Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
LE PRINCIPALI TEMATICHE CONTABILI DA AFFRONTARE NEL CONTESTO DELL’EPIDEMIA Le indicazioni dei Regulators Europei
Nel quadro della crisi sanitaria complessivamente sopra prospettato, i Regulators europei hanno adottato una serie di provve-dimenti volti a garantire agli intermediari una flessibilità nella gestione di questo periodo di tensione, assicurando in primis il sostegno alle misure adottate dai governi nazionali per far fronte all’impatto economico sistemico della pandemia.
Le istituzioni creditizie sono inoltre state incoraggiate -anche mediante applicazione del proprio “giudizio soggettivo”- ad evi-tare effetti prociclici eccessivi quando applicano il principio contabile IFRS 9. Nei documenti pubblicati si suggerisce che, alla luce dell’attuale incertezza, nella determinazione dell’Expected Credit Loss (ECL) secondo l’IFRS 9, non si debbano applicare meccanicamente le metodologie già in uso e viene ricordata la necessità dell’utilizzo di un appropriato “giudizio”. In partico-lare, è stato ricordato che l’IFRS 9, allo stesso tempo, richiede e consente di modificare l’approccio contabile adattandolo alle differenti circostanze.
I documenti pubblicati a partire dai primi giorni di marzo 2020 consentono di individuare gli elementi di supporto “metodologi-co” nella predisposizione del bilancio, avendo affrontato alcune tematiche specifiche di carattere contabile:
• le indicazioni relative alla classificazione dei crediti, emanate da IASB, Banca Centrale Europea (BCE) e European Banking Authority (EBA), che forniscono le linee guida per il trattamento delle moratorie;
• la determinazione dell’Expected Credit Loss (ECL) secondo l’IFRS 9 in ottica forward looking, in particolare relativamente all’utilizzo degli scenari macroeconomici futuri (argomento trattato dallo IASB, dall’EBA e dall’ESMA in generale e più in det-taglio dalla BCE);
• la trasparenza e l’informativa al mercato, sui cui sono state date indicazioni negli statement di European Securities and Markets Authority (ESMA), International Organization of Securities Commissions (IOSCO) e Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
Con specifico rifermento al tema della valutazione dei crediti, lo IASB in data 27 marzo ha pubblicato il documento “COVID-19- Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the COVID-19 pandemic”. Il documento, che non modifica il principio IFRS 9, supporta nell’interpretazione dello stesso nel con-testo della pandemia. Esso chiarisce che le entità non dovrebbero continuare ad applicare l’esistente metodologia per la de-terminazione dell’ECL meccanicamente (“Entities should not continue to apply their existing ECL methodology mechanically”) ma, riconosciuta la difficoltà nell’incorporare nei modelli sia gli effetti della pandemia, sia i correlati aiuti governativi, prevede l’adozione di aggiustamenti manageriali post-modello (“management actions”).
Sul tema dell’applicazione del principio IFRS 9 nell’attuale periodo pandemico è intervenuta, in data 28 ottobre 2020, anche l’ESMA con la comunicazione “European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports”; in particolare rileva per gli intermediari finanziari l’importanza di fornire un’adeguata e trasparente informativa sugli scenari macro-economici con-siderati, nonché sulle modifiche e sugli adattamenti occorsi al modello/metodologia di stima della ECL.
La BCE, con comunicazione del 20 marzo “ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavi-rus”, ha fornito indicazioni sulla classificazione e valutazione dei crediti. L’intervento chiarisce che l’adesione alla moratoria non costituisce un “trigger” automatico di inadempienza probabile. La BCE inoltre, sotto il profilo prudenziale, si esprime anche sul-le valutazioni forward-looking IFRS 9, raccomandando alsul-le banche di evitare assunzioni eccessivamente pro-cicliche nei propri modelli di stima. Nella determinazione delle Expected Credit Loss, la BCE invita gli istituti a “dare un peso maggiore alle pro-spettive stabili a lungo termine evidenziate dall’esperienza passata nella stima degli accantonamenti per perdite su crediti”.
La BCE ha anche trasmesso alle banche vigilate una ulteriore comunicazione volta a fornire indicazioni aggiuntive sull’inclu-sione delle forward-looking information nella determinazione delle ECL secondo l’IFRS 9 nell’attuale contesto della pandemia COVID-19. Nella lettera si fa richiamo alle aspettative già espresse da BCE agli intermediari, ossia evitare l’utilizzo di assunzioni eccessivamente pro-cicliche, in considerazione dell’estrema incertezza del contesto ed alla luce della impossibilità di disporre di forward-looking information che possano ritenersi “reasonable and supportable”.
La lettera fornisce alcune linee guida sui alcuni aspetti:
• collective assessment ai fini dell’identificazione di un significativo incremento del rischio creditizio (SICR), su cui BCE si at-tende che gli istituti valutino un possibile approccio top-down nel determinare il trasferimento di stage utilizzando il collec-tive assessment e rilevando, conseguentemente, una ECL lifetime sulla porzione di attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di credito sia aumentato in modo significativo, senza quindi la necessità di identificare a livello individuale quali strumenti finanziari abbiano subito un SICR;
• previsioni macroeconomiche di lungo periodo, in cui BCE riconosce l’attuale incertezza nella determinazione delle previsio-ni macroeconomiche e invita, quindi, gli intermediari a focalizzarsi sulle aspettative previsionali macroeconomiche di lungo periodo nella determinazione delle ECL IFRS 9, considerando tutte le evidenze storiche che coprano quantomeno uno o più interi cicli economici. BCE ritiene che il disposto dell’IFRS 9 porti alla conclusione che, laddove non vi siano evidenze attendi-bili per previsioni specifiche, le prospettive macroeconomiche a lungo termine forniscano la base più rilevante per la stima.
Con comunicazione del 4 dicembre 2020 “Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (CO-VID-19) pandemic” la BCE ha inteso fornire alle banche ulteriori indicazioni in merito all’identificazione e alla misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia di coronavirus Covid-19, in particolare la BCE rimarca come fondamentale il fatto che le banche raggiungano il giusto equilibrio tra evitare un’eccessiva prociclicità e assicurarsi che i rischi cui sono (o saranno) esposte si riflettano adeguatamente nei processi interni di misurazione e gestione dei rischi, nei bilanci e nelle segnalazioni regolamentari.
La BCE richiama quindi l’importanza di:- utilizzare procedure per la valutazione del merito di credito solide e ben strutturate che consentano di distinguere in maniera tempestiva ed efficace, nonché sulla base del singolo caso ove opportuno, i debitori economicamente sostenibili da quelli non più sostenibili;- tenere conto della cessazione degli interventi di sostegno pubblico attualmente disponibili;- in prospettiva prudenziale, per l’adeguata gestione e copertura del rischio di credito, classificare le esposizioni in base agli stage di rischio appropriati previsti dall’IFRS 9, utilizzando tutte le informazioni rilevanti per la determi-nazione delle perdite attese su crediti. Le attese espresse dalla BCE nel suddetto documento possono essere sintetizzate nei seguenti punti, ossia le banche: 1) dovrebbero valutare, sulla base del singolo caso, se le modifiche contrattuali accordate alla clientela soddisfano la definizione di concessione e di difficoltà finanziarie e classificare, di conseguenza, l’esposizione come
“oggetto di concessioni” (forborne); 2) dovrebbero aver migliorato i propri processi, indicatori e criteri di classificazione (trigger) al fine di renderli adeguati all’attuale contesto di rischio; 3) non dovrebbero ricorrere esclusivamente ai giorni di scaduto quale criterio per l’identificazione di un aumento significativo del rischio di credito; 4) non dovrebbero limitarsi, nella stima dei livelli di accantonamenti, ad approcci basasti su tutto il ciclo economico (through-the-cycle) o medie di lungo periodo, ma valutare il ricorso a previsioni macroeconomiche (ove disponibili) attendibili per anni specifici.
Infine, assumono particolare rilevanza due comunicati dell’EBA, pubblicati il 25 marzo e il 2 dicembre 2020, nei quali è stato affrontato più in dettaglio il tema della gestione dei crediti soggetti a moratoria Covid-19 per gli aspetti relativi a (i) identifica-zione del default (ii) misure di forbearance e (iii) staging IFRS 9. Sui punti in questione l’EBA specifica che:
• l’adesione ad una moratoria- sia per legge che concessa dalla banca – non rappresenta un trigger di default e blocca il con-teggio dello scaduto ai fini dell’identificazione del default;
• relativamente al considerare come misure di forbearance le moratorie, l’EBA esclude che le posizioni interessate possano essere considerate forborne, in quanto mirano ad affrontare i rischi sistemici e ad alleviare i potenziali rischi che potrebbero verificarsi in futuro nella più ampia economia dell’UE;
• sulla possibile classificazione a Stage 2 delle posizioni oggetto di moratoria, l’EBA chiarisce che l’applicazione di una mora-toria pubblica o privata non dovrebbe essere considerata da sola come trigger per l’identificazione di un aumento significa-tivo del rischio di credito, escludendo quindi la classificazione automatica a Stage 2.
Tra le condizioni poste dall’EBA per non attribuire l’attributo “forborne” e per poter beneficiare della flessibilità nell’applicazione delle regole in materia di “default” da parte delle banche si annovera il fatto che: > la moratoria deve essere concessa entro il 31 marzo 2021; > la moratoria non deve superare i 9 mesi di concessione (tale limite, però, si applica solo alle moratorie con-cesse dopo il 30 settembre 2020; quindi, ad esempio, se una moratoria è stata concessa il 30 maggio 2020 per 12 mesi il trat-tamento di favore previsto dall’EBA si applica a tutto il periodo); > la banca affidante deve poter dimostrare di avere un solido processo per effettuare una valutazione della potenziale improbabilità di pagamento del debitore soggetto a una moratoria legislativa o non legislativa. Come chiarito, pertanto, la concessione da parte dell’EBA non elimina l’obbligo in capo ai soggetti finanziatori e garanti di valutare la qualità creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria e la probabilità che i soggetti finan-ziati non riescano ad adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento relative ai piani di rimborso temporaneamente sospe-si. Inoltre le Autorità di Vigilanza hanno richiesto alle banche una informativa periodica sulle posizioni in moratoria Covid-19 e una specifica disclosure sul bilancio.
Anche con riferimento alle stime forward-looking l’EBA sottolinea la complessità del contesto: “Institutions should consider the current exceptional circumstances when determining which information can be considered reasonable and supportable infor-mation as foreseen under IFRS 9, also taking into account the expected nature of the shock and the scarcity of available and reliable information. Institutions should carefully assess the extent to which, amongst other facts, the high-degree of uncer-tainty and any sudden changes in the short-term economic outlook are expected to result in impact over the expected life of the financial instrument”.
Valutazione delle garanzie e dei crediti secondo il principio IFRS 9 alla luce dei provvedimenti emanati dalle di-verse autorità di vigilanza
Relativamente ai crediti di firma (ossia l’attività di garanzia del Confidi che figura fuori bilancio) nel corso del 2020 a causa della pandemia da Covid-19 si sono poste con forza due principali tematiche ai fini valutativi, ossia la necessità, da un lato, di
adeguare alla nuova realtà il modello di staging allocation e, dall’altro lato, di quantificare un impairment che tenga già in con-siderazione il notevole incremento atteso nei tassi di default a partire dal 2021. Tali valutazioni scontano ancora numerosi ele-menti di incertezza, in primis derivante dalla difficoltà di: > stimare la durata della pandemia e la conseguente data di possibile inizio della ripresa economica- data che porrebbe fine alle misure governative straordinarie introdotte nel 2020 per attenuare l’impatto sistemico della crisi economica sulle imprese (citando le misure principali: sospensioni delle scadenze di pagamen-to e della possibilità per la banca di revocare le aperture di credipagamen-to in conpagamen-to corrente e di smobilizzo crediti); > effettuare delle previsioni sulle capacità delle imprese di tornare ad adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli istituti bancari- e di conseguenza dei confidi garanti- alla scadenza delle suddette misure governative.
Al fine di cercare di presidiare e gestire tali elementi di incertezza, il Confidi ha già posto in atto/pianificato le seguenti azioni:
• aggiornato il modello di impairment per lo stage 1 e 2 (in particolare le componenti forward looking delle PD utilizzate, sulla base dell’analisi prodotta da Cerved a ottobre 2020 e ottenuta su richiesta di Galileo Network, il provider a cui il Confidi ha esternalizzato il modello d’impairment collettivo IFRS 9);
• compiuto delle valutazioni sull’adeguatezza dei livelli di impairment al 31/12/2020 per le categorie dello scaduto deteriora-to e dell’inadempienza probabile;
• rafforzato i propri presidi interni per il monitoraggio e il controllo dell’esposizione al rischio di credito, nello specifico sulle posizioni in moratoria Covid-19 (anche sulla base di un indicatore sintetico di rischiosità della controparte fornito da CRIF).
Le considerazioni sopra esposte hanno inciso, a parità di altre condizioni, in misura importante sul livello di conservatività degli accantonamenti a fondo rischi e oneri per impegni e garanzie rilasciate dell’esercizio.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul tema si rimanda alla Parte D, Sezione 3 della presente Nota Integrativa.
Con riferimento alle altre componenti valutative si evidenzia che, con riferimento alle attività tangibili a vita definita non sono emersi fattori di criticità sulla tenuta del valore recuperabile, anche in considerazione del processo di ammortamento che ne ha ridotto i valori contabili rispetto a quelli originari di iscrizione.
Con riferimento agli investimenti di natura partecipativa, si è ritenuto che non vi siano al momento elementi per apprezzare in modo attendibile e verificabile eventuali impatti dell’epidemia né i riflessi delle ingenti risorse pubbliche che si stanno met-tendo in campo sulle singole valutazioni, considerato che tali valutazioni si basano principalmente sui flussi di cassa prospet-tici generati dalle società partecipate.
Per gli investimenti al fair value si è proceduto ad aggiornare la valutazione degli strumenti finanziari al fair value sulla base delle correnti condizioni di mercato, in linea con quanto previsto dall’IFRS 13 e dalla Policy interna. Per gli strumenti che deriva-no il loro valore direttamente, nel caso dei titoli quotati, o indirettamente, nel caso di investimenti convertibili o strettamente legati a strumenti quotati/valutati con multipli di mercato, da quotazioni di mercato (valutati quindi con metodologie ascrivibili ai livelli di fair value 1 e 2), si è proceduto ad aggiornare le valutazioni sulla base dei prezzi di borsa.
Con riferimento ai fondi di investimento (classificati nella categoria FVTPL) sono stati recepiti gli effetti a conto economico de-rivanti dall’aggiornamento della valutazione sulla base dei NAV forniti dalle società di gestione.
Informativa sul presupposto della continuità aziendale
Gli Amministratori di Confidimprese Fvg, alla luce di quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione, precisano di avere la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile di almeno 12 mesi e che, di conseguenza, il bilancio dell’esercizio 2020 è stato predisposto in questa prospettiva di continuità. Precisano altresì di non avere rilevato nella struttura patrimoniale e finanziaria e nell’andamento operativo sintomi che possano indurre incertez-ze sul punto della continuità aziendale. In particolare gli Amministratori ritengono che la stima degli impatti conseguenti alla crisi derivante dall’emergenza Covid-19, tematica ampiamente descritta anche nella Relazione sulla gestione, non determini incertezze nel presupposto della continuità aziendale, tenendo conto che la consistenza patrimoniale del Confidi è in grado di assorbire più che ampiamente sia l’inevitabile calo dei ricavi caratteristici già registrato nel 2020 sia il futuro probabile consi-stente peggioramento del credito deteriorato, con effetti che porteranno a dover assorbire conseguenti perdite.
Il bilancio è sottoposto alla revisione legale dei conti della società KPMG S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico dall’As-semblea dei Soci del 13 giugno 2020 per nove anni e cioè fino all’approvazione del presente bilancio che si chiude al 31 dicem-bre 2028.