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Un breve sguardo di carattere generale sul concorso esterno e sulla vexata quaestio del rapporto con il reato di scambio elettorale

DEL CONCORSO ‘ESTERNO’.

2. Il difficile coordinamento tra l'art 416-ter c.p e l'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa: il c.d rapporto proble-

2.1 Un breve sguardo di carattere generale sul concorso esterno e sulla vexata quaestio del rapporto con il reato di scambio elettorale

politico-mafioso

Il concorso esterno si colloca in quella zona grigia di compenetrazione della mafia nel potere politico, istituzionale e imprenditoriale190, nella quale confluiscono condotte comprese tra la vera e propria partecipazione al sodalizio e il favoreggiamento in senso lato191: una macro-categoria indefinita – e talvolta di dubbia rilevanza penale192 dove i comportamenti compiacenti che prestano una qualunque forma di sostegno all'ente criminoso hanno ricevuto una risposta penale varia

190G. Fiandaca, Riflessi penalistici, op. cit., p. 137 ss.

191A. Manna, Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca

di una “nemesi” annunciata, in Arch. Pen, 2012, p. 470.

192 È facile precipitare nell’inversione dei ruoli tra la rilevanza del dato socio-

criminologico, la qualificazione dogmatica del fatto ed il riscontro probatorio nella vicenda processuale.

e mutevole. In questo contesto, l'ipotesi di contiguità più controversa è sicuramente quella del concorso esterno in associazione mafiosa o, in una formula tecnicamente più opportuna, del concorso eventuale nel reato associativo193: l'espressione ormai consueta, infatti, è un costrutto atecnico, invalso nella prassi applicativa194 e sottintende un istituto in cui le esigenze di politica criminale oscillano tra un fondamento legale

193 Più precisamente, il binomio di “concorso” ed “esterno” non trova alcuna

sistemazione in principi o concetti giuridico-penali, trattandosi invece di un nomen convenzionale. In tal senso, cfr. M. Gallo, Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa, in Crit. Dir., 2002, p. 20 ss., in cui l’Autore correttamente esorta ad una maggiore precisazione terminologica e afferma «Ecco allora il vantaggio dell’utilizzo della terminologia tradizionale: l’uso di concetti e principi che hanno una altissima stratificazione giurisprudenziale e dottrinale. Si evita il rischio di sbandamenti che confinino il concorso ad ipotesi marginali, o, per contro, lo concepiscano in maniera così indecisa e romanticamente nebulosa da renderne oscillanti e, comunque, incerti i confini». Non a caso che il titolo scelto dall’Autore sembra richiamare gli insegnamenti della dottrina nominalista, riassunti nella, oggi, più che celebre massima Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Si capisce bene, infatti, come l’utilizzo di formule non dogmatiche – seppur ormai più che consolidate – rechi con sé sempre un margine di rischio capace di ricomprendere condotte tra loro molto diverse; pertanto, è più appropriato distinguere, rispettivamente, concorrente eventuale rispetto al fatto del partecipe in associazione, pacificamente qualificabile come concorrente necessario. Cfr. anche G. Spagnolo, L’associazione di tipo

mafioso, op. cit., p. 134, n.t. 20. Così anche, A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, op. cit., p. 30.

194 Non può tuttavia ritenersi condivisibile l’opinione secondo cui la figura del

concorso esterno sarebbe, in definitiva, una libera creazione giurisprudenziale: A. Manna, L’ammissibilità di un cd. concorso «esterno» nei reati associativi, tra

esigenze di politica criminale e principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. Pen., 1994,

p. 1189 ss.; F. Siciliano, Il concorso eventuale nel reato associativo dopo la sentenza

della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 ottobre 1994, in Giust. pen., 1995, p. 522

ss.; V. Adami, Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi e, in particolare, nei

delitti associativi, in Cass. Pen., 1997, p. 2291 ss.; F. Bertarotta, Concorso eventuale di persone e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1273 ss.; F. M.

incerto195 – gli artt. 110 ss c.p. e le singole fattispecie incriminatrici associative, di per sé carenti sotto il profilo della determinatezza – e l’apporto di una giurisprudenza non univoca. Non a caso, autorevole dottrina196 ha sottolineato come sia difficile trovare nel nostro ordinamento una figura criminosa che eguagli, quanto a problematicità, la sussunzione di comportamenti di contiguità sotto l'imputazione del concorso eventuale: a tal proposito, basti pensare che in un intervallo di soli dieci anni il supremo organo di nomofiliachia si è pronunciato su tale istituto in ben quattro occasioni197, enunciando

Iacoviello, Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto

dalla giurisprudenza come reato, nota a Cass. Pen., Sez. VI, 21 settembre 2000,

Villecco, in Cass. Pen., 2001, p. 2073 ss. Cfr. anche U. Liguori, La possibilità di

configurare la c.d. partecipazione esterna in associazione a delinquere di stampo mafioso, tra incertezze dogmatiche e oscillazioni giurisprudenziali: spunti per una riforma, in Ind. Pen., 2004, p. 163 ss; M. Fini, La difficile configurabilità del concorso eventuale nell’associazione mafiosa dopo la sentenza delle sezioni unite del 30 ottobre 2002 (nota a Cass. sez. un. 30 ottobre 2002, Carnevale), ibidem, p. 649

ss; G. L. Verrina, Approccio riduttivo e carattere aporètico delle Sezioni Unite della

Corte di Cassazione sul concorso esterno nel reato associativo, in Arch. Pen., 2012,

p. 501 ss. Contra, M. Gallo, Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa, op. cit. p. 20, ove l’Autore specifica che «frequentemente si parla addirittura di “reato di creazione giurisprudenziale”».

195A. Manna, L’ammissibilità di un cd. concorso «esterno» nei reati associativi, op.

cit., p. 1195, secondo cui «la questione inerente la configurabilità dell’istituto in oggetto vieni quindi vissuta soprattutto come una problematica, potrebbe dirsi, di carattere “politico”, strutturalmente connessa alla presenza di taluni vuoti di tutela normativa cui si intende dare copertura attraverso l’utilizzo dell’apparente elasticità delle norme sul concorso di persone».

196 C.F. Grosso, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in

associazione mafiosa, op. cit., p. 121 ss.; C. Visconti, Il concorso esterno nell’associazione mafiosa, op. cit., p. 1303 ss.

197 Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, in Mass. Uff., 199386; Cass. Pen.,

Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino, in Mass. Uff., 202904; Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in Mass. Uff., 224181; Cass. Pen., Sez. Un., 12 luglio

indirizzi ermeneutici tra loro diversi e, ciò nonostante, non riuscendo a superarne le criticità.

Oggetto di attenzione dei giudici già nel periodo dei c.d. “anni di piombo” grazie a un'intuizione di Giovanni Falcone, la figura del concorso esterno in organizzazione mafiosa si consolida nella prassi giurisprudenziale nella prima metà degli anni Ottanta, contestualmente alle investigazioni dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo: l'applicazione della clausola generale di cui all'art. 110 c.p. alla fattispecie di parte speciale ex art. 416-bis c.p. nasce proprio dall'esigenza di dare una risposta penale a condotte apparentemente neutre – perché non inscrivibili ad alcuna ipotesi tipica di reato –, ma in realtà strumentali e funzionali alle attività della cosca. Il concorso esterno, dunque, venne concepito come un mezzo idoneo a perseguire quell'area grigia, anzitutto politica, di contiguità alla mafia. Significativo, in tal senso, è quanto si legge nell'ordinanza di rinvio a giudizio del primo maxiprocesso a “Cosa Nostra”, sottoscritta da Antonino Caponnetto, nella quale sono ravvisabili i topoi su cui si svilupperà l'elaborazione successiva della Cassazione:

«Per riscontrarsi concorso eventuale da parte dell’estraneo all’associazione mafiosa, occorre che quest’ultimo contribuisca, attivamente e consapevolmente, alla realizzazione delle attività ed agli scopi dell’associazione stessa […] Sotto il profilo pratico si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di disparata intensità ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di contiguità rispetto a “Cosa Nostra” di cui si è già parlato, nonché di qualificare esattamente la fattispecie in relazione ad una pluralità di figure di reato astrattamente applicabili, […] forti della individuazione di due particolari aree cui prestare massima attenzione: alcuni settori di attività della cosiddetta criminalità dei colletti bianchi in tema di riciclaggio di denaro che si risolvono in un

contributo causale, spesso di notevole rilievo, al perseguimento degli scopi di “Cosa Nostra” ed al rafforzamento della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti anche con uno solo dei suoi membri; ed analogamente, manifestazioni di connivenza e collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni, in particolar modo politici, che possono realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili, a titolo concorsuale, nel delitto di associazione mafiosa»198.

Esaurita la stagione dei maxiprocessi, il concorso esterno conosce un periodo di sostanziale disapplicazione caratterizzato da pronunce che, ritenendo la condotta del concorrente eventuale del tutto sovrapponibile a quella del soggetto intraneo, si mostravano prevalentemente orientate a negarne la configurabilità199. Sarà solo, come vedremo, con la sentenza Demitry del 1994200 che la Corte di Cassazione inaugurerà una fase di grande valorizzazione di questa figura giuridica. Parallelamente all'evoluzione normativa dei primi anni Novanta, infatti, il modello di incriminazione del concorso esterno nel delitto associativo – già applicato nei processi istruiti verso le organizzazioni di stampo terroristico – trova ampio impiego nella

198 Trib. Palermo, ord., Uff. Istr., 8-11-1985, 4123 ss.

199 Discussi sono i limiti della configurabilità del concorso eventuale in associazione

mafiosa e cioè la possibilità di riconoscere l'applicazione del 110 c.p. per colpire le condotte di contiguità al fenomeno associativo da parte di soggetti estranei all'organizzazione. Non ci sono dubbi circa l'ammissibilità del concorso esterno nella forma del contributo morale (es, istigazione di terzi ad entrare a far parte di una associazione criminale e promuoverla o organizzarla o dirigerla) ma si tratta di un'ipotesi del tutto marginale sul piano della prassi applicativa, giacché il vero nodo della discussione giurisprudenziale attiene alle problematiche connesse alla definizione dei limiti di ammissibilità della figura del concorso esterno che si concretizzi nelle forme di un contributo materiale.

prassi giudiziaria proprio in riferimento al fenomeno mafioso: la capacità delle cosche di stringere relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione e della politica, senza che gli stessi possano considerarsi integrati nella struttura organizzativa del sodalizio, ha portato la Corte di Cassazione a legittimare l'istituto in quattro occasioni201, avvallandone così un'applicazione giurisprudenziale praticamente incontrastata202. Numerose sono state le critiche sollevate da una parte della dottrina203 che, ravvisando una dilatazione smisurata dell'impiego della fattispecie, ha evidenziato il pericolo di una inquisitio generalis: si riteneva, invero, che dal connubio tra il tenore tautologico dell'art. 110 c.p.204 e il deficit di tipicità del reato associativo205 derivasse uno strumento passibile di essere utilizzato, da un lato, per colmare i vuoti di tutela e, dall'altro, per estendere la pretesa punitiva, come scorciatoia probatoria206, oltre i limiti consentiti dalla tassatività della norma207. La centralità assunta sia nei dibattiti teorici sia in sede applicativa hanno reso il concorso esterno il vero e proprio leitmotiv della cronaca giudiziaria in tema di contiguità alla mafia degli ultimi decenni208, tanto che ancora oggi esso rimane uno degli istituti più importanti di diritto «vivente»209, sul quale tuttavia non si è ancora pervenuti ad una interpretazione pacifica e condivisa. Non è un caso, infatti, che gli interventi della Cassazione in materia siano stati letti come orientati ad individuare le categorie giuridiche generali componenti la figura concorsuale e, sulla base di queste, a procedere ad enucleare sottofattispecie – tra cui la figura

201 Con un'unica sentenza a levare una voce contro (Sez. VI, 21 settembre 2000,

Villecco, in questa rivista, 2001, p. 2064) ma con toni così oscuri e involuti da non incrinare minimamente l'unanimità dell'indirizzo.

202C.F. Grosso, Le fattispecie associative, op. cit., p. 142 ss.

203 Vedi la rassegna che redige F. Argirò, Note dommatiche e politico-criminali sulla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso, in

dell'imprenditore colluso, l'aggiustamento dei processi e, soprattutto, il patto di scambio politico-mafioso210.

Diviene pertanto necessario definire se e in quali termini sia possibile ravvisare gli estremi del concorso esterno nella condotta del politico che, candidato alle elezioni, stringe un accordo con la cosca al solo fine di ottenere in vantaggio una positiva risultanza elettorale,

204 Nella qualificazione del contributo concorsuale punibile, l’art. 110 c.p., in quanto

clausola generale, svolge, indubbiamente, una funzione incriminatrice a carattere indefinitamente estensivo, v. C. Fiore - S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Utet Giuridica, 2013. Invero, l’art. 110 c.p. può essere ritenuto, al pari dell’art. 56 c.p. per il tentativo di delitto, come istituto estensivo della tipicità delle fattispecie di parte speciale, poiché attribuisce rilevanza penale a quelle condotte, di per sé atipiche e, quindi, non punibili, rispetto al fatto descritto dalla singola norma incriminatrice; da tale integrazione nasce la cosiddetta “fattispecie plurisoggettiva eventuale” come autonoma fattispecie normativa che include, tra i suoi elementi costitutivi, oltre quelli già contemplati dalla norma incriminatrice, le condotte atipiche degli altri concorrenti, lasciando, però, aperta la (preliminare) questione della rilevanza del contributo concorsuale atipico. Precisamente, ciò che desta maggiori preoccupazioni non è tanto il fondamento della punibilità del contributo concorsuale quanto il carattere tautologico dell’art. 110 c.p., il quale non prescrive altro che la punibilità del concorrere al fatto collettivo, senza, però, preoccuparsi di regolarne i presupposti, rimettendo, in definitiva, la determinazione degli estremi della responsabilità concorsuale alla discrezionalità del giudicante. È evidente che una siffatta impostazione risponde ad istanze di politica criminale di ispirazione autoritaria, propria del compilatore fascista.

205A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, op. cit., p. 303 ss. 206C.F. Grosso, Le contiguità alla mafia tra partecipazione, op. cit., p. 1190 secondo

cui «la figura del concorrente esterno alla associazione [sarebbe] particolarmente funzionale alla rilevanza penale delle situazioni nelle quali è certa (o risulta comunque fortemente indiziata) l’esistenza del contributo fornito alla cosca, ma nelle quali sono più deboli gli indizi di una vera e propria appartenenza alla stessa».

207 G. Fiandaca, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, in

Leg. pen., 2003, p. 691 ss: l’Autore correttamente proferisce «che la valorizzazione giudiziaria del concorso esterno [può] sfociare in un processo di disinvolta

promettendo in cambio prestazioni di altre utilità ovvero un generico sostegno al sodalizio mafioso. Ci si deve, inoltre, domandare quale incidenza abbia il delitto di scambio elettorale sulle ipotesi di connubio politico-mafioso in precedenza ricondotte sotto la figura del concorso eventuale. La novella apportata dal d.l. Scotti-Martelli infatti non solo ha riacceso la tradizionale diatriba intorno alla applicabilità dell'ipotesi generale ex 110 c.p. al reato di associazione di stampo mafioso, ma ha anche reso necessario procedere alla definizione di una actio finium regundorum tra il concorso eventuale e l'art. 416-ter c.p. che da tempo impegna l'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. È ormai noto il difetto di univocità dell'esegesi storico-sistematica dello scambio elettorale politico-mafioso; per i fini che qui interessano, è opportuno ricordare in particolare due diverse posizioni: una prima, a lungo invalsa nella dottrina maggioritaria, scorgeva nella disposizione la descrizione di una particolare ipotesi di compartecipazione eventuale nel reato associativo211; una seconda, di matrice prevalentemente giurisprudenziale, riteneva invece che con l'introduzione dell'art. 416-terc.p. il legislatore avesse inteso punire sempre e comunque, per comprensibili motivi di politica criminale, lo scambio voti-denaro tra esponenti politici e cosche mafiose, difficilmente incriminabile sul terreno del concorso esterno in

criminalizzazione di esponenti delle classi dirigenti indiscriminatamente sospettabili di “contiguità” politica o economica-imprenditoriale alle organizzazioni criminali di stampo mafioso».

208 L'espressione è di G. De Francesco, Paradigmi generali, op. cit., p. 3495. 209T. Padovani, Note sul c.d. concorso esterno, in Arch. Pen., 2012, p. 1 ss.

210 Le indagini criminologiche restituiscono un contesto nel quale tra l'ipotesi di un

esterno che fa propri i fini dell'associazione e quella di un esterno che pur consapevole se ne disinteressa perseguendo i propri fini, quella che corrisponde al fenotipo che la realtà più spesso ci propone è la seconda.

211 G. De Francesco, Dogmatica e politica criminale, op. cit., p. 1266 ss.; così anche

associazione mafiosa212. Vi era, pertanto, una netta contrapposizione tra la giurisprudenza, proclive a distinguere il delitto ex art. 416-ter c.p. sia dall’ipotesi di partecipazione sia da quella concorsuale, e la dottrina, che vi leggeva la tipizzazione di una particolare forma di concorso esterno, espressione dell'intento legislativo di circoscrivere la rilevanza penale del patto collusivo tra politica e mafia al solo scambio voti- denaro213.

Nel dettaglio, quest'ultima interpretazione afferiva al dibattito più generale circa la configurabilità o meno del concorso esterno in associazione mafiosa: a sostegno dell’inapplicabilità della clausola generale ex art. 110 c.p. al reato di associazione di stampo mafioso, infatti, i giuristi erano soliti addurre argomentazioni di tipo sistematico, volte a dimostrare la sussistenza nel nostro ordinamento di specifiche e puntuali ipotesi di concorso materiale esterno nell'art. 416-bis c.p., di carattere suppletivo e vicariante rispetto alla ipotesi generale del concorso eventuale nell'organizzazione criminale214. Si richiamavano,

212 C.F. Grosso, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno, op. cit., p.

127 ss.; G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, op. cit., p. 258 ss.

213 G. Fiandaca, Una espansione incontrollata del concorso criminoso, op. cit., p. 129

ss.; C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, op. cit., p. 399 ss.

214 F. Siracusano, Il concorso di persone e le fattispecie associative, in Cass. Pen.,

1992, p. 1875; G. Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, p. 124, in Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 1994, Clementi, in Foro it., 1994, II, p. 560, secondo cui, pur considerando la «lodevole intenzione di sanzionare ogni possibile contiguità con dette organizzazioni criminose da parte di soggetti non organicamente inseriti nelle stesse», tali previsioni – riferendosi ai delitti favoreggiamento, assistenza agli associati, e alle circostanze aggravanti speciali – «sarebbero inutili se fosse configurabile un concorso dall’esterno. [..] tale argomento di ordine sistematico dimostra in modo inequivocabile, la volontà legislativa di tenere distinte le due diverse fenomenologie criminose: da una parte la partecipazione nell’associazione criminosa, dall’altro l’attività di agevolazione dell’associazione medesima». Le argomentazioni di tipo sistematico sono state sviluppate anche in Cass. Pen., Sez. I,

in proposito, le circostanze aggravanti di cui all’art. 7, d.l. 13.5.1991, n. 152, i delitti di favoreggiamento personale e reale aggravato ex artt. 378, comma 2, e 379, comma 2, di assistenza agli associati ex art. 418, e soprattutto il reato di accordo elettorale politico-mafioso ex art. 416- ter c.p.215: era infatti plausibile che con tali interventi capillari il legislatore avesse inteso circoscrivere tutte le forme di contiguità rilevanti sì da rendere di fatto impraticabile l'applicazione del concorso di persone ai reati associativi216. La vexata quaestio del rapporto tra l'art. 416-ter c.p. e il reato concorsuale veniva così meno: concependo lo scambio elettorale politico-mafioso come ipotesi tipica che ridimensionava l'ambito applicativo del concorso eventuale si circoscriveva, come detto, la rilevanza della contiguità mafia-politica al solo scambio voti-denaro e l'applicazione del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. a ipotesi ulteriori e diverse da tale schema

18 maggio 1994, Mattina, e Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 1994, Abbate, limitatamente alla fattispecie ex art. 418 c.p., e in Cass. Pen., Sez. I, 30 giugno 1994, Della Corte, limitatamente all’art. 418 c.p. e all’art. 7, d.l. 152/1991.

215 C. Visconti, Contiguità alla mafia, op. cit. p. 247: a parere dell’Autore, il

legislatore, nel processo di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici di contiguità alla mafia, ha seguito tre modelli d’incriminazione: il primo, basato sulla anticipazione della tutela penale, assorbe le ipotesi ex artt. 416ter e 418 c.p.; il secondo, fondato sull’aggravamento sanzionatorio e sulla specializzazione incriminatrice, riguarda le fattispecie di cui all’art. 378, comma II, c.p. e art. 7, d.l. 152/1991, ma può inserirsi anche l’art. 416ter c.p., perché formulato sull’esempio dei reati elettorali; e, infine, il ricorso alle misure di prevenzione. Si veda anche Cass., sez. I, 21.3.88, Agostani, in Cass. Pen., 1991, 223

216 Risponde affermativamente F. Siracusano, Il concorso, op. cit., p. 1870 ss. In

giurisprudenza nello stesso senso si vedano due sentenze, in Foro it., II, 1994, p. 562 ed in Cass. pen., 1994, p. 2685 con nota rispettivamente di C. Visconti, Il tormentato

cammino, op. cit. e di M. Cerase, Brevi note sul concorso ai reati associativi, in Cass.

Pen., 1994, p. 71: in esse si osserva come sarebbe stata superflua l'emanazione di disposizioni del tipo suddetto se l'ordinamento vigente avesse consentito la ipotizzabilità del concorso dell'estraneo nel reato associativo.

avrebbe comportato un aggiramento dei confini di rilevanza penale dell'accordo politico-mafioso, con conseguente violazione del principio di stretta legalità.

A un'osservazione più attenta si nota però che le disposizioni richiamate non valgono a coprire tutte le manifestazioni di contiguità rilevanti, come segnalato persino da interpreti contrari all'ammissibilità del concorso esterno nel reato associativo217. Alla base vi è, infatti, un problema di ordine generale: qualunque intervento legislativo volto a incriminare "fenomeni" di criminalità così macroscopici – come l'associazione mafiosa – presenta, infatti, un limite intrinseco, giacché la tipizzazione di puntuali condotte collusive è destinata a generare fisiologici vuoti di tutela, tali per cui il richiamo ad una norma estensiva della punibilità – qual è l'art. 110 c.p. – tornerebbe a riproporsi nei casi lasciati scoperti dalle stesse norme tipiche. Si pensi, in tal senso, alla precedente analisi delle lacune del delitto di scambio elettorale politico-mafioso218: accogliendo tale interpretazione, si