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2. Inquadramento economico-normativo dell’impresa

2.5 Piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore è definito dall’articolo 2083 del codice civile qui di seguito riportato: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigia- ni, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organiz- zata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” (Ferrari, 2010, p. 282).

Si deduce che per piccola impresa si intende un imprenditore che svolga il proprio lavoro all’interno dell’impresa ed esso deve essere prevalente rispetto al la- voro altrui, inteso come lavoratori salariati, e al capitale investito. Questi due requisi- ti valgono anche per le tre figure elencate nell’articolo (coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti) e possono essere considerati piccoli imprenditori se rispettano i sopraindicati requisiti.

I piccoli imprenditori, anche nel caso svolgano attività commerciali, non sono soggetti né al fallimento né alla tenuta delle scritture contabili (Campobasso, 2010, pp. 26-29).

2.6 Impresa familiare

La disciplina dell’impresa familiare è stata introdotta con la legge di riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975) ed è contenuta nell’articolo 230-bis del codice ci- vile. Il suddetto articolo è di seguito riportato: “salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni ac-

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quisiti con essi nonché agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli in- crementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiare che parteci- pano all’impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini en- tro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col con- senso di tutti i partecipanti. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ad altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate da- gli usi che non contrastino con le precedenti norme” (Ferrari, 2010, pp. 46-47).

Da qui si deduce che l’impresa familiare è l’impresa nella quale prestano atti- vità di lavoro continuativo i familiari dell’imprenditore tra cui sussiste la seguente divisione:

 Coniuge;

 Parenti fino al terzo grado;

 Affini fino al secondo grado.

Al familiare che presta il proprio lavoro spettano sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi. In concreto, per diritti patrimoniali si intende il diritto al man- tenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e il diritto alla parteci-

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pazione agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell’azienda; il tutto in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Per diritti amministrativi si intende la partecipazione alle decisioni quale: l’impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria e gli indirizzi pro- duttivi e la cessazione dell’impresa.

Inoltre il diritto di partecipazione all’impresa può essere liquidato in denaro in caso di cessazione della prestazione lavorativa e con il consenso di tutti i partecipanti può essere trasferita ad altri familiari.

Va ricordato che l’impresa familiare è un’impresa individuale e non colletti- va, pertanto al titolare spettano la gestione ordinaria dell’impresa e il potere direttivo sui dipendenti. Inoltre, solo il titolare risponde nei confronti dei creditori e fallisce in caso di insolvenza (Campobasso, 2010, pp. 31-33).

2.7 Enti pubblici

Un discorso a parte richiedono gli enti pubblici. L’articolo di riferimento è il 2201 del codice civile qui di seguito indicato: “gli enti pubblici che hanno per ogget- to esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese” (Ferrari, 2010, p. 299).

Per la loro qualificazione come imprenditori commerciali è necessario che l’esercizio dell’attività commerciale costituisca l’oggetto esclusivo o principale dell’ente. Restano esclusi quegli enti pubblici che esercitano attività commerciali in via solo accessoria rispetto ad altre attività, di natura non economica, che ne costitui- scono l’oggetto principale. Rientrano in questo elenco lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Le attività commerciali esercitate da questi enti sono pur sempre attività accessorie rispetto ai loro compiti istituzionali (Gargano, 2010, pp. 461-462).

Occorre guardare ad un ulteriore articolo, il 2093 che cita: “le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limita- tamente alle imprese da essi esercitate” (Ferrari, 2010, p. 283).

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In conclusione si può aggiungere che mentre gli enti pubblici il cui oggetto esclusivo o principale consiste nell’esercizio di un’attività commerciale rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, gli altri enti pubblici, per i quali l’esercizio dell’attività commerciale sia soltanto uno scopo secondario, rivestono la qualifica di imprenditore, ma non quella di imprenditore commerciale. Anche lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assumono la qualità di imprenditori e sono sottoposti a tutte quelle norme che sono formulate con generico riferimento alla figura dell’imprenditore. Essi, però, sono sottratti alle norme rivolte agli imprenditori com- merciali, cioè sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese e al- la tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda l’insolvenza e nel caso di fallimento, l’esenzione riguarda tutti gli enti pubblici, anche coloro che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (Gargano, 2010, p. 462).

2.8 Imprese collettive

Le imprese collettive sono nient’altro che le società, disciplinate dall’articolo 2247 del codice civile: “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di divi- derne gli utili” (Ferrari, 2010, p. 305).

Le società, quindi, sono enti associativi a base contrattuale che si caratteriz- zano per la presenza di tre elementi:

 i conferimenti dei soci: costituiscono i contributi dei soci alla forma- zione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Ogni socio destina parte della propria ricchez- za personale all’attività comune e si espone al rischio d’impresa, cioè il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l’apporto se la so- cietà non consegue utili o di perdere tutto nel caso la società subisca perdite. I conferimenti possono essere costituiti da beni o da servizi, cioè ogni entità suscettibile di valutazione economica.

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Inizialmente il patrimonio sociale, ovvero il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, è costituito dai conferimenti eseguiti dai soci e successivamente subisce continue va- riazioni in relazione alle vicende economiche della società.

Diversa è la definizione di capitale sociale nominale che esprime il va- lore del denaro dei conferimenti risultanti dall’atto costitutivo della società. Esso rimane immutato nel corso della vita della società e può subire variazioni di aumento o di diminuzione solo attraverso la modi- fica dell’atto costitutivo;

 l’esercizio in comune di un’attività economica: è il cosiddetto sco- po-mezzo del contratto di società. In tutte le società l’oggetto socia- le deve essere un’attività economica, cioè deve trattarsi di un’attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produ- zione o allo scambio di beni o servizi;

 lo scopo di divisione degli utili: è il cosiddetto scopo-fine del con- tratto di società. Esso non è altro che lo scopo di lucro (Campobas- so, 2010, pp. 118-134).

2.8.1 Le società di persone

All’interno della categoria delle società di persone troviamo: la società sem- plice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

I caratteri in comune di queste tipologie di società sono i seguenti:

 la responsabilità illimitata e solidale dei soci: per le obbligazioni so- ciali è di tutti i soci nella società in nome collettivo e nella società semplice, con alcune eccezioni in caso di un patto contrario, mentre nella società in accomandita semplice i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata. I soci accomandatari sono colo- ro che rispondono limitatamente delle obbligazioni sociali della socie- tà e non possono compiere atti di amministrazione, a differenza dei

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soci accomandatari che rispondono illimitatamente delle obbligazioni e possono compiere atti di amministrazione. Gravarsi della responsa- bilità illimitata per le obbligazioni sociali significa, per il socio, ri- spondere dell’adempimento con tutti i suoi beni. La responsabilità, inoltre, è solidale nel senso che il creditore sociale può scegliere a propria discrezione il socio al quale rivolgersi per l’adempimento;

 il potere di amministrazione: concerne alla qualità di socio, ovvero ciascun socio concorre nella direzione dell’impresa sociale, ciascuno di essi esercita il potere di capo dell’impresa;

 l’intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci: se muore uno dei soci, la quota di partecipazione non si trasmette au- tomaticamente agli eredi bensì occorre l’approvazione di tutti gli altri soci (Galgano, 2010, pp. 685-686).

La società semplice è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciali. Il contratto di società semplice, come esplicitato dall’articolo 2251 del codice civile, non è soggetto a forme speciali e non ci sono specifiche disposizioni per il contenuto dell’atto costitutivo. Per quanto riguarda i conferimenti dovuti da ciascun socio, non essendoci una specifica condizione dettata dalla legge, si presume che i soci debbano conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conse- guimento dell’oggetto sociale. Nella società semplice non è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti.

La società in nome collettivo è un tipo di società che può essere usata sia per lo svolgimento di attività commerciali, sia per l’esercizio di attività non commerciali. In entrambi i casi è soggetta alla registrazione nel registro delle imprese. Per la costi- tuzione della suddetta società sono dettate regole di forma e contenuto per l’atto co- stitutivo. Esso deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere le seguenti indicazioni:

 le generalità dei soci;

 la ragione sociale che deve essere costituita dal nome di uno o più so- ci;

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 i soci amministratori e i rappresentanti della società;

 la sede della società;

 l’oggetto sociale;

 i conferimenti dei soci con il valore di essi e il modo di valutazione;

 i criteri di ripartizione degli utili;

 la durata della società (Campobasso, 2010, pp. 118-161).

La società in accomandita semplice si differenzia dalle altre società sopra ci- tate per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono so- lidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali e i soci accomandanti che ri- spondono limitatamente con la quota conferita. L’amministrazione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari. Questa società è il solo tipo di società di persone che permette l’esercizio di un’attività commerciale con limitazioni del ri- schio e senza esposizione del fallimento personale per i soci accomandanti. Per la co- stituzione della società valgono le stesse norme della società in nome collettivo. (Campobasso, 2010, pp. 162-167).

2.8.2 Le società di capitali

Le società di capitali si contrappongono alle società di persone in quanto le qualità personali perdono ogni importanza e i soci acquistano interesse in base alla quota di capitale sottoscritta. All’interno troviamo la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni. Le loro principali carat- teristiche sono:

 i soci godono del beneficio della responsabilità limitata ed essi ri- schiano nell’impresa solo la quota di capitale conferita;

 il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. Il socio in quanto tale non è amministratore della società ma concorre attra-

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verso il suo voto alla nomina degli amministratori. L’organizzazione interna della società è articolata in una serie di organi. I soci formano l’assemblea, che delibera a maggioranza di capitale, nomina e revoca gli amministratori, approva il bilancio annuale e ha il potere di modi- ficare l’atto costitutivo. Il consiglio d’amministrazione è un altro or- gano che può essere composto da non soci a cui spetta la diretta ge- stione dell’impresa sociale. In ultimo troviamo il collegio sindacale con la funzione di controllare l’amministrazione della società;

 la qualità di socio è liberamente trasferibile, ovvero il cambio della persona del socio, per atto volontario o per successione a causa di morte, non richiede alcuna modifica del contratto di società (Galgano, 2010, pp. 686-688).

La società per azioni è una delle società di capitali in cui per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, la partecipazione sociale è rap- presentata da azioni, ovvero le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni; sono standardizzate e omogenee, liberamente trasferibili e rappresentate dai titoli azionari che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. La società per azioni gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale e tutti i soci non assumo- no alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali. La costituzione della società per azioni procede attraverso due fasi: stipulazione dell’atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese. Solo attraverso quest’ultima la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistere. La personalità giuridica viene ad esistere per le società che rispondono delle proprie obbligazioni sociali attraverso il proprio patrimonio. L’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico e deve indicare:

 le generalità dei soci e il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

 la denominazione della società e il comune in cui ha sede;

 l’oggetto sociale, ovvero il tipo di attività economica svolta;

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 il numero e il valore nominale delle azioni, ovvero la parte del capitale sociale rappresentato ed espresso in cifra monetaria;

 le norme per la ripartizione degli utili;

 il sistema di amministrazione adottato e il numero degli amministrato- ri;

 il numero dei componenti del collegio sindacale;

 la durata della società che ad oggi può avere un tempo indeterminato. La società per azioni deve essere costituita con un capitale non inferiore a centoventimila euro. Per essere costituita, occorre procedere attraverso le seguenti fasi: deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale, deve essere versato il ven- ticinque percento dei conferimenti in denaro, devono sussistere le autorizzazioni ri- chieste dalle leggi speciali.

Nella società in accomandita per azioni vi è due categorie di soci: gli acco- mandatari che sono responsabili solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sotto- scritta. Le norme della società per azioni sono applicabili, anche, alla società in ac- comandita per azioni. Nella suddetta società c’è un nesso indissolubile tra soci acco- mandatari e amministratori, infatti, i soci accomandatari sono di diritto amministrato- ri della società. Ci sono, poi, alcune norme che si differenziano dalla società per azioni. Gli accomandatari, in quanto soci amministratori, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci. Le modifiche dell’atto costitutivo devono essere anche approvate da tutti i soci accomandatari. Per quanto riguarda l’organo amministrativo, i soci accomandatari hanno carattere permanente, se l’atto costitutivo non dispone diversamente. Inoltre, per questa tipologia di società è previ- sta una causa di scioglimento in caso di cessazione dalla carica di tutti gli ammini- stratori (Campobasso, 2010, pp. 338-340).

La società a responsabilità limitata segue le identiche norme della società per azioni con alcune differenze: la partecipazione dei soci non può essere rappresentata attraverso le azioni, né rappresentare oggetto di offerta al pubblico. (Campobasso, 2010, pp. 168-181). Il capitale sociale è diviso in parti in base al numero dei soci,

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quindi, il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ognuno di essi diventa titolare di un’unica quota di partecipazione. Quest’ultime possono essere di diverso ammontare se diverso è l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio. Come prima indicato, le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito né possono costituire oggetto di offerta al pubblico. Inoltre, l’atto costitutivo può limitare o escludere il trasferimento delle quote. La costituzione della società presenta caratteri simili a quella della socie- tà per azioni. Un’importante differenza è la somma minima richiesta per il capitale sociale, che ammonta a diecimila euro. Il versamento del venticinque percento dei conferimenti in denaro può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicura- zione (Campobasso, 2010, pp. 341-353).