I l Consiglio dolisi previdenza nella sessione del luglio, in base a unsi relazione del prof. Gobbi, ha formulato un disegno di logge per la disciplina dello imprese di assicurazione sulla vita, disciplina per cui si sono palesate insufficienti le pochissime disposizioni contenute nel codice di commercio. I l progetto si basa sul principio di lasciare libera l ’industria delle assicurazioni suini vitn, imponendo però a ga ranzia degli assicurati alcune norme fondamentali con controllo del Ministero dell'agricoltura. Cosi per la costituziono dello società è richie sto l’investimento e il vincolo, a garanzia delle operazioni da compiersi nel Pegno, di una somma di lire 400,000. somma che per le società di mutua assicurazione e per le cooperative può essere ridotta a lire 100,000. I l Ministero può rifiutare la pubblicazione dello statuto se nello norme adottato dall’impresa non ravvisi lo condizioni tecniche necessarie per il funzionamento. L e condizioni generali delle polizze devono es sere pubblicate. I bilanci devono essere formati secondo un modulo proscritto dal Ministero, il quale controlla la costituziono della riserva matematica. P er l’iuvestimonto di questa, abrogandosi la limitazione all’impiego in rendita disposta dnll’art. 145 del Codice di commercio, si consente tutta una serie di svariati impieghi. A llo società estero ò usato un trattamento pari a quello adottato per le nazionali. Ed ò istituito nel Ministero uno speciale Ufficio tecnico per la vigilanza o sono af fidate al Ministero larghissime funzioni di controllo. Lo schema pre disposto dal Consiglio della previdenza non fu presentato nel 1910 al Parlamento.
Non fa neppure tradotto in un effettivo disegno di leggo lo stu dio pure fatto dal Consiglio della previdenza per la creazione di un istituto mutuo di assicurazione contro i danni della grandine sul tipo di quello esistente in Baviera, por l ’assicurazione libera, con promi fissi, senza obbligo di premi supplementari, con eventuali riduzioni dei r i sarcimenti nelle annate sfavorevoli : la riscossione dei premi dovrebbe potersi prorogare sino dopo l’epoca dei raccolti senza gravame per la dilazione; l ’ istituto si servirebbe dei titolari delle cattedro ambulanti di ngricoltum quali intermediari normali ; esso accetterebbe, oltre l'nde- sione di singoli agricoltori, quella collettiva ili enti locali; dovrebbe avere un sussidio da parte dello Stato col conseguente obbligo di assi curare qualsiasi agricoltore ne faccia richiesta con tariffo vario secondo i rischi ; lo Stato avrebbe ingerenza sull’istituto sia quanto alla nomina degli amministratori, sia coll’esercizio della vigilanza.
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P er promuovere lo sviluppo delle assicurazioni mutue agrarie si
ò costituito il Comitato nazionale della mutualità agraria, il quale si
propone di diffondere le assicurazioni mutuo specialmente pel bestiame e gli incendi, di riunire lo associazioni esistenti in federazione e sol lecitare uua legislazione protettiva. In un primo convegno tenuto a Reggio Emilia al principio di novembre vennero approvati i principii della legge da proporre per favorire la mutualità agricola : dovreb bero ridursi lo formalità pel riconoscimento legale alla semplice pre sentazione degli statuti per l’esame da parte di speciali commissioni; i bilanci annuali dovrebbero essere semplicemente depositati presso i tribunali; sarebbe concessa la esenzione dai diritti di registro e bollo e dalla imposta sulle assicurazioni per tutte le nssociazioni mutue aventi carattere rurale, circoscrizione strettamente locale, gratuità delle cariche, esclusione d’ogni scopo speculativo; dovrebbe rendersi obbli gatoria l’iscrizione nelle mutue por tutti i proprietari di bestiame e immobili quando in un comune si raggiunga una determinata per centuale di iscritti: in casi eccezionali lo Stato dovrebbe sussidiare le mutuo che abbiano provveduto alla riassicurazione o aderito alle federazioni, e dovrebbe sussidiare normalmente lo casso di riassicu razione e le federazioni esercitanti il servizio di ispezione.
Riguardo allo assicurazioni sociali, sono rimasti senza seguito — di fronte al grave onore finanziario che no deriverebbe — gli ante riori voti per la gradualo introduzione della assicurazione obbligatoria
per la invalidità e la vecchiaia; affine di giungere a un mnggiore svi
luppo di tale ramo di assicurazioni, il Consiglio della previdenza ha fatto voto che la Cassa nazionale adotti i metodi seguiti da taluno società inglesi per reclutare in gran numero inscritti per le assicu
razioni popolari.
Nella seconda sessione tenuta dal Consiglio della previdenza venne fatto voto perchè sia prontamente presentato al Parlamento, insieme col disegno di logge per le assicurazioni sulla vita, quello anterior mente elaborato sullo società di mutuo soccorso mirante specialmente a sviluppare, con l’aiuto integratore dello Stato, l’assicurazione per le malattie^ Per diffondere più largamente il sentimento della previdenza e predisporre uua larga baso avvenire alla assicurazione per la vec chiaia la legge 17 luglio, n. 521 provvede a favorire la mutualità sco
lastica: consente il riconoscimento alle società di mutuo soccorso fra
alunni o ex-alunni delle scuole elementari lo quale abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa nazionale di previdenza; presso questa si istituisce uno speciale ruolo, secondo il principio della mutualità, por la iscrizione dei soci delle mutualità scolastiche sino all’età di 12 anni, dopo la quale età, secondo i requisiti individuali, si opera il trasferimento nei ruoli operai o in quello dello assicurazioni popolari di rendite vita lizie ; agli inscritti presso la Cassa è concessa, sotto taluno condizioni, una quota annua di concorso a cura della Cassa e un contributo annuo
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a carico dello Stato: la leggo attribuisce cosi inopportunamente allo mutualitii scolastiche funzioni di semplici organi di trasmissione mentre che esse e organismi consorziali e centrali avrebbero potuto avere più alto funzioni sia nel campo assicurativo elio in altre direttive.
Noi campo delYitsaicuni2Ì0)ic contro g li infortuni, il largo movi,
mento degli ultimi anni per l’assicurazione del lavoro agricolo paro giunto a una fase piissima alla risolutiva. I l Consiglio superiore del lavoro — in base a una bene elaborata relazione di Arnaldo Agnelli ha approvato nella sessione del febbraio uno schema secondo il quale l’obbligo dell’assicurazione dovrebbe estendersi mediante logge spe ciale per tutti quanti i lavoratori della terra. L ’onero dell’assicura zione dovrebbe stare a carico totale del proprietario pei fondi colti vati a economia ; ripartirsi, ma con prevalenza a carico del proprietario, nei fondi a mezzadria, colonia parziale, ecc. e nello affittanze in cui i fit- tabili coltivano la terra con lo sole loro braccia; ed essere unicamente a carico dei fittabili per gli altri fondi affittati. Sarebbero, per ora, indenuizzati unicamente i casi di morto o di inabilitii permanente: ulteriori studi provvederebboro per i casi di in validiti temporanea di lunga durata per i quali è previsto l’indennizzo se causano la per dita dell’attività durante '/8 della durata della lavorazione: gli infor tuni esclusi dovrebbero essere a carico della istituenda assicurazione obbligatoria por lo malattie; data la varietà grande dei contratti di lavoro in uso nell’agricoltura non si prende Iti mercede come base, nè per il premio nò per lo indennità: le indennità sono previste in cifre fisse pei casi di morto o di invalidità permanente assoluta, ed il premio dove stabilirsi secondo l ’estensione del fondo o la coltura. I prinoipii stabiliti dal Consiglio del lavoro sono sititi accolti dal di segno di legge governativo presentato al Sonato il 5 dicembre.
È stata istituita presso la Cassa nazionale di previdenza unti
cassa ili maternità con obbligo dell’assicurazione per tutto le operaie
in età feconda (fra i 15 e i 50 anni) occupato nelle industrie: l ’onere grava in parti ugnali sui padroni e sulle operaie, però — in base ¡il concorde voto delle organizzazioni nazionali padronale o operaia — è stabilito un concorso dello Stato che però, per semplicità di gestione, non assume la forma di un complemento ilei premio, ma bensì di un complemento di indennità. Questa è stabilita — come il premio — in cifra fissa (lire 30 più 10 a carico dello Stato) iudipondontemento dalla età e dalla mercede dello assicurato; l ’indennità ò versata in parte nella prima settimana del puerperio o in parto dopo 30 giorni su constatazione (lell’osservato riposo. Un regolamento assai elaborato, redatto da una speciale commissione, ha provveduto alla complicata organizzazione del nuovo istituto.
Un disegno di legge — stato approvato dalla Camera o che ha incontrato largo plauso fra le organizzazioni operaio — mira a intro durre l’incoraggiamento dello Stato all’assicurazione mutua per la
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-soccnpasione secondo il noto motorio di Gand, escludendo dal sussidio
erariale la d¡«occupazione ricorrente regolarmente nello industrio sta gionali: sono stanziate all’ uopo lire 100,000, però in baso all’attuale sviluppo della distribuzione dei sussidi di disoccupazione presso le associazioni operaie, computandosi un supplemento integratore gover nativo del 50 per conto si prevedo una erogazione iniziale di liro G0.000, erogazione che. come è avvenuto altrove, dovrebbe gradualmente au mentare, se la sovvenzione dolio Stato gioverà a diffonderò questa forma di previdenza.
In seguito a una vivacissima discussione alla Camera dei deputati nel maggio riguardo alla gestiono della Cassa mutua per le pensioni di 'l’orino fe stata affidata a una commissione governativa l’incarico di eseguire una inchiesta sulla Cassa medesima : prima ancora che i r i sultati della inchiesta siano stati resi pubblici, il diseguo di logge presentato il 21 dicembre per modificazioni alle leggi sulle associa zioni e imprese tontinarie o di ripartizione mira a rimediare ni de plorati errori della politica statnle in questo campo vietando l’eser cizio di tali formo primitive di imprese d’assicurnzione o imponendo la trasformazione o liquidazione delle istituzioni esistenti.
Quanto all ’ordinamento degli organi amministrativi per le assicu
razioni, devono rammentarsi i deciseti reali del 20 gennaio e del 24 feb
braio elio hanno ammesso noi Consiglio della previdenza o dolio assi, curazioni socinli nuovi membri fra cui rappresentanti del Consiglio superiore del lavoro, e vi hanno chiamato rappresentanti della Fede razione dello società di mutuo soccorso, delle casse di risparmio, dei monti di pietà, dello società di assicurazione nazionali. In seno al Consiglio venne risollevata la questiono dell'abbinamento della Cassa nazionale infortuni alla Cassa nazionale di previdenza. La leggo sulle convenzioni marittime provvisorie ha ulteriormente rinviato sino al HO giugno 1911 l’obbligo assunto dal governo di provvedere al rior dinamento dello casse invalidi della marina mercantile; si ò conti nuato a destinare all’istituto che risulterà dal riordinamento i residui accertati sugli stanziamenti pei premi alla marina mercantile.
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C A PIT O LO V I.
P o l i t i c a del l a v o r o .
Nel campo della legislazione sul lavoro l ’auuo 1910 segna — come di consueto — un’opera preparatoria assai più vasta di quella legisla tiva positiva.
La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli il luglio 1910, nu mero 425, ha reso transitoriamente meno rigorose le disposizioni sul grado di istruzione richiesto per l’ammissione e il mantenimento ni lavoro.
P er la tutela di singoli gruppi professionali operai sono anzitutto ben notevoli le disposizioni della legge sui servisi m arittim i: movendo da principii analoghi a quelli che ispirarono lo norme dottato dalla legge del 1906 per garantire un equo trattamento al personale occu pato nello imprese ferroviarie concesse a privati, i capitolati per i servizi marittimi sovvenzionati pattuiscono l ’npprovaziouo da parte del Ministero della marina delle tabelle organiche degli equipaggi dei vari piroscafi, rendono obbligatoria l’ adozione di un contratto tipo di arruolamento da formularsi dal Ministero stesso: poiché tale con tratto dovrà presumibilmente fissare lo mercedi e influirli probabil mente pure sullo condizioni di lavoro nella marina libera, osso verrà forse a costituire una grave forma di intervento statale nella fissa zione dei rapporti di lavoro in una vastn industria; il contratto tipo dovrà formularsi in base alle mutate condizioni della vita di bordo, e dovrà dettare norme per la durata del lavoro, il lavoro supplemen tare, la fornitura dei viveri, gli alloggi eoe. ; i medesimi capitolati ri solvono infine per la marina sovvenzionata una annosa questione per cui era da tempo invocata l’azione dell’ente pubblico, quella delln mediazione del lavoro per la gente di maro : istituiscono infatti presso le autorità portuali uffici pubblici di collocamento con rappresentanza di classe, uffici che eliminano la piaga dol « sonsalismo > poiché é obbligatorio faro presso di essi l ’nrruolainento del personale di bassa forza. — N el campo della legislazione relativa a singole professioni de vono segnalarsi ancora i regolamenti provinciali sulla risicoltura ema nato dopo esame da parte del Consiglio supox-ioro del lavoro; sono iniziati studi per una legislazione diretta a migliorare le condizioni dei
minatori, in parte con norme per tutta la industria emanate in una
legge generale (orario di lavoro, truok-systom, periodicità del paga mento della mercede, eco.) e una parto con leggi speciali per gruppi di miniere a seconda della specialità del minoralo o della località ove
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-si compie la lavorazione. Ynrio difficoltà presentato-si nella applica zione della ler/ye sulla panificazione hanno determinato proposte di ri forma. da parto del Consiglio superiore del lavoro, sia nello disposi zioni legislative e regolamontari elio nello norme esecutive: cosi l’in dustria dei grandi centri sarebbe meglio tutelata dalla concorrenza dei centri limitrofi, le deroghe sarebbero concesso pih prontamente in taluni casi urgenti, si consentirebbe l’apertura degli spacci la do menica sino alle oro 14 e si allargherebbero le facoltii dogli ispettori por la applicazione dei vari sistemi di concessione del riposo per il personale addotto alla produzione e alla vendita del pane.
Le difficoltii verificatosi con le varie e mutabili esigenze della pratica hanno consigliato alcuni ritocchi alle tabelle della legge sul
riposo settimanale ò una larga inchiesta sulla generale applicazione
della legge.
P er opera del ministro dei lavori pubblici pare prossima alla soluzio ne una questione da lungo tempo dibattuta, quella relativa alla tutela degli operai occupati in lavori governativi appaltati : sono stato formu lato chiusolo da inserire nel capitolato di appalto, le quali rendono obbli gatorio per gli appaltatori le mercedi stabilito noi concordati fra rap- presentanze padronali e operaie vigenti nella località: mancando con cordati lo schema formulato segue il metodo francese della fissazione delle mercedi minime d’autoritti a cura della stazione appaltante ren dendo obbligatorio come minime le mercedi figuranti nell’elenco dei prezzi por i lavori ad economia allegati al capitolato; per l’orario, il massimo, meno correttamente, anzi che ai concordati, è riferito in genere a quello elio 6 normale nella località purché non superi 10 ore su 24; con anticipaziono sullo norme legislativo generali tante volte promesse sul contratto di lavoro, le progettato dnusole disciplinano la periodicitii noi pagamento della mercede, vietano il truck-system salvo casi eccezionali pei quali 6 prevista una rigorosa tutela, vietano il pagamento della mercede in pubblici esercizi, limitano le ritenute e prescrivono elio l’importo dolle ammende sia devoluto a beneficio generale dei lavoratori ; la vigilanza por l’applicnzione di questo norme tutrici è affidata alla direzione dei lavori la quale può eseguire a ca rico dell’appaltatore, il pagamento totale o parziale delle mercedi in caso di inadempienza malgrado diffida; contro gli inadempienti è com minata una multa e l ’esolusioue temporanea o definitiva dalle aste. Queste commendevoli disposizioni non trovarono approvazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per ragioni inerenti alla condotta tecnica dello opere : però il ministro annunziò al Parlamento l ’intendimouto di attuarle malgrado tnle contrario parere.
Riguardo alla conciliazione c all'arbitrato nei conflitti del lavoro, rimasto ancora senza seguito il vasto disegno di logge presentato nel 1909 per la riforma dei probiviri industriali e l’ istituzione di quelli agricoli, furono introdotti emendamenti alla legge del 1907 sulla risi
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coltura per rendere possibile il fuuziouameuto dello Commissioni co munali di conciliazione secondo la natura delle controversie e le parti interessato (lavoratori locali o immigrati), assicurando sempre l’inter vento dei commissari rappresentanti le parti in causu.
Riguardo alla amministrazione del lavoro, ha dato luogo a larghe discussioni e proposte vario anche da parte dello rappresentanze di classe la questione della riforma del Consiglio: il Consiglio stesso, nella sessione di febbraio, formulò uno schema di riforma basato sul concetto che le rappresentanze paritarie delle associazioni professio nali sia di parte padronale che di parte operaia costituiscano la mag gioranza del consesso e siano fissate in proporzione determinata per ogni ramo di industria e rimangano tuttavia rappresentati nel Consi glio — benché in proporzione complessivamente minore della odierna — i poteri e lo istituzioni che, per loro natura possono riallacciarne la azione alle assembleo legislative e all’amministrazione dello Stato o costituire una zona neutra fra le rappresentanze di classe. La Camera dei deputati ha approvato con lievi emendamenti il disegno di legge per la definitiva istituzione dell’Ispettorato del lavoro, disegno di legge non nncorn discusso poi dal Senato.
Nei riguardi del diritto internazionale operaio ò particolarmente notevole l’nccordo italo-francese 15 giugno per la protezione dei gio vani operai italiani in Francia e francesi in Italia: l’accordo fornisce i mezzi por identificare i minorenni che si recano dall’ uno all’altro paese per ragione di lavoro, impedendo cosi le sostituzioni di persona e rendendo certo il consenso delle persone esercitanti la patria po testà: remissione del libretto di lavoro estero è subordinata alla pre sentazione del libretto nazionale. L ’impiego dei fanciulli nello indu strie pericolose e insalubri continuu ad essere rogolnto dalla legge del luogo in cui si effettua il lavoro, però per le vetrerie i lavori yietnti ai fanciulli in Italia lo divengono pure in Francia o viceversa; i due governi si impegnano di procurare la parità delle norme rego lanti l'età di ammissione dei fanciulli al lavoro; infine vengono isti tuiti comitati per la tutela dei fanciulli italiani lavoranti in Francia e viceversa. Tenue ratificata la anteriore convenzione con l’Ungheria relativa agli infortuni sul lavoro, e venne ratificata pure, dopo lunghe vicissitudini, la convenzione internazionale vietante l’ uso del fosforo bianco. Sono state izizinte pratiche per un trattato del lavoro con la Oermunia.
Dopo alcuni anni di attesa determinata da vicende pnrlameutari si è addivenuti alla riforma delia legge sull’emigrazione (leggo 17 lu glio 1910, n. 588). La nuova legge provvede alla sistemazione dell’uf ficio del Commissariato; aggiunge nuovi membri al Consiglio della einigrazioue ; tlelega ai patronati privati per le emigrazioni ritenute meritevoli le funzioni prima affidate ai Comitati locali ; migliora il servizio dei R egi Commissari sulle navi addette al trasporto di
emi 160 emi
-granii. Ditto lo sviluppo della marina nazionale riguardo a questo traffico, la nuova legge sospende le condizioni di favore elio quella «lei 1901 stabiliva a vantaggio delle società este e per la registrazione degli atti costitutivi. In vista dell’aumento dei rimpatri si rendono più efficaci lo disposizioni tutorio relative ni piroscafi addotti ni viaggi di ritorno. A fine di impedire la formazione di unn aviglio per l'emigra zione superiore ai bisogni considerandosi elle l ’eccesso può esser causa di indiretti eccitamenti all’ emigrazione, si dii facoltà al Commissariato tli sospendere temporaneamente, salvo determinate cautele, il rilascio della patente di vettore. L a nuova logge introduce due nuovi tributi a favore del fondo per l’emigrazione: una lieve tassa di concessione per i rappresentanti di vettori e un diritto sulle tessere per fa cilitazioni ferroviarie agli emigranti in Europa in relazione ai servizi resi dal Commissariato per l ’emigrazione continentale. Sono delegato al regolamento le norme sull'età minima cui deve essere con sentita ne’ vari casi l’ emigrazione, sullo assicurazioni degli emigranti, sui noli per i viaggi di ritorno, ecc.
A completare le disposizioni di questa legge mira il progetto sulla
tutela giuridica degli emigranti. Esso mira a riformare le giurisdizioni
speciali per l’emigrazione transocennica limitandone la competenza al contratto di trasporto, ma con esclusività di giurisdizione: è riformata la composizione delle Commissioni, no ò ridotto il numero, e, affine di non moltiplicare gli affari elio devono trattare si elevn il valore delle controversie che possono venire decise dagli ispettori; per l’emi grazione non transoceanica sono introdotte nuove norme tutrici ri guardo agli arruolamenti e si istituiscono collegi probivirali por la definizione delle controversie relative al contratto di lavoro degli emi