Sezione 1- Riferimenti specifici sull’operatività svolta
Sezione 3- Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura Sezione 4- Informazioni sul Patrimonio
Sezione 5- Prospetto analitico della redditività complessiva Sezione 6- Operazioni con parti correlate
Sezione 8- Altri dettagli informativi
PARTE A: POLITICHE CONTABILI
A.1 – PARTE GENERALE
Il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 costituisce per Confidimprese il dodicesimo bilancio annuale redatto in ap-plicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standard) emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606 del 19/07/2002.
SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il bilancio di Confidimprese Fvg è redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n.1606 del 19 luglio 2002.
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati dallo IASB, non-ché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2020 da quelli applicabili negli esercizi successivi.
Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare obbligatoriamente ai fini della redazione del bilancio 2020
Regolamento (UE) 2019/2075 della Commissione del 29 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 316 del 6 dicembre 2019, adotta le modifiche dei riferimenti all’IFRS Conceptual Framework. Le modifiche mirano ad aggiornare in diversi Principi contabili e in diverse interpretazioni i riferimenti esistenti al precedente Conceptual Framework, sostituendoli con riferimenti al Conceptual Framework rivisto. L’applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2020.
Regolamento (UE) n. 2104 del 29 novembre 2019 – “Definizione di Rilevante- Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8” Con il Regolamen-to in esame è staRegolamen-to omologaRegolamen-to il documenRegolamen-to “Definizione di Rilevante- Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8”, pubblicaRegolamen-to dallo IASB ad ottobre 2018. Le modifiche hanno l’obiettivo di chiarire la definizione di “Rilevante”, al fine di aiutare le società a compren-dere se un’informativa sia rilevante ai fini delle decisioni degli utilizzatori dei bilanci. Le modifiche sono applicabili dal 1° gen-naio 2020.
Regolamento (UE) n. 551 del 21 aprile 2020- “Definizione di un’attività aziendale” – Modifiche all’IFRS 3 Il Regolamento ha l’o-biettivo di chiarire se una transazione rappresenti un’acquisizione di un’attività aziendale, in base alle definizioni contenute nel principio IFRS 3. Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2020.
Regolamento (UE) n. 2020/34 del 15 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 gennaio 2020, con cui è stato adottato il documento emesso dallo IASB sulla “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari, allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative)”. Con il regolamento in oggetto sono state introdotte alcune modifiche in tema di coperture (hedge accounting) con la finalità di evitare che le incertezze sull’ammontare e sulle tempistiche dei flussi di cassa derivanti dalla riforma dei tassi possano comportare l’interruzione delle coperture in essere e difficoltà a designare nuove rela-zioni di copertura. A tal fine è stata prevista una semplificazione, presumendo che gli indici di riferimento per la determinazio-ne dei tassi di interesse esistenti non siano modificati a seguito della riforma dei tassi interbancari. Le modifiche in oggetto si collocano nell’ambito del progetto volto ad analizzare gli effetti sul bilancio della riforma sui tassi interbancari – la cosiddetta Interest Rate Benchmark Reform o IBOR Reform. La tematica è relativa ai recenti sviluppi connessi alla revisione o sostituzione di alcuni indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in varie giurisdizioni, come il LIBOR, il TIBOR e, in am-bito europeo, l’EONIA e l’Euribor, sulla base delle indicazioni del G20 e del Financial Stability Board.
Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione del 9 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 331 del 12 ottobre 2020, adotta “Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16)”, al fine di prevedere un sostegno operativo con-nesso alla COVID-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing.
Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dal 1° giugno 2020 per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente.
L’applicazione di tali principi non ha comportato impatti significativi.
Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre successivamente al 31 dicembre 2020
Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi emanati dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno applicazione obbligatoria successivamente all’esercizio 2020.
Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 11 del 14 gennaio 2021, adotta “Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse- fase 2- Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16”. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2021 o successivamente.
Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 13 dicembre 2020, adotta “Proroga dell’esenzione temporanea dall’appli-cazione dell’IFRS 9 – Modifiche all’IFS 4 Contratti assicurativi”. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla da-ta di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2021 o successivamente.
Documenti emessi dallo IASB Board in attesa di omologazione:
Titolo documento Data emissione da
parte dello IASB
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts gennaio 2014 1 gennaio 2016
Processo di omologazione sospeso in attesa del nuovo principio contabile sui
“rate-regulated activities”.
IFRS 17 Insurance Contracts, including subsequent amendments issued in June 2020
maggio 2017
giugno 2020 1° gennaio 2023 TBD
Amendments
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28)
settembre 2014 Reference to the Conceptual Framework
(Amendments to IFRS 3) maggio 2020 1° gennaio 2022 TBD
Property, plant and equipment: proceeds before
intended use (Amendments to IAS 16) maggio 2020 1° gennaio 2022 TBD
Onerous contracts—Cost of fulfilling a contract
(Amendments to IAS 37) maggio 2020 1° gennaio 2022 TBD
Annual improvements to IFRS Standards
(Cycle 2018–2020) maggio 2020 1° gennaio 2022 TBD
Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1), including subsequent amendment issued in July 2020
gennaio 2020
luglio 2020 1° gennaio 2023 TDB
Non sono previsti impatti significativi per la futura applicazione di tali principi.
SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla relazio-ne degli amministratori sull’andamento della gestiorelazio-ne e della situaziorelazio-ne di Confidimprese Fvg. I conti di bilancio trovano cor-rispondenza nella contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di reda-zione di seguito elencati:
• principio della verità e della correttezza e della completezza nella presentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
• principio della competenza economica;
• principio della coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all’altro;
• principio del divieto di compensazione di partite salvo quanto espressamente ammesso;
• principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
• principio della prudenza nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati, senza che ciò comporti la creazione di riserve occulte o di accantonamenti eccessivi;
• principio della correlazione dei costi con i ricavi;
• principio della neutralità dell’informazione;
• principio della rilevanza/significatività dell’informazione.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui al documento normativo “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” come aggiornato in data 30/11/2018, integra-to dal documenintegra-to “Integrazioni alle disposizioni del Provvedimenintegra-to ‘Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari’ aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS”.
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. In ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n. 326/2003, Confidimpre-se Fvg ha adottato le norme stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità prevalente necessari per l’iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, iscrizione avvenuta in data 13/01/2005 al n. A102157.
In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a quanto previsto dall’art. 2513 primo comma lett. a) c.c. che i relativi parametri sono stati contabilmente documentati in nota integrativa.
Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patri-monio netto e il rendiconto finanziario e la presente nota integrativa sono redatti in unità di Euro.
A fini comparativi, gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’eserci-zio precedente. A tal fine, ove necessario, si è provveduto a riclassificare il dettaglio dell’informativa della colonna di confronto dell’anno precedente. In particolare si segnalano le riclassifiche attinenti alle voci:
• 40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato a) crediti verso banche (S.P.), in cui è stato imputato nella sottovoce 2. Finanziamenti l’importo di Euro 298.495 relativo ai pagamenti provvisori effettuati a banche come congrui anticipi di fu-ture possibili escussioni, scomputandolo dalla sottovoce 4. Altre attività;
• 40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato a) crediti verso banche (S.P.), in cui è stato imputato nella sottovoce 4. Altre attività l’importo di Euro 472 relativo al saldo liquido residuo della GPM Fideuram, scomputandolo dalla sottovoce 1.
Depositi e conti correnti;
• 40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato a) crediti verso banche (S.P.), in cui l’importo di Euro 1.150.622 relativo ai titoli di debito è stato imputato nel Livello 1 anziché nel Livello 3;
• 80 Altre passività (S.P.): a partire dal mese di dicembre 2020 sono stati necessari specifici approfondimenti conseguenti al-le interpretazioni contabili, non ancora formalizzate, effettuate da organismi istituzionali. A seguito dei successivi confronti tra i confidi appartenenti all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari, ex art. 106 del D. Lgs. 385/1993, circa la classificazione delle somme messe a disposizione da diversi enti pubblici (MISE, Regioni, ecc.), gli Amministratori hanno ritenuto, a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di riclassificare nella voce “80. Altre Passività” i fondi di terzi ricevuti dal Confidi dalla voce “100 Fondi per rischi e oneri: c) altri fondi per rischi e oneri”. Tale riclassifica si è resa necessaria al fine di meglio rappresentare la sostanza dell’operazione rispetto alla forma ed essere maggiormente aderenti allo IAS 32 ed al Provve-dimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018 “Il bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. La ri-classifica non ha alcun impatto a livello economico. I dati comparativi dell’esercizio 2019 sono stati coerentemente esposti per permettere la comparabilità degli stessi.
SEZIONE 3 – EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del presente bilancio e la sua approvazione da parte del Consi-glio di Amministrazione avvenuta il 17 maggio 2021 non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati approvati in tale sede.
Sono tuttavia da segnalare i seguenti eventi che assumono una rilevanza tale da richiedere un’integrazione all’informativa fornita:
• la tematica della crisi pandemica da Covid-19, che -come in parte già trattato nella Relazione sulla gestione- da oltre un anno perdura nel far sentire le sue pesanti ripercussioni sia a livello sanitario che economico, è oggetto di un’ampia sezio-ne successiva così come disposto dalle Integrazioni alle disposizioni di bilancio emanate da Banca d’Italia del 29/01/2021;
• la nuova disciplina prudenziale in materia di default, entrata in vigore a partire da inizio anno 2021, ha implicato i relativi adeguamenti nell’operatività del Confidi. La nuova normativa
a) ribadisce che il debitore in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante debba essere classi-ficato a past due/scaduto deteriorato;
b) stabilisce che un’esposizione creditizia scaduta vada considerata rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: i) 100 Euro per le esposizioni al dettaglio e 500 Euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta): ii) l’1 per cento (si specifica che fino al 31 dicembre 2021, per gli intermediari finanziari non ap-partenenti a gruppi bancari, la soglia relativa è pari al 5 per cento) dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa);
c) introduce un cosiddetto “periodo di cura” per l’uscita dal default, nel quale si dovrebbe assistere ad un persistente mi-glioramento nella regolarità degli adempimenti e che l’EBA stabilisce in un minimo di tre mesi.
Il Confidi pertanto ha introdotto un “periodo di cura” – pari a 12 mesi per i rapporti classificati ad inadempienza probabile da oltre 24 mesi e 6 mesi per tutti gli altri rapporti ad inadempienza probabile – in cui si dovrebbe assistere ad un persisten-te miglioramento della posizione (assenza dei relativi indicatori di anomalia) prima di popersisten-ter proporre all’organo deliberanpersisten-te (C.d.A. o CE) il ripristino in bonis di un’esposizione classificata ad inadempienza probabile. In merito ai parametri di stage allocation, il Confidi ha modificato la formulazione dell’indicatore del conteggio numero giorni di scaduto continuativo e ha eliminato l’indicatore di analisi di provenienza della posizione da precedente default. Per la trattazione dettagliata della ge-stione delle esposizioni creditizie deteriorate si rimanda ai successivi capitoli dedicati della Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.