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Commento alla tavola n. 3, suppl. al n. 1, a. I I di « Centro Sociale »

A cura di A. Frassineti

Non è fa cile o ffr ir e una definizione che si adatti a tutti i tipi di pensione. Si può però riconoscere, sotto il profilo sociale, come carattere comune a tutte le pensioni, uno scopo eminentem ente previdenziale. In fatti, previdenza, in senso sociale, può definirsi l’ accantonam ento del risparm io, da parte di gruppi di individui o dello Stato, al fine di garantire un indennizzo al verificarsi di determ inati eventi (es. dim inuita capacità di lavoro), estranei alla volontà del­ l’ interessato e che sono causa di danno econom ico.

Nessun dubbio, ad esempio, che le pensioni attribuite ai dipendenti pubblici collocati a rip oso e che vengono alimentate parte da ritenute sugli stipendi e parte dallo Stato, rien trin o in questo concetto generale di previdenza, anche se, di solito, quando si parla di Previdenza sociale, ci si riferisca in particolare a quel sistema di tutela, predisposto o ricon osciuto dallo Stato, della classe lavo­ ratrice, a carattere assicurativo o m utualistico, che ha avuto un im pulso d eci­ sivo in seguito alle lotte sociali determ inate dal sorgere della grande industria.

P e n s io n i o rd in a rie

Spetta la pensione ordinaria ai dipendenti dello Stato collocati a riposo su domanda o d’ ufficio, quando abbiano com piuto 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio. La legge prevede altri casi di collocam ento a riposo, come ad esempio il caso di inabilità dovuta a m alattia ; ma condizione im prescindibile per il diritto a pensione è che il periodo di servizio com putabile a tale effetto non sia in feriore a 19 anni, 6 mesi e 1 giorno (1).

Un’idea dell’ammontare delle pensioni spettanti agli statali, può essere offerta dai seguenti esempi :

— Grado VI, con 40 anni di servizio utile a pensione, pensione netta mensile, compreso il caroviveri, L. 59.000 circa ; stesso grado, con 20 anni di servizio, L. 30.000 circa. — Grado X, con le predette anzianità di servizio, rispettivamente L. 35.000 e L. 19.000

circa.

-I fon d i per la liquidazione delle pensioni sono form ati in parte mediante le ritenute sugli stipendi, in parte con un contributo dello Stato. Alla liqu ida­ zione provvedono le singole am m inistrazioni.

Le pensioni per gli im piegati degli Enti P ubblici Locali sono regolate in modo analogo a quelle degli im piegati dello Stato. Alla liquidazione provvedono però apposite Casse di Previdenza presso il M inistero del Tesoro, D irezione Generale Istituti di Previdenza.

(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.

I dipendenti non di ruolo dello Stato, i dipendenti degli E nti di diritto pubblico e talune categorie di dipendenti degli E nti P ubblici Locali sono sog ­ getti all’ assicurazione obbligatoria e fanno capo, per il trattam ento di pensione, agli Istitu ti previdenziali (I.N .P .S .), alla stessa stregua dei dipendenti da aziende private.

Num erosissim e sono le fo n ti legislative riguardanti le pensioni ordinarie. II nucleo fondam entale di esse risale al T esto Unico del 1895. N on esiste uno strumento di facile consultazione per questa materia. A nche il Codice delle leggi am m inistrative di Zanobini e Cataldi, che è una raccolta completa ed aggiornata, benché non priva di errori, non si presta ad essere consultato util­ mente dal profano, a causa dei frequ en ti rin v ìi da una disposizione all’altra, precedente o susseguente. In ogni M inistero c ’è uno specialista delle pensioni. L u i- solo può capire e sapere.

Pensioni di guerra S p e t t a la p e n s i o n e d i g u e r r a a t u t t i i c i t t a d i n i , c i v i l i o m i l i t a r i , c h e s i a n o d i v e n u t i i n a b i l i a p r o f ic u o l a v o r o o s i t r o v i n o m e n o m a t i n e ll a l o r o c a p a c i t à di la v o r o , i n s e g u i t o a l e s i o n i o a d i n f e r m i t à i n c o n t r a t e o a g g r a v a t e p e r s e r v i z i o d i g u e r r a o c o m u n q u e p e r u n f a t t o d i g u e r r a . ( 1 ) S i h a n n o p e r ò t i p i d i v e r s i e d e n o m i n a z i o n i d i v e r s e d e lle p e n s i o n i in r e l a ­ z i o n e a lle p e r s o n e ( c i v i l i o m i l i t a r i ) e a lle c i r c o s t a n z e ( i n v a l i d i t à contratta per servizio di guerra, i n v a l i d i t à contratta per fatto di guerra, m a n o n p e r s e r v i z i o d i g u e r r a e c c .) , c o n c o n s e g u e n t e m o l t e p l i c i t à d i S e r v i z i e d i t a b e ll e , e c o n d i f f e r e n z e a n c h e d i n a t u r a e c o n o m i c a .

Come esempi di pensione privilegiata di guerra, cioè di pensione per invalidità contratta per servizio di guerra, possono valere i seguenti :

— Pensione di I categoria, senza assegni di superinvalidità : per un colonnello, L. 35.885 mensili ; per un soldato, L. 33.047 ;

— Pensione di IV categoria, per gli stessi gradi : L. 9.079 e L. 6.966 ; — Pensione di VIII categoria, per gli stessi gradi: L. 2.074 e L. 1.901;

— Per le stesse categorie e gli stessi gradi, ma per invalidità contratte per fatto di guerra e non per servizio di guerra, si avrebbero, nell’ordine, le seguenti cifre: 34.723, 31.754, 8.959, 6.792, 2.665, 1.858.

L ’ a m m o n t a r e d e lle p e n s i o n i v a r i a s o p r a t t u t t o in r e l a z i o n e a lla g r a v i t à d e lla m e n o m a z i o n e s u b i t a . L e p e n s i o n i d i g u e r r a s o n o a c a r i c o d e llo S t a t o e v e n g o n o c o r r i s p o s t e d a l M i n i s t e r o d e l T e s o r o , D i r e z i o n e G e n e r a l e d e lle P e n s i o n i d i g u e r r a . I v a r i s e r ­ v i z i ( P e n s i o n i N u o v a G u e r r a , P e n s i o n i V e c c h i a G u e r r a , I n f o r t u n a t i C i v i l i di G u e r r a e c c .) s o n o d i s l o c a t i in v a r i e d ific i a s s a i d i s t a n t i f r a d i l o r o : u n v e r o c a lv a r i o p e r c h i s c e n d e a R o m a d a lla p r o v i n c i a p e r curare la p r o p r i a p r a t i c a di p e n s i o n e . L a p r o c e d u r a p e r o t t e n e r e la p e n s i o n e d i g u e r r a è e s t r e m a m e n t e c o m p le s s a , s o p r a t t u t t o in o r d i n e a lla d o c u m e n t a z i o n e n e c e s s a r i a p e r d i m o s t r a r e la d i p e n ­ d e n z a d e lla l e s i o n e o d e ll’ i n f e r m i t à d a c a u s a d i s e r v i z i o o d a c a u s a di g u e r r a , m e n t r e u n l a r g o m a r g i n e di d i s c r e z i o n a l i t à è l a s c i a t o , n e l g i u d i z i o , a g l i o r g a n i

(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.

dell’A m m inistrazione. In molti casi occorron o anni perché sia dim ostrata la « causa di servizio », mentre l’ am biguità delle relative disposizioni consente talora di attribu ire la pensione di guerra a persone il cui d iritto form ale a percepirla è assai discutibile.

Gli invalidi di guerra fru iscon o, com e noto, di altri benefici, alcuni dei quali possono considerarsi com e in tegrativi della pensione. Tali il collocam ento obbligatorio e l’assegno di incollocam ento. In fatti, le P ubbliche A m m in istra ­ zioni e i privati datori di lavoro sono obbligati ad occupare in m isura rilevante invalidi di guerra delle categorie dalla 2* all’ 8n, ai quali spetta un trattam ento g iu rid ico ed econom ico eguale a quello spettante ai dipendenti validi. A gli inva­ lidi di guerra involontariam ente disoccupati e che non abbiano un reddito supe­ riore all’ amm ontare della norm ale indennità di disoccupazione spetta 1 assegno di incollocam ento, che ammonta a L. 12.000 mensili e che non è cumulabile con la indennità predetta.

Pensioni privilegiate ordinarie

Spetta la pensione privilegiata ordinaria ai dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici (ad eccezione di quelli che sono soggetti all’assicurazione ob b liga ­ toria e al cui trattam ento di pensione provvedono gli istituti previdenziali) i quali, durante il servizio, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad inferm ità incontrate o a g g ra ­ vate per causa di servizio' (1).

A llo stato attuale della legislazione, la pensione privilegiata ordinaria si inquadra nelle norm e che disciplinano la pensione ordinaria, con l’ aggiunta di disposizioni particolari che ne pongono in luce la duplice natura di pensione di riposo e di indennizzo a titolo di risarcim ento del danno subito per causa di s e r v iz io .

A lcuni esem pi:

Pensione di V i l i categoria tabellare (soldato), legge 4 maggio 1951 n. 306

(netto m en sile)... L- 2-155 Assegno di caroviveri, legge 8 aprile 1952 n. 212 (netto mensile) . . . » 920

Totale (netto mensile) L. 3.075

Pensione di I categoria per agente di P.S. con 7 anni di servizio (totale mensile) L. 55.608

(Tale cifra comprende:

— indennità per l’accompagantore (legge n. 306), mensile L. 12.000; — assegno di superinvalidità lettera G l, annue lorde L. 167.400; — assegno di caroviveri (legge n. 212), annuo L. 62.200;

— assegno integrativo temporaneo del 16% ;

— pensione base di I categoria+ 10%, annue lorde L. 209.000; — assegno integratore (legge n. 306, art. 4), annue lorde L. 58.600).

A nche gli invalidi per servizio, com e gli invalidi di guerra, beneficiano del

(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.

collocamento obbligatorio presso le P P .A A . e presso i privati. A d essi però non spetta, in caso di disoccupazione involontaria, lo speciale assegno di incollocamento.

Le pensioni vengono corrisposte dalle singole am m inistrazioni.

Pensioni per invalidità e vecchiaia

II d iritto alla pensione per invalidità e per vecchiaia scaturisce dalla rela­ tiva assicurazione obbligatoria, alla quale sono soggette le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano com piuto l’età di 14 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri, in un qualsiasi settore produttivo. (1)

Per il diritto alla pensione di invalidità si richiedono le seguenti con d izion i: a) che la capacità di guadagno dell’assicurato sia ridotta permanentemente, in conseguenza di in ferm ità o d ifetto fisico o mentale a meno di un terzo per gli operai ed a meno della metà per gli im piegati ;

b) che siano trascorsi almeno 5 anni dal prim o giorn o della settimana o del mese nel quale fu versato il prim o con trib u to;

c) che risulti versato o accreditato a fa v ore dell’ assicurato un minimo com plessivo di con tribu ti indicato in apposite tabelle ;

d) che nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione.

Per il diritto alla pensione di vecchiaia si richiedono le seguenti con d izion i: a) che l’assicurato abbia com piuto i 60 anni se uomo, i 55 se donna (per i ciechi, detti limiti d’ età son rid otti di 5 anni) ;

b) che siano trascorsi non meno di 15 anni dal prim o g iorn o della settimana o del mese nel quale fu versato il prim o contributo. L ’anzianità di assicurazione è ridotta a 10 anni per i ciechi e per coloro per i quali l’assicurazione stessa sia stata iniziata anteriorm ente al 1° m aggio 1939, ad una età superiore a 45 anni per gli uomini, a 40 per le donne; è ridotta invece a 5 anni per gli im piegati per i quali l’ assicurazione abbia avuto inizio successivam ente al 30 m ar­ zo 1939, in base ad una retribuzione da 800 a 1.500 lire mensili e ad un’ età superiore a 45 anni per gli uomini e 40 per le donne. L ’ inizio dei versam enti viene inoltre retrodatato per un periodo eguale a quello del servizio m ilitare eventualmente prestato fra il 25 m aggio 1915 e il Io luglio 1920, oppure al I o luglio 1920 quando si tratti di contributi derivanti da servizio prestato presso stabilim enti ausiliari ;

c) che risulti versato o accreditato com plessivam ente a favore dell’ assicu­ rato un m inim o di con tribu ti indicato in speciali tabelle.

L ’ a m m o n t a r e d e lla p e n s i o n e p e r i n v a l i d i t à e v e c c h i a i a v a r i a in r e l a z i o n e a ll’ a m m o n t a r e d e i c o n t r i b u t i v e r s a t i .

Il trattam ento m inim o garantito è di L. 60.000 annue (42.000 quando si tratti di pensionato di età in fe rio re ai 65 anni), più 1 /1 0 per ogni figlio di età in feriore ai 18 anni o permanentem ente invalido.

Come esempio di trattamento tra i più elevati, può essere indicato il caso di un operaio, con un figlio a carico, con 20 anni di assicurazione e L. 13.520 di contributi versati. IDetto operaio percepirà una pensione annua di L. 144.300 compresa la tredi­ cesima mensilità.

(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.

Le operazioni da eseguire per il calcolo delle pensioni sono estrem amente complesse, e si può considerare veram ente eccezionale il caso di un interessato che riesca a rendersi conto degli elementi e delle ragioni che determ inano l’ am­ montare della sua pensione.

Le assicurazioni contro l’ invalidità e la vecchiaia sono gestite dall Istitu to Nazionale della Previdenza Sociale. E sistono però altri istituti per particolari categ orie: l’E .N .P .A .L .S . per i lavoratori dello spettacolo; l’I.N .P .D .A .I. per i dirigenti delle aziende industriali, ecc.

Gli Enti Previdenziali di cui sopra sono sottoposti alla vigilanza del M in i­ stero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Pensioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali

Il diritto alla pensione scaturisce dall’assicurazione obbligatoria.

N ell’ assicurazione ob b liga toria contro gli infortuni sul lavoro sono com prese le persone di qualunque sesso, nazionalità ed età, che, fu o ri del proprio dom icilio, in m odo permanente o avventizio, prestano opera manuale retribuita, anche se con partecipazione agli utili o al prodotto, alle dipendenze e sotto la direzione altrui ; sono com presi altresì coloro che, nelle stesse condizioni, sovrintendono, anche senza parteciparvi, al lavoro di altri, per i quali ci sia 1 obbligo dell assi­ curazione (1).

Sono esclusi pertanto i lavoratori a dom icilio.

La legge inoltre elenca i vari tipi di industria e i vari tipi di lavorazione, nell’ industria e nell’ agricoltura, per i quali è prevista 1 assicurazione con tro gli infortuni.

P erché sorga il diritto a pensione occorre che il danno subito sia superiore al 10% della capacità lavorativa.

A differenza che nell’assicurazione per invalidità e vecchiaia, in questo tipo dì assicurazione, quando si diano le condizioni oggettive di cui sopra, 1 obbligo delle prestazioni sorge autom aticam ente per l’ istituto assicuratore, al verificarsi dell’ in fortu n io, anche se non siano stati osservati gli adempimenti relativi al rapporto assicurativo, com preso il versam ento dei contributi.

L ’ amm ontare della pensione, il cui calcolo presenta difficoltà insuperabili pei il p rofan o, varia in rapporto alla gravità della menomazione subita e all entità della retribuzione annua prim a dell’ infortun io.

L ’ assicurazione contro le m alattie professionali è regolata in modo analogo a quella contro gli infortun i. La legge elenca le quaranta malattie professionali coperte da assicurazione.

Alcuni esempi:

— Lavoratore infortunatosi presso un cotonifìcio nel 1951: perdita totale occhio destio, grado di invalidità 3 5 % ; retribuzione annua prima dell’infortunio L. 450.000; rendita annua di pensione L.’ 57.000 (4.700 mensili).

— Lavoratore infortunatosi presso un’impresa di costruzioni nel 1952 : frattura cranica e lesione alla spina dorsale; grado di invalidità 80% ; retribuzione annua prima del­ l’infortunio L. 120.000; rendita annua di pensione L. 86.400 (7.200 mensili).

— Lavoratore che ha contratto silicosi (malattia professionale) lavorando presso una fabbrica di ceramiche; grado di invalidità 5 0 % ; retribuzione annua prima dell infor­ tunio L. 250.000; rendita annua di pensione 1/. 72.250 (6.020 mensili).

(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.

— Lavoratore infortunatosi presso un’azienda metalmeccanica nel 1937: frattura cra­ nica; grado di invalidità 100% ; retribuzione annua prima dell’infortunio L. 4.000- ren- dita annua di pensione (rivalutata) L. 266.400 (22.200 mensili). Utile il confronto con le L. 33.047 mensili percepite dal soldato invalido di guerra di I categoria.

L assicurazione contro gli in fortun i sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall Istituto Nazionale A ssicu razion i contro gli In fortu n i sul Lavoro (I.N .A .I.L .) per la generalità dei lavoratori. Per i m arittim i provvedono le Casse M arittim e : Cassa M arittim a M eridionale con sede in Napoli ; Cassa M arit­ tima T irrena con sede in Genova ; Cassa M arittim a A driatica con sede in Trieste. Per gli im piegati agricoli e foresta li provvede un’apposita Cassa Nazionale di Assistenza. Gli E nti previdenziali di cui sopra sono sottoposti alla vigilanza del M inistero del L avoro e della Previdenza Sociale.

In virtù di una legge speciale emanata nel 1947, gli invalidi del lavoro beneficiano, sim ilmente agli invalidi di guerra, del collocamento obbligatorio. I privati datori con più di 50 dipendenti sono infatti obbligati ad occupare inva­ lidi del lavoro, che abbiano una m inorazione superiore al 4 0 % , nella misura del 2 % del personale valido occupato. Gli invalidi del lavoro non beneficiano però di uno speciale assegno di incollocam ento, in caso di disoccupazione in vo­ lontaria, come gli invalidi di guerra.

Pensioni per i superstiti

Generalmente la pensione (d i guerra, di riposo, o relativa a un rapporto assi- curativo) si estende in m isura ridotta ai congiunti, quando l’ in fortu n io abbia come conseguenza la m orte dell’ in fortun ato, oppure in caso di m orte del pensio­ nato. Le pensioni ai superstiti si chiam ano pensioni in d irette o pensioni di riv er- sibilità.

Per ciascun tipo di pensioni la legge stabilisce chi sono i superstiti aventi diritto e quali condizioni debbono aversi perché tale d iritto sussista. Gli stessi Enti che provvedono alla corresponsione delle pensioni dirette provvedono anche alla liquidazione di quelle in d irette corrispondenti. In genere, la m isura della pensione indiretta è stabilita in un’aliquota percentuale della pensione diretta correlativa.

Le operazioni da eseguire per la determ inazione dell’amm ontare di una pensione indiretta, ad esempio, p er vedova invalida di un pensionato per invali­ dità) superano o eguagliano in difficoltà quelle prelim inari, relative al calcolo della pensione diretta.

Assegno a vita per i ciechi

Un cenno particolare va dato dell’assegno vitalizio istitu ito con legge recente in fa v ore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta che siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. L ’ assegno v aria da L. 10.000 a L. 14.000, viene corrisposto dall’ Opera Nazionale C iechi ed è a carico dello Stato.

Non si tratta di una pensione in senso tradizionale, e tuttavia risponde alle stesse finalità di soccorso continuativo.

L ’assegno è corrisposto dal com pim ento del 18° anno di età a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non in fe rio re al 9 0 % .

Conclusioni

Nel quadro della Previdenza, o, se si vuole, nel quadro più generale della Assistenza, le pensioni rappresentano la form a più rilevante di intervento eco­ nom ico della società a tutela del singolo. Il sistema pensionistico, però (e ci riferia m o naturalmente al sistem a pensionistico italiano in particolare), per quanto esteso e per quanto in via di evoluzione, risente ancora gravem ente di concezioni previdenziali a carattere lib eristico e privatistico, o a carattere c o r ­ porativo in senso lato, inadeguate alle esigenze e alle finalità di giustizia sociale e di sicurezza generale di uno Stato m oderno ; esigenze e finalità che, com e detto nell’ art. 38 della C ostituzione della Repubblica, vorrebbero assicurato il m ante­ nim ento a chiunque sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Invece m oltissim i sono ancora i cittadin i che, in quanto esclusi da ogn i diritto a prestazioni previdenziali o perché titolari di pensioni irrisorie, fan n o capo, per le loro necessità vitali, al soccorso aleatorio dell’assistenza pubblica o della pubblica beneficenza, settori nei quali le prestazioni dipendono di massima da un apprezzamento discrezionale delle A m m inistrazioni e sono im prontate a spirito caritativo, anziché im poste dal diritto.

A i fini della sicwrezza sociale, il fa tto prim ario, socialm ente rilevante, che dovrebbe costitu ire la m otivazione della pensione e delle sue variazioni quanti­ tative, non può essere dato ovviam ente dall’ appartenenza dell’ invalido a questa o quella categoria, o dalle circostanze che hanno determ inato l’ in validità o si sono verificate in concom itanza con essa, sibbene dall’ invalidità stessa, dai suoi riflessi e dalle sue concom itanze economiche.

R ispetto al fa tto puro e semplice dell’ invalidità e della conseguente in d i­ genza, ogn i altra circostanza dovrebbe considerarsi accessoria.

V iceversa, anche da un esame succinto come il nostro, un elem ento viene subito in lucei che la lepislazione pensionistica, ispirata ad* una valutazione sezionale d ei prob lem i, pone nel massim o risalto le circostanza a ccessorie, p e r ­ dendo di vista il fa tto principale. Da c iò un sistema di p riv ileg io (triste p r iv i­ legio, se si vuole), un sistem a cioè di provvidenze per settori, la cui delim ita­ zione, mancando di una precisa giustificazione sociale, ha dato luogo fatalm ente ad una selva di sottili distin zion i giu rid iche (vera scienza occulta) nonché al sorgere e al consolidarsi ed espandersi di una m iriade di E nti e di Istituti (fe u d i b u rocratici) con effetti che possono agevolm ente condannarsi com e an ti­ tetici ai fini naturali degli istitu ti stessi.

E ’ lecito ad esempio domandarsi perché la società debba offrire una sia pure insufficiente e spesso illusoria assistenza econom ica ad un lavoratore che sia stato occupato per 30 anni consecutivi, mentre un’ eguale assistenza è negata ad un lavoratore che (volendo assumere un caso lim ite) sia rim asto senza lavoro per tutta la v ita ; oppure perché un invalido del lavoro con invalidità pari al 100% percepisca una pensione eguale ai due terzi di quella attribuita a un invalido di guerra di prim a categoria, quando già quest’ ultima pensione è notevolmente al di sotto del m inim o vitale.

Ci si può inoltre domandare perché un lavoratore affetto da m alattia p ro ­ fessionale (una delle m alattie elencate dalla legge) abbia diritto ad una pen­ sione, mentre nessun d iritto analogo sussiste per coloro la cui malattia, pui contratta in dipendenza delle proprie prestazioni di lavoro, non è com presa fr a le cosiddette m alattie professionali. Tanto più la distinzione appare socialm ente assurda, quando si consideri che l’ evoluzione dell industria crea sem pre nuove

condizioni e nuovi pericoli. (A d esempio, nelle industrie chim ico-farm aceutiche, la produzione di an tibiotici ha fa tto registrare nuove e alquanto m isteriose malattie di indubbia origin e professionale, per le quali però non è prevista l’assicurazione obbligatoria e che pertanto non vengono considerate agli effetti della pensione).

Infine, anche per gli « eletti », tale è la polverizzazione dei benefici che spesso il cumulo di essi su di una sola persona non basta ad eliminarne lo stato di bisogno.

Una riform a di tutto il sistema si impone dunque urgentem ente. Tale riform a, piuttosto che al coordinam ento e al potenziam ento degli Istituti esi­ stenti, deve tendere all’ unificazione dei medesimi in un solo o in pochi Istituti, nonché all’ eliminazione di ogn i distinzione artificiosa, utile soltanto a con fon ­ dere le idee, a nascondere la realtà.

Augusto Frassineti

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