• Non ci sono risultati.

I contesti di svolgimento della ricerca

2.3 I parchi regional

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la categoria dei parchi regionali nasce in Francia nel 1967 (Decreto 1 marzo 1967, n. 67/158) come strumento di competenza dello Stato, trasferita poi alle Regioni nel 1975. In Italia la facoltà di istituire parchi regionali viene disposta con il DPR del 15/1/1972, n.11, laddove si attribuiscono alle Regioni poteri di protezione della natura "non contrastanti con quelli dello Stato". In sintesi, la differenza concettuale tra parco nazionale e naturale regionale, secondo quanto si rileva nell’art. 2 della legge 394/1991, dovrebbe risiedere essenzialmente nel fatto che in quest’ultima area protetta si dà maggiore risalto alla fruizione antropica strettamente collegata, e vissuta con intima aderenza, con i valori paesaggistici, culturali, artistici e demo-etno-antropologici delle popolazioni locali. La novità apportata da questi parchi è stata dunque quella di aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile per le popolazioni insediate.

Come abbiamo detto sopra, la Regione Lazio fu la prima a istituire una riserva naturale di 700 ettari, nel 1979, la Riserva Naturale Tevere Farfa. Oggi il Lazio conta oltre 70 aree protette, uno dei sistemi più ampi a livello nazionale. La legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 diede l'avvio anche per la Regione Lazio alla programmazione della nascita di un Sistema di parchi e di riserve naturali. La legge definiva, oltre alle finalità, gli obiettivi e i soggetti, anche la tipologia delle aree e i relativi organi di gestione, insieme alle norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici e le modalità dei finanziamenti. Nel 1986 viene adottata da parte della Giunta Regionale, di un "Programma di lavoro per la redazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali". Lo schema di Piano dei Parchi fu adottato dalla Giunta Regionale nel 1993, anche se mai definitivamente approvato. Questo schema di Piano suddivide le aree soggette a tutela e sviluppo orientato alla salvaguardia in 5 tipologie:

Parco naturale: area di notevole estensione con elevate caratteristiche di naturalità. Ha

come obiettivo la conservazione di ambienti e paesaggi nella loro integrità con differenti gradi di utilizzazione e differenti zonizzazioni del territorio interessato.

Parco suburbano: area di media estensione in prossimità di aree urbane con valori

ambientali notevoli ma soggetti a utilizzazioni antropiche. Obiettivo è la fruizione turistico-ricreativo e didattica di una risorsa tutelata.

35

Parco urbano: di estensione limitata e a diretto contatto con l'area urbana con riconosciute

caratteristiche ambientali. Ha finalità didattico-ricreative oltre la conservazione ambientale.

Riserva naturale: di estensione medio-piccola ha un elevato grado di conservazione delle

risorse ambientali specifiche e non molto numerose. Può essere classificata come integrale, orientata, parziale, genetica, geologica, ecc. Ha come obiettivo la conservazione e la fruizione didattico-scientifica e ricreativa.

Monumento naturale: di limitata estensione (cioè, singoli esemplari di alberi, rocce di

conformazione e caratteristiche peculiari, complessi paesaggistici unitari) risente dei vincoli della legge 1479/39. Ha come obiettivo la conservazione attraverso una tutela di tipo passivo e la fruizione didattico-scientifica e turistica.

Soprattutto il Piano del 1993 individua un elenco numeroso di aree da istituire come parchi o riserve naturali, che saranno la base del lavoro per la nuova legge regionale sulle aree protette, la n. 29 del 1997. La Legge Regionale n. 29 del 06/10/1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali con i seguenti obiettivi:

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico e ambientale;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo e ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici;

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette.

Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine la legge incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo

36

economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

• parchi naturali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

• riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche;

• monumenti naturali: si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico;

• siti di importanza comunitaria: individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, tutelati a norma della disciplina di attuazione della normativa comunitaria.

Inoltre, è di grande importanza per la vita di un'area protetta la creazione di una rete equilibrata di strutture ricettive e funzionali alle attività didattica ed educativa che il parco viene a svolgere in permanenza. Tra queste strutture sono da includere centri visita dedicati ad aspetti generali o particolari dell'area protetta, musei naturalistici, storico-archeologici ed etnografici, aree faunistiche, orti botanici nonché una sviluppata rete di sentieri escursionistici e percorsi - natura.

Un ulteriore elemento di forza contenuto nella L.R. 29/97 è l’Agenzia Regionale per i Parchi; pur essendo stata prevista con una precedente legge separata (la finanziaria del 1993) la nuova legge quadro la conserva e la arricchisce di competenze in materia di assistenza tecnica alle aree protette. L’ARP vedrà effettivamente la luce come strumento operativo nel 1999, e sarà dotata di una sede e di personale a partire dal 2001. Negli ultimi anni ha lavorato intensamente per la costituzione del sistema regionale delle aree naturali protette.

37