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LA RIFORMA DELL'ART 416-TER C.P.: IL NUOVO REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-

MAFIOSO

SOMMARIO: 1. Le esigenze alla base di una riforma improcrastinabile - 2.

Le diverse proposte di riforma: uno sguardo d'insieme alla disomogeneità degli indirizzi di modifica dell'art. 416-ter c.p. - 2.1 Le proposte di modifica all’art. 416-ter c.p. presentate alla Camera - 2.2 La nuova formulazione avanzata da Costantino Visconti - 2.3. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lumia e altri recante «Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso» - 3. Verso l'approvazione della riforma dell'art. 416-ter c.p. - 4. L'approvazione della legge 17 aprile 2014, n. 62 - 5. Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso: l'analisi della fattispecie - 5.1 La nuova struttura del reato - 5.2 Il bene giuridico tutelato - 5.3 I soggetti attivi del reato - 5.4 La condotta del promittente mafioso - 5.5 La condotta del politico candidato - 5.6 Il metodo mafioso - 5.7 Il tempus commissi delicti - 5.8 L'elemento soggettivo e la questione della (ir)rilevanza del dolo eventuale - 5.9 La nuova dosimetria sanzionatoria - 6. Le questioni di diritto intertemporale - 7. Il rapporto dell'art. 416-ter c.p. con le fattispecie affini - 7.1 L'art. 416-ter c.p. e il concorso esterno in associazione mafiosa - 7.2 L'art. 416-ter c.p. e i reati elettorali di cui al d.P.R. 361/57 - 8. Le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo art. 416-ter c.p.: la sentenza della Cassazione n. 36382, del 6 giugno 2014 - 8.1 La vicenda storico-giudiziaria e il travagliato percorso processuale - 8.2 La

decisione della Suprema Corte e l'impianto argomentativo - 8.3 Considerazioni a margine della sentenza Antinoro - 9. Un'ulteriore applicazione del nuovo art. 416-ter c.p.: la sentenza della Cassazione n. 37374, del 6 maggio 2014 - 9.1 Il contenuto della sentenza Polizzi - 10 La recente approvazione della legge 23 febbraio 2015, n. 19 - 11 Considerazioni finali.

1. Le esigenze alla base di una riforma improcrastinabile

In questo capitolo ci dedicheremo all'analisi della legge 17 aprile 2014, n. 62 – recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» – che ha riformulato in maniera decisiva l'art. 416-ter c.p. La “nuova” fattispecie rappresenta l'esito di una riforma che si invocava da tempo come improcrastinabile e necessaria a garantire alla norma un'efficienza applicativa nella repressione delle condotte di contiguità alla mafia di tipo politico. Com'è ormai noto, infatti, sin dalla sua introduzione, i giuristi hanno evidenziato la strutturale inadeguatezza del reato in esame a perseguire l'obiettivo dichiarato in fase legislativa: colpire, nel momento genetico, l'instaurazione di rapporti collusivi di tipo elettorale tra esponenti della politica e sodalizi criminali, estendendo ai primi la pena severa prevista per i secondi nel delitto di Associazione per delinquere di stampo mafioso308.

L’art. 416-ter c.p., invero, essendo evidente la discrasia tra tale intento originario e la sua concreta attuazione, rifletteva la tendenza della

308 M.T. Collica, Scambio elettorale politico mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, op. cit., pp. 877 ss.; P. Morosini, Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso, op. cit., pp. 80 ss.; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto pe- nale. Parte speciale, op. cit., p. 498.

legislazione penale repubblicana ad un uso smodato e simbolico della sanzione penale309: la carica espressiva del reato emergeva con netta evidenza nella sua rubrica ed era, altresì, corroborata dal richiamo alla comminatoria edittale prevista per la condotta di partecipazione al sodalizio; l’input repressivo veniva, tuttavia, contraddetto dalla stessa formulazione della fattispecie che – inficiata dal clima emergenziale in cui fu redatta e scontando sia le incertezze di una redazione imprecisa, sia lo scrupolo garantistico del legislatore – finiva per privare l'art. 416-ter c.p. di una significativa valenza incriminatrice.

Tali rilievi trovano significativo riscontro sul piano della (in)efficienza e dei deludenti esiti applicativi della disposizione, largamente inferiori alle aspettative riposte in una norma destinata a presidiare interessi vitali per la democrazia e perlopiù veicolati dai rimedi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; dall'entrata in vigore del d.l. Scotti- Martelli all'approvazione della l. 62/2014, infatti, le condanne per il reato di scambio elettorale politico-mafioso sono state soltanto due nel 2010, sei nel 2011 e dodici nel 2012: un'applicazione piuttosto modesta, se confrontata con le assai più numerose imputazioni per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Sarebbe, tuttavia, sbagliato ritenere che, in ragione di ciò, si sia creato un vuoto di tutela nel controllo penale dei fenomeni di scambio elettorale, giacché la tendenziale disapplicazione dell'art. 416-ter c.p. è stata compensata dalla dilatazione dell'ambito applicativo di norme incriminatrici collaterali, quali l’art. 294 c.p. («Attentato contro i diritti politici del cittadino»), i già visti reati elettorali di legislazione speciale

309 L'espressione è di F. Palazzo, La politica criminale dell’Italia repubblicana, in Storia d'Italia. Annali, XII, La criminalità, L.Violante (a cura di), Torino, 1997, p.

868. In termini nettamente critici sulla portata simbolica dell’incriminazione, inversa- mente proporzionali alla sua efficacia repressiva, si rimanda ancora una volta a G. Fiandaca, Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Mafia e Politica, op. cit., p. 83.

e, soprattutto, il concorso esterno in associazione mafiosa: proprio quest’ultima figura di reato, invero, è divenuta in questi anni lo strumento privilegiato di contrasto alla contiguità della mafia nel potere politico310. Sembra, dunque, che il legislatore del 1992 abbia perso un'occasione per punire con maggiore incisività quella zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere istituzionale: dopo vent'anni di sostanziale disapplicazione, si auspicava quindi una modifica della fattispecie in grado di reprimere efficacemente i fenomeni di inquinamento delle campagne elettorali e di illegittimo condizionamento del consenso.

Altrettanto cogente risultava, però, la necessità di procedere con prudenza e ragionevolezza, al riparo, cioè, da scorciatoie nuovamente solo simboliche che, seppur di grande impatto mediatico, avrebbero finito per affidare ai giuristi uno strumento ancora di incerta e controversa applicazione. Per questo, nell’affrontare il tema della riforma dell'art. 416-ter c.p., bisogna evitare di considerare le modifiche da apportare come di facile e rapida soluzione, nella consapevolezza che il controllo penale su questi fenomeni collusivi si pone in un territorio di difficile compromesso tra diversi interessi rilevanti per l'ordinamento democratico: si pensi al confronto tra l'azione giudiziaria e i diritti politici di rango costituzionale oppure al rapporto tra il potere politico e il potere giudiziario, per esempio, in merito alla difficile delimitazione del confine tra la legittima raccolta

310 Si ricordi, in proposito, la critica – avanzata anzitutto da A. Panetta - A. Balsamo, Sul patto, op. cit., p. 3764 – nel confronti della dilatazione smisurata del concorso

esterno in associazione mafiosa: gli Autori negavano decisamente che si potesse far ricorso alla categoria del concorso esterno, quando non sussistano tutti i presupposti, per sopperire ai vuoti di tutela lasciati dalla cattiva formulazione dell'art. 416-ter c.p.,

in primis nel caso in cui la contropartita del politico fosse diversa dalla dazione pecu-

niaria. Gli stessi Autori, in ragione di questo a p. 3766, invocavano un tempestivo in- tervento legislativo.