per tali ragioni che si è già proposto in altra sede di sostituire, in tema di concorso, il criterio causale con un diverso modello esplicativo: quello fondato, cioè, sul carattere ‘strumentale’ del contributo partecipativo (9). Prescindendo da qualsiasi valutazione in termini eziologici – a maggior ragione, se concepita in chiave di verifica ‘condizionalistica’ (se…..allora…..) – ci si dovrebbe invero concentrare sulla sola circostanza che dell’apporto del concorrente ci si sia concretamente ‘serviti’ per la commissione del reato: nella relazione tra comportamenti umani – e non più tra una condotta e un puro evento naturalistico – il tratto saliente sarebbe, lo si ripete, quello della ‘scelta’ – constatabile rebus ipsis et factis - di ‘utilizzare’ il contributo (ad es., quello consistente nel fornire mezzi, informazioni, suggerimenti strategici, e così via dicendo) di altri soggetti, finalizzandolo al perseguimento degli obiettivi di volta in volta programmati».

290 G. Fiandaca, Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, Relazione presentata

un totale distacco dalle massime ivi elaborate. È un contesto che molti hanno addirittura definito di anarchia ermeneutica, risultato della mancanza di una disciplina legislativa stabile e conforme ai principi di tassatività, determinatezza ed offensività291, e si è manifestato soprattutto nell'accertamento del nesso di causalità.

La stessa giurisprudenza di legittimità successiva, invero, ha eluso i dettami della Mannino: interpretando in senso estensivo il dictum delle Sezioni Unite, la S.C. ha tralasciato la verifica causale ex post, reintroducendo accertamenti di idoneità ex ante sulla base di parametri valutativi tipici della causalità psicologica – gli stessi, cioè, espressamente banditi dalla decisione del 2005292. Così, per esempio, in una delle prime decisioni immediatamente successive alla Mannino293 fu ritenuto sufficiente ad integrare gli estremi del concorso eventuale un evento riconducibile agli effetti rafforzativi di natura psicologica,

291 S. Moccia, Sulle precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello stato di diritto,

op. cit., pp. 599-600.

292 «L'aumento di prestigio che, agli occhi dei consociati, l'associazione mafiosa

acquisisce per il solo fatto di poter vantare un referente politico vicino costituisce evento idoneo a ritenere integrato un adeguato rafforzamento del gruppo criminale a prescindere da vantaggi economici più concreti e contingenti», in tal senso Cassazione, 6febbraio 2007.

293 Relativa ad un caso di “aggiustamento” di un processo penale dinnanzi al fatto di

un magistrato “compiacente”, Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2006, Prinzivalli, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1112 ss. Nella pronuncia in esame, tra le ragioni di maggiore incertezza interpretativa fu individuata l’assenza di un concreto e serio contributo diretto ad esercitare un condizionamento dei rimanenti membri del collegio giudicante, a cui la Suprema Corte rispose ritenendo che «il contributo penalmente rilevante si mimetizza, di regola, nelle condotte di persuasione ed orientamento, attuate tanto nel momento del verdetto, quanto nel corso del dibattimento in riferimento alle decisioni interlocutorie. [..] Necessario e sufficiente ad integrare la condotta costitutiva del reato è la concreta e reale precostituzione di un giudice non imparziale, ma prevenuto in favore degli imputati, cui è stato promesso il voto assolutorio ed una gestione compiacente del dibattimento».

dal momento che «rimosso [...] l’estremo argine contro le malefatte del sodalizio criminale, Cosa Nostra si rinvigorisce della nuova linfa rappresentata dal contributo del magistrato colluso, ottenendo risultati favorevoli nell’immediato, insieme con l’aspettativa che l’orientamento della Corte […] faccia aggio in seguito presso la giurisprudenza». O, ancora, la condotta del magistrato che – concluso un accordo collusivo con esponenti di associazioni mafiose – determini il suo orientamento nel collegio giudicante in senso favorevole agli interessi dell'associazione è stata valutata come efficiente di per sé, prescindendo del tutto non solo dall'accertamento dell'esito processuale ma anche dal fatto che alla decisione finale contribuiscano anche gli altri componenti del collegio294.

Anche per quanto concerne la punibilità del mero accordo, nel più noto caso di patto di scambio elettorale, i giudici di legittimità hanno di fatto disatteso quanto sancito dalle S.U. nel 2005, rinunciando a compiere una verifica ex post dell'incidenza della promessa sulla conservazione o rafforzamento della consorteria criminosa, e giudicando, di contro, bastevole il ricorso ad un’idoneità causale ex ante295; e, anche qui, ammettendo un evento in chiave psicologica

294 Cass. Pen., 8.11.08. n. 542.

295 In questi termini si sono espresse: Cass. Pen., Sez. V, 6 febbraio 2007, Tursi Prato,

n. 21648, secondo cui «basta il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno e non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia prova certa, come nella specie, della conclusione dell’accordo, perché è lo stesso accordo che di per sé avvicina l’associazione mafiosa alla politica facendola in qualche misura arbitro anche delle sue vicende elettorali, e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino l’esercizio della sovranità popolare, e cioè del suo potere»; Cass. Pen., Sez. VI, 14 giugno 2007, Apreda e altri, in Mass. Uff., 237548; Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 2008, Bini, n. 36769. Cass. Pen., Sez. VI, 19 novembre 2010, Miceli.

come senso di sicurezza, d’impunità o di prestigio, manifestato dai sodali per effetto del sostegno “esterno” ricevuto296.

Considerando che il concorso esterno è un istituto edificato «sotto il segno della cultura del precedente giudiziario»297, questo indirizzo applicativo registra un notevole abbassamento degli standard sostanziali di tutela298, per via di una reductio qualitativa e quantitativa degli elementi che si ritengono sufficienti ad integrare la figura criminosa299; un istituto che quindi permane come connotato da un

296 Cass. Pen., Sez. V, 6 febbraio 2007, Tursi Prato, n. 21648, in cui si afferma che «è

ovvio l’aumento di prestigio che l’associazione malavitosa acquisiva per il fatto di poter vantare un referente politico ‘vicino’, costituendo ragionevolmente tale circostanza agli occhi dei consociati in qualche misura una sorta di (obliqua) legittimazione a prescindere da vantaggi economici più concreti e contingenti». Così anche, Cass. Pen., Se. VI, 10 maggio 2007, Contrada, in Cass. pen., 2008, p. 3197, secondo cui «l’effetto rafforzativo per Cosa Nostra dell’apporto esterno di Contrada è elevato e deriva, come spiegano persuasivamente i giudici di merito, dalla semplice percezione in seno alla associazione della sola “disponibilità” di una figura dello spessore del funzionario Contrada».

297 L'espressione è di V. Maiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, op. cit., p. 1364.

298 A. Corvi, Il concorso esterno del magistrato nell’associazione di tipo mafioso. Il commento, nota a Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2006, Prinzivalli, in Dir. pen. proc.,

2006, p. 1117 ss.

299 V. Maiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge,

op. cit., p. 1365. A tal proposito, l’Autore non manca di criticare l’attuale stato di cose, connotato, oltre che dalla lontananza al principio nullum crimen sine lege, altresì dal mutamento in senso sfavorevole degli orientamenti giurisprudenziali, i quali, a parere dell’Autore, sono fuori controllo anche per l’assenza di meccanismi legali volti ad assicurare la tutela dalla instabilità dei precedenti giudiziali – salvo l’error juris inevitabile, riconosciuto però raramente – previsti, invece, negli ordinamenti di common law, come la regola del prospective ovverruling che esclude la retroattività degli orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli. Cfr., per ciò che concerne il dibattito sull’estensione delle norme generali in tema di retroattività della legge penale più favorevole anche alle pronunce giudiziali, F. Viganò, Retroattività

perdurante tasso di incertezza, teorica prima che applicativa.

Allora è ovvio che il concorso esterno si scontri frequentemente con il reato di cui all'articolo 416-ter c.p.: frequenti sono le sentenze che raccontano di slittamenti ripetuti tra l'imputazione di una fattispecie e l'altra fin dalle prime battute nei procedimenti de libertate, per continuare nei vari gradi del processo. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla pronuncia della Suprema Corte n. 23186 del 2012300. Annullando la sentenza di assoluzione di un uomo politico accusato di concorso esterno in associazione per la stipula di un patto elettorale con una cosca mafiosa, la S.C. ha raccomandato ai giudici del rinvio di approfondire le indagini sull'apporto causale dell'imputato all'organizzazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale verifica, di accertare la sussistenza della diversa fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso. Si pensi, ancora, a una pronuncia, di poco precedente301, in cui la Cassazione ha annullato l'assoluzione e ha rinviato ai giudici di merito, contestando loro un errore di qualificazione dell'imputazione, ossia di aver confuso i requisiti del concorso esterno con quelli del reato di cui al 416-ter c.p. – fattispecie per la quale «non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino il politico a operare in favore dell'associazione nel caso di vittoria elettorale. Qualora poi tali ulteriori patti vengano conclusi, sarà necessario accertare se l'azione conseguentemente svolta dal politico […] assuma i caratteri della partecipazione o del concorso esterno all'associazione medesima».

Ciò nonostante, recentemente si sono invece registrare pronunce nelle quali la Cassazione ha recuperato i dettami della sentenza Mannino; ne

della legge penale più favorevole, Voce per “Il libro dell’anno Treccani 2014”, in Dir.

pen. contem., (www.penalecontemporaneo.it), 2013, p. 1 ss.

300 Cass., 5 giugno 2012, n. 23186. 301 Cass., 9.11.11, n. 43107.

è prova evidente una sentenza di pochi anni fa302 passata agli onori della cronaca per la rilevanza mediatica dei soggetti coinvolti e dei fatti oggetto di accertamento giudiziale. È questa una decisione che non prospetta particolari novità nell'accertamento del concorso eventuale, limitandosi a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite del 2005, per ciò che concerne la fattispecie oggettiva e soggettiva nonché il problema dell’efficienza causale303; piuttosto, la sentenza costituisce l’occasione per riesaminare le problematicità del concorso “esterno”304, in un contesto in cui fanno da protagoniste le contingenze processuali e le rilevanze criminologiche305 attorno alla contiguità mafiosa di tipo imprenditoriale (nello specifico, l’esistenza delle relazioni intrattenute con sodalizi mafiosi da parte di imprenditori non sempre in una situazione di succubanza). Si tratta della contestazione di un caso anomalo di concorso di persone, riguardante non le ipotesi già note di “aggiustamento di processi o patto di scambio elettorale politico- mafioso”, bensì una serie reiterata di attività di mediazione che l’imputato avrebbe esercitato al fine di agevolare la stipulazione di un patto di “protezione” tra un imprenditore milanese e Cosa Nostra306.

302 Cass. Pen. Sez. V, 9 marzo 2012, Dell’Utri, n.15727, Mass. Uff., 2523239. 303 T. Padovani, Il concorso esterno: alla ricerca del “bandolo” di un’intricata questione, in Leg. pen., 2012, p. 729 ss.

304 G. Fiandaca, Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace, in Leg. pen.,

2012, p. 695 ss.

305 G. Fiandaca, Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica, in Dir.

pen. contem., 2013, p. 251 ss. Nello stesso senso per le preoccupazioni espresse, ma spendendo apprezzamenti per l’apporto fornito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare delle Sezioni Unite, P. Morosini, Il “concorso esterno” oltre le aule di

giustizia, op. cit., pp. 261 ss.

306 Esattamente il patto prevedeva che il sodalizio mafioso si impegnasse direttamente

a garantire la sicurezza personale e familiare dell’imprenditore, verso un corrispettivo periodico in danaro. Probabilmente sarebbe stato più corretto contestare all’imputato un concorso in estorsione ex artt. 110 e 629 c.p., aggravata dall’agevolazione di

Pur avendo escluso il concorso nel delitto di estorsione, la S.C. ammette il concorso nel reato associativo, ritenendo che l’attività di mediazione dell’imputato fungesse da «antecedente causale quantomeno della conservazione, se non del rafforzamento del sodalizio criminoso Cosa Nostra, posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e moltiplicarsi»307.

Più in particolare, sul versante della fattispecie oggettiva, i giudici di legittimità – sebbene richiamino espressamente la necessità di procedere ad un giudizio controfattuale, così come indicato nella sentenza Mannino – fondano l’iter motivazionale su argomentazioni piuttosto approssimative e vaghe: nel descrivere la condotta qualificata a titolo di concorso eventuale, infatti, vengono utilizzate formule imprecise e di matrice giurisprudenziale, come «canale di collegamento», o di «tramite» tra le controparti interessate al patto di “protezione”.

Ne deriva che le indicazioni del 2005 volte ad assicurare un determinato standard di riscontro probatorio non sono, pertanto, sufficienti a compensare il vulnus sottostante l’istituto in esame, ancora oggi gravato da un notevole tasso di indeterminatezza e dalla difficoltà di accertare un evento hic et nunc, se non rivolgendosi ad approssimazioni valutative o generalizzanti.

un’associazione mafiosa in base all’art. 7, d.l. 152/1991 (v. 3.3.1.), sebbene potrebbero anche sussistere gli estremi dello stato di necessità ex art. 54 c.p., considerando i rapporti personali tra l’imputato e la vittima. Tuttavia il ragionamento seguito dai giudici di merito, e, in parte confermato dai giudici di legittimità, muove in tutt’altra direzione.

307 E continua, «è indubbio che l’accordo di protezione mafiosa propiziato dal

Dell’Utri, con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di Cosa Nostra, vada a inserirsi in un rapporto di causalità, nella realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di Cosa Nostra, dovendosi anche escludere rilievo al fatto che Cosa Nostra comunque si arricchisce di mille affari anche più lucrosi».

Sul piano della fattispecie soggettiva, invece, la sentenza Dell'Utri sembra rispettare le statuizioni delle pronunce Carnevale e Mannino anche su un piano sostanziale: si conferma, infatti, l'articolazione del dolo del concorrente esterno in un doppio coefficiente psicologico, che investe la consapevolezza e volontà, da un lato, di prestare un contributo causale alla conservazione o rafforzamento del sodalizio e, dall'altro, di partecipare alla realizzazione del programma criminoso. La Cassazione, inoltre, recupera la terminologia della sentenza Carnevale – tralasciata dalla sentenza Mannino – della configurazione del dolo dell'extraneus in termini di dolo diretto, esponendosi però così alle critiche già viste, secondo cui una simile accezione finirebbe per rendere il contributo del concorrente difficilmente distinguibile dal coefficiente psicologico del sodale.