Commento alla tavola n. 3, suppl. al n. 1, a. I I di « Centro Sociale »
A cura di A. Frassineti
Non è fa cile o ffr ir e una definizione che si adatti a tutti i tipi di pensione. Si può però riconoscere, sotto il profilo sociale, come carattere comune a tutte le pensioni, uno scopo eminentem ente previdenziale. In fatti, previdenza, in senso sociale, può definirsi l’ accantonam ento del risparm io, da parte di gruppi di individui o dello Stato, al fine di garantire un indennizzo al verificarsi di determ inati eventi (es. dim inuita capacità di lavoro), estranei alla volontà del l’ interessato e che sono causa di danno econom ico.
Nessun dubbio, ad esempio, che le pensioni attribuite ai dipendenti pubblici collocati a rip oso e che vengono alimentate parte da ritenute sugli stipendi e parte dallo Stato, rien trin o in questo concetto generale di previdenza, anche se, di solito, quando si parla di Previdenza sociale, ci si riferisca in particolare a quel sistema di tutela, predisposto o ricon osciuto dallo Stato, della classe lavo ratrice, a carattere assicurativo o m utualistico, che ha avuto un im pulso d eci sivo in seguito alle lotte sociali determ inate dal sorgere della grande industria.
P e n s io n i o rd in a rie
Spetta la pensione ordinaria ai dipendenti dello Stato collocati a riposo su domanda o d’ ufficio, quando abbiano com piuto 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio. La legge prevede altri casi di collocam ento a riposo, come ad esempio il caso di inabilità dovuta a m alattia ; ma condizione im prescindibile per il diritto a pensione è che il periodo di servizio com putabile a tale effetto non sia in feriore a 19 anni, 6 mesi e 1 giorno (1).
Un’idea dell’ammontare delle pensioni spettanti agli statali, può essere offerta dai seguenti esempi :
— Grado VI, con 40 anni di servizio utile a pensione, pensione netta mensile, compreso il caroviveri, L. 59.000 circa ; stesso grado, con 20 anni di servizio, L. 30.000 circa. — Grado X, con le predette anzianità di servizio, rispettivamente L. 35.000 e L. 19.000
circa.
-I fon d i per la liquidazione delle pensioni sono form ati in parte mediante le ritenute sugli stipendi, in parte con un contributo dello Stato. Alla liqu ida zione provvedono le singole am m inistrazioni.
Le pensioni per gli im piegati degli Enti P ubblici Locali sono regolate in modo analogo a quelle degli im piegati dello Stato. Alla liquidazione provvedono però apposite Casse di Previdenza presso il M inistero del Tesoro, D irezione Generale Istituti di Previdenza.
(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.
I dipendenti non di ruolo dello Stato, i dipendenti degli E nti di diritto pubblico e talune categorie di dipendenti degli E nti P ubblici Locali sono sog getti all’ assicurazione obbligatoria e fanno capo, per il trattam ento di pensione, agli Istitu ti previdenziali (I.N .P .S .), alla stessa stregua dei dipendenti da aziende private.
Num erosissim e sono le fo n ti legislative riguardanti le pensioni ordinarie. II nucleo fondam entale di esse risale al T esto Unico del 1895. N on esiste uno strumento di facile consultazione per questa materia. A nche il Codice delle leggi am m inistrative di Zanobini e Cataldi, che è una raccolta completa ed aggiornata, benché non priva di errori, non si presta ad essere consultato util mente dal profano, a causa dei frequ en ti rin v ìi da una disposizione all’altra, precedente o susseguente. In ogni M inistero c ’è uno specialista delle pensioni. L u i- solo può capire e sapere.
Pensioni di guerra S p e t t a la p e n s i o n e d i g u e r r a a t u t t i i c i t t a d i n i , c i v i l i o m i l i t a r i , c h e s i a n o d i v e n u t i i n a b i l i a p r o f ic u o l a v o r o o s i t r o v i n o m e n o m a t i n e ll a l o r o c a p a c i t à di la v o r o , i n s e g u i t o a l e s i o n i o a d i n f e r m i t à i n c o n t r a t e o a g g r a v a t e p e r s e r v i z i o d i g u e r r a o c o m u n q u e p e r u n f a t t o d i g u e r r a . ( 1 ) S i h a n n o p e r ò t i p i d i v e r s i e d e n o m i n a z i o n i d i v e r s e d e lle p e n s i o n i in r e l a z i o n e a lle p e r s o n e ( c i v i l i o m i l i t a r i ) e a lle c i r c o s t a n z e ( i n v a l i d i t à contratta per servizio di guerra, i n v a l i d i t à contratta per fatto di guerra, m a n o n p e r s e r v i z i o d i g u e r r a e c c .) , c o n c o n s e g u e n t e m o l t e p l i c i t à d i S e r v i z i e d i t a b e ll e , e c o n d i f f e r e n z e a n c h e d i n a t u r a e c o n o m i c a .
Come esempi di pensione privilegiata di guerra, cioè di pensione per invalidità contratta per servizio di guerra, possono valere i seguenti :
— Pensione di I categoria, senza assegni di superinvalidità : per un colonnello, L. 35.885 mensili ; per un soldato, L. 33.047 ;
— Pensione di IV categoria, per gli stessi gradi : L. 9.079 e L. 6.966 ; — Pensione di VIII categoria, per gli stessi gradi: L. 2.074 e L. 1.901;
— Per le stesse categorie e gli stessi gradi, ma per invalidità contratte per fatto di guerra e non per servizio di guerra, si avrebbero, nell’ordine, le seguenti cifre: 34.723, 31.754, 8.959, 6.792, 2.665, 1.858.
L ’ a m m o n t a r e d e lle p e n s i o n i v a r i a s o p r a t t u t t o in r e l a z i o n e a lla g r a v i t à d e lla m e n o m a z i o n e s u b i t a . L e p e n s i o n i d i g u e r r a s o n o a c a r i c o d e llo S t a t o e v e n g o n o c o r r i s p o s t e d a l M i n i s t e r o d e l T e s o r o , D i r e z i o n e G e n e r a l e d e lle P e n s i o n i d i g u e r r a . I v a r i s e r v i z i ( P e n s i o n i N u o v a G u e r r a , P e n s i o n i V e c c h i a G u e r r a , I n f o r t u n a t i C i v i l i di G u e r r a e c c .) s o n o d i s l o c a t i in v a r i e d ific i a s s a i d i s t a n t i f r a d i l o r o : u n v e r o c a lv a r i o p e r c h i s c e n d e a R o m a d a lla p r o v i n c i a p e r curare la p r o p r i a p r a t i c a di p e n s i o n e . L a p r o c e d u r a p e r o t t e n e r e la p e n s i o n e d i g u e r r a è e s t r e m a m e n t e c o m p le s s a , s o p r a t t u t t o in o r d i n e a lla d o c u m e n t a z i o n e n e c e s s a r i a p e r d i m o s t r a r e la d i p e n d e n z a d e lla l e s i o n e o d e ll’ i n f e r m i t à d a c a u s a d i s e r v i z i o o d a c a u s a di g u e r r a , m e n t r e u n l a r g o m a r g i n e di d i s c r e z i o n a l i t à è l a s c i a t o , n e l g i u d i z i o , a g l i o r g a n i
(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.
dell’A m m inistrazione. In molti casi occorron o anni perché sia dim ostrata la « causa di servizio », mentre l’ am biguità delle relative disposizioni consente talora di attribu ire la pensione di guerra a persone il cui d iritto form ale a percepirla è assai discutibile.
Gli invalidi di guerra fru iscon o, com e noto, di altri benefici, alcuni dei quali possono considerarsi com e in tegrativi della pensione. Tali il collocam ento obbligatorio e l’assegno di incollocam ento. In fatti, le P ubbliche A m m in istra zioni e i privati datori di lavoro sono obbligati ad occupare in m isura rilevante invalidi di guerra delle categorie dalla 2* all’ 8n, ai quali spetta un trattam ento g iu rid ico ed econom ico eguale a quello spettante ai dipendenti validi. A gli inva lidi di guerra involontariam ente disoccupati e che non abbiano un reddito supe riore all’ amm ontare della norm ale indennità di disoccupazione spetta 1 assegno di incollocam ento, che ammonta a L. 12.000 mensili e che non è cumulabile con la indennità predetta.
Pensioni privilegiate ordinarie
Spetta la pensione privilegiata ordinaria ai dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici (ad eccezione di quelli che sono soggetti all’assicurazione ob b liga toria e al cui trattam ento di pensione provvedono gli istituti previdenziali) i quali, durante il servizio, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad inferm ità incontrate o a g g ra vate per causa di servizio' (1).
A llo stato attuale della legislazione, la pensione privilegiata ordinaria si inquadra nelle norm e che disciplinano la pensione ordinaria, con l’ aggiunta di disposizioni particolari che ne pongono in luce la duplice natura di pensione di riposo e di indennizzo a titolo di risarcim ento del danno subito per causa di s e r v iz io .
A lcuni esem pi:
Pensione di V i l i categoria tabellare (soldato), legge 4 maggio 1951 n. 306
(netto m en sile)... L- 2-155 Assegno di caroviveri, legge 8 aprile 1952 n. 212 (netto mensile) . . . » 920
Totale (netto mensile) L. 3.075
Pensione di I categoria per agente di P.S. con 7 anni di servizio (totale mensile) L. 55.608
(Tale cifra comprende:
— indennità per l’accompagantore (legge n. 306), mensile L. 12.000; — assegno di superinvalidità lettera G l, annue lorde L. 167.400; — assegno di caroviveri (legge n. 212), annuo L. 62.200;
— assegno integrativo temporaneo del 16% ;
— pensione base di I categoria+ 10%, annue lorde L. 209.000; — assegno integratore (legge n. 306, art. 4), annue lorde L. 58.600).
A nche gli invalidi per servizio, com e gli invalidi di guerra, beneficiano del
(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.
collocamento obbligatorio presso le P P .A A . e presso i privati. A d essi però non spetta, in caso di disoccupazione involontaria, lo speciale assegno di incollocamento.
Le pensioni vengono corrisposte dalle singole am m inistrazioni.
Pensioni per invalidità e vecchiaia
II d iritto alla pensione per invalidità e per vecchiaia scaturisce dalla rela tiva assicurazione obbligatoria, alla quale sono soggette le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano com piuto l’età di 14 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri, in un qualsiasi settore produttivo. (1)
Per il diritto alla pensione di invalidità si richiedono le seguenti con d izion i: a) che la capacità di guadagno dell’assicurato sia ridotta permanentemente, in conseguenza di in ferm ità o d ifetto fisico o mentale a meno di un terzo per gli operai ed a meno della metà per gli im piegati ;
b) che siano trascorsi almeno 5 anni dal prim o giorn o della settimana o del mese nel quale fu versato il prim o con trib u to;
c) che risulti versato o accreditato a fa v ore dell’ assicurato un minimo com plessivo di con tribu ti indicato in apposite tabelle ;
d) che nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione.
Per il diritto alla pensione di vecchiaia si richiedono le seguenti con d izion i: a) che l’assicurato abbia com piuto i 60 anni se uomo, i 55 se donna (per i ciechi, detti limiti d’ età son rid otti di 5 anni) ;
b) che siano trascorsi non meno di 15 anni dal prim o g iorn o della settimana o del mese nel quale fu versato il prim o contributo. L ’anzianità di assicurazione è ridotta a 10 anni per i ciechi e per coloro per i quali l’assicurazione stessa sia stata iniziata anteriorm ente al 1° m aggio 1939, ad una età superiore a 45 anni per gli uomini, a 40 per le donne; è ridotta invece a 5 anni per gli im piegati per i quali l’ assicurazione abbia avuto inizio successivam ente al 30 m ar zo 1939, in base ad una retribuzione da 800 a 1.500 lire mensili e ad un’ età superiore a 45 anni per gli uomini e 40 per le donne. L ’ inizio dei versam enti viene inoltre retrodatato per un periodo eguale a quello del servizio m ilitare eventualmente prestato fra il 25 m aggio 1915 e il Io luglio 1920, oppure al I o luglio 1920 quando si tratti di contributi derivanti da servizio prestato presso stabilim enti ausiliari ;
c) che risulti versato o accreditato com plessivam ente a favore dell’ assicu rato un m inim o di con tribu ti indicato in speciali tabelle.
L ’ a m m o n t a r e d e lla p e n s i o n e p e r i n v a l i d i t à e v e c c h i a i a v a r i a in r e l a z i o n e a ll’ a m m o n t a r e d e i c o n t r i b u t i v e r s a t i .
Il trattam ento m inim o garantito è di L. 60.000 annue (42.000 quando si tratti di pensionato di età in fe rio re ai 65 anni), più 1 /1 0 per ogni figlio di età in feriore ai 18 anni o permanentem ente invalido.
Come esempio di trattamento tra i più elevati, può essere indicato il caso di un operaio, con un figlio a carico, con 20 anni di assicurazione e L. 13.520 di contributi versati. IDetto operaio percepirà una pensione annua di L. 144.300 compresa la tredi cesima mensilità.
(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.
Le operazioni da eseguire per il calcolo delle pensioni sono estrem amente complesse, e si può considerare veram ente eccezionale il caso di un interessato che riesca a rendersi conto degli elementi e delle ragioni che determ inano l’ am montare della sua pensione.
Le assicurazioni contro l’ invalidità e la vecchiaia sono gestite dall Istitu to Nazionale della Previdenza Sociale. E sistono però altri istituti per particolari categ orie: l’E .N .P .A .L .S . per i lavoratori dello spettacolo; l’I.N .P .D .A .I. per i dirigenti delle aziende industriali, ecc.
Gli Enti Previdenziali di cui sopra sono sottoposti alla vigilanza del M in i stero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Pensioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali
Il diritto alla pensione scaturisce dall’assicurazione obbligatoria.
N ell’ assicurazione ob b liga toria contro gli infortuni sul lavoro sono com prese le persone di qualunque sesso, nazionalità ed età, che, fu o ri del proprio dom icilio, in m odo permanente o avventizio, prestano opera manuale retribuita, anche se con partecipazione agli utili o al prodotto, alle dipendenze e sotto la direzione altrui ; sono com presi altresì coloro che, nelle stesse condizioni, sovrintendono, anche senza parteciparvi, al lavoro di altri, per i quali ci sia 1 obbligo dell assi curazione (1).
Sono esclusi pertanto i lavoratori a dom icilio.
La legge inoltre elenca i vari tipi di industria e i vari tipi di lavorazione, nell’ industria e nell’ agricoltura, per i quali è prevista 1 assicurazione con tro gli infortuni.
P erché sorga il diritto a pensione occorre che il danno subito sia superiore al 10% della capacità lavorativa.
A differenza che nell’assicurazione per invalidità e vecchiaia, in questo tipo dì assicurazione, quando si diano le condizioni oggettive di cui sopra, 1 obbligo delle prestazioni sorge autom aticam ente per l’ istituto assicuratore, al verificarsi dell’ in fortu n io, anche se non siano stati osservati gli adempimenti relativi al rapporto assicurativo, com preso il versam ento dei contributi.
L ’ amm ontare della pensione, il cui calcolo presenta difficoltà insuperabili pei il p rofan o, varia in rapporto alla gravità della menomazione subita e all entità della retribuzione annua prim a dell’ infortun io.
L ’ assicurazione contro le m alattie professionali è regolata in modo analogo a quella contro gli infortun i. La legge elenca le quaranta malattie professionali coperte da assicurazione.
Alcuni esempi:
— Lavoratore infortunatosi presso un cotonifìcio nel 1951: perdita totale occhio destio, grado di invalidità 3 5 % ; retribuzione annua prima dell’infortunio L. 450.000; rendita annua di pensione L.’ 57.000 (4.700 mensili).
— Lavoratore infortunatosi presso un’impresa di costruzioni nel 1952 : frattura cranica e lesione alla spina dorsale; grado di invalidità 80% ; retribuzione annua prima del l’infortunio L. 120.000; rendita annua di pensione L. 86.400 (7.200 mensili).
— Lavoratore che ha contratto silicosi (malattia professionale) lavorando presso una fabbrica di ceramiche; grado di invalidità 5 0 % ; retribuzione annua prima dell infor tunio L. 250.000; rendita annua di pensione 1/. 72.250 (6.020 mensili).
(1) Per le pensioni ai congiunti, vedi avanti a pag. VI.
— Lavoratore infortunatosi presso un’azienda metalmeccanica nel 1937: frattura cra nica; grado di invalidità 100% ; retribuzione annua prima dell’infortunio L. 4.000- ren- dita annua di pensione (rivalutata) L. 266.400 (22.200 mensili). Utile il confronto con le L. 33.047 mensili percepite dal soldato invalido di guerra di I categoria.
L assicurazione contro gli in fortun i sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall Istituto Nazionale A ssicu razion i contro gli In fortu n i sul Lavoro (I.N .A .I.L .) per la generalità dei lavoratori. Per i m arittim i provvedono le Casse M arittim e : Cassa M arittim a M eridionale con sede in Napoli ; Cassa M arit tima T irrena con sede in Genova ; Cassa M arittim a A driatica con sede in Trieste. Per gli im piegati agricoli e foresta li provvede un’apposita Cassa Nazionale di Assistenza. Gli E nti previdenziali di cui sopra sono sottoposti alla vigilanza del M inistero del L avoro e della Previdenza Sociale.
In virtù di una legge speciale emanata nel 1947, gli invalidi del lavoro beneficiano, sim ilmente agli invalidi di guerra, del collocamento obbligatorio. I privati datori con più di 50 dipendenti sono infatti obbligati ad occupare inva lidi del lavoro, che abbiano una m inorazione superiore al 4 0 % , nella misura del 2 % del personale valido occupato. Gli invalidi del lavoro non beneficiano però di uno speciale assegno di incollocam ento, in caso di disoccupazione in vo lontaria, come gli invalidi di guerra.
Pensioni per i superstiti
Generalmente la pensione (d i guerra, di riposo, o relativa a un rapporto assi- curativo) si estende in m isura ridotta ai congiunti, quando l’ in fortu n io abbia come conseguenza la m orte dell’ in fortun ato, oppure in caso di m orte del pensio nato. Le pensioni ai superstiti si chiam ano pensioni in d irette o pensioni di riv er- sibilità.
Per ciascun tipo di pensioni la legge stabilisce chi sono i superstiti aventi diritto e quali condizioni debbono aversi perché tale d iritto sussista. Gli stessi Enti che provvedono alla corresponsione delle pensioni dirette provvedono anche alla liquidazione di quelle in d irette corrispondenti. In genere, la m isura della pensione indiretta è stabilita in un’aliquota percentuale della pensione diretta correlativa.
Le operazioni da eseguire per la determ inazione dell’amm ontare di una pensione indiretta, ad esempio, p er vedova invalida di un pensionato per invali dità) superano o eguagliano in difficoltà quelle prelim inari, relative al calcolo della pensione diretta.
Assegno a vita per i ciechi
Un cenno particolare va dato dell’assegno vitalizio istitu ito con legge recente in fa v ore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta che siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. L ’ assegno v aria da L. 10.000 a L. 14.000, viene corrisposto dall’ Opera Nazionale C iechi ed è a carico dello Stato.
Non si tratta di una pensione in senso tradizionale, e tuttavia risponde alle stesse finalità di soccorso continuativo.
L ’assegno è corrisposto dal com pim ento del 18° anno di età a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non in fe rio re al 9 0 % .
Conclusioni
Nel quadro della Previdenza, o, se si vuole, nel quadro più generale della Assistenza, le pensioni rappresentano la form a più rilevante di intervento eco nom ico della società a tutela del singolo. Il sistema pensionistico, però (e ci riferia m o naturalmente al sistem a pensionistico italiano in particolare), per quanto esteso e per quanto in via di evoluzione, risente ancora gravem ente di concezioni previdenziali a carattere lib eristico e privatistico, o a carattere c o r porativo in senso lato, inadeguate alle esigenze e alle finalità di giustizia sociale e di sicurezza generale di uno Stato m oderno ; esigenze e finalità che, com e detto nell’ art. 38 della C ostituzione della Repubblica, vorrebbero assicurato il m ante nim ento a chiunque sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Invece m oltissim i sono ancora i cittadin i che, in quanto esclusi da ogn i diritto a prestazioni previdenziali o perché titolari di pensioni irrisorie, fan n o capo, per le loro necessità vitali, al soccorso aleatorio dell’assistenza pubblica o della pubblica beneficenza, settori nei quali le prestazioni dipendono di massima da un apprezzamento discrezionale delle A m m inistrazioni e sono im prontate a spirito caritativo, anziché im poste dal diritto.
A i fini della sicwrezza sociale, il fa tto prim ario, socialm ente rilevante, che dovrebbe costitu ire la m otivazione della pensione e delle sue variazioni quanti tative, non può essere dato ovviam ente dall’ appartenenza dell’ invalido a questa o quella categoria, o dalle circostanze che hanno determ inato l’ in validità o si sono verificate in concom itanza con essa, sibbene dall’ invalidità stessa, dai suoi riflessi e dalle sue concom itanze economiche.
R ispetto al fa tto puro e semplice dell’ invalidità e della conseguente in d i genza, ogn i altra circostanza dovrebbe considerarsi accessoria.
V iceversa, anche da un esame succinto come il nostro, un elem ento viene subito in lucei che la lepislazione pensionistica, ispirata ad* una valutazione sezionale d ei prob lem i, pone nel massim o risalto le circostanza a ccessorie, p e r dendo di vista il fa tto principale. Da c iò un sistema di p riv ileg io (triste p r iv i legio, se si vuole), un sistem a cioè di provvidenze per settori, la cui delim ita zione, mancando di una precisa giustificazione sociale, ha dato luogo fatalm ente ad una selva di sottili distin zion i giu rid iche (vera scienza occulta) nonché al sorgere e al consolidarsi ed espandersi di una m iriade di E nti e di Istituti (fe u d i b u rocratici) con effetti che possono agevolm ente condannarsi com e an ti tetici ai fini naturali degli istitu ti stessi.
E ’ lecito ad esempio domandarsi perché la società debba offrire una sia pure insufficiente e spesso illusoria assistenza econom ica ad un lavoratore che sia stato occupato per 30 anni consecutivi, mentre un’ eguale assistenza è negata ad un lavoratore che (volendo assumere un caso lim ite) sia rim asto senza lavoro per tutta la v ita ; oppure perché un invalido del lavoro con invalidità pari al 100% percepisca una pensione eguale ai due terzi di quella attribuita a un invalido di guerra di prim a categoria, quando già quest’ ultima pensione è notevolmente al di sotto del m inim o vitale.
Ci si può inoltre domandare perché un lavoratore affetto da m alattia p ro fessionale (una delle m alattie elencate dalla legge) abbia diritto ad una pen sione, mentre nessun d iritto analogo sussiste per coloro la cui malattia, pui contratta in dipendenza delle proprie prestazioni di lavoro, non è com presa fr a le cosiddette m alattie professionali. Tanto più la distinzione appare socialm ente assurda, quando si consideri che l’ evoluzione dell industria crea sem pre nuove
condizioni e nuovi pericoli. (A d esempio, nelle industrie chim ico-farm aceutiche, la produzione di an tibiotici ha fa tto registrare nuove e alquanto m isteriose malattie di indubbia origin e professionale, per le quali però non è prevista l’assicurazione obbligatoria e che pertanto non vengono considerate agli effetti della pensione).
Infine, anche per gli « eletti », tale è la polverizzazione dei benefici che spesso il cumulo di essi su di una sola persona non basta ad eliminarne lo stato di bisogno.
Una riform a di tutto il sistema si impone dunque urgentem ente. Tale riform a, piuttosto che al coordinam ento e al potenziam ento degli Istituti esi stenti, deve tendere all’ unificazione dei medesimi in un solo o in pochi Istituti, nonché all’ eliminazione di ogn i distinzione artificiosa, utile soltanto a con fon dere le idee, a nascondere la realtà.
Augusto Frassineti