L ’on. Luzzntti nel suo breve passaggio al ministero (li agricoltura ha posto in evidenza con una notevolissima circolare il problema grande della prossima rinnovazione dei trattati di commercio, invi tando le camere di commercio e le istituzioni e associazioni commer ciali, industriali e operaio a raccogliere elementi di studio e proposte intorno alla nuova politica doganale dell’ Italia, per decidere se con venga al paese di adottare il metodo della doppia tariffa, massima e minima, secondo l’esempio della Francia o degli Stati Uniti, oppure mantenere quello della tariffa unica, con o senza l’applicazione della clausola della nazione più favorita, n fino di potere poi proce dere alla determinazione delle tariffo nell’ uno o nell’altro sistema. Lo stesso Ministro lui costituito una commissione per lo studio delle statistiche commerciali incaricata di esaminare i critori di valutazione della nostra statistica dogli scambi internazionali in riscontro con le corrispondenti rilevazioni ostere — tauto sposso discordanti dalle nostre — e di ricercare come avvengano i saldi internazionnli fra l’ Italia e gli altri paesi o quali siano i veri elementi integranti 11 disavanzo della bilancia commercialo che apparo sempre crescente seb bene i cambi coll’estero si mantengano relativamente miti.
L a legge del 22 dicembre ha introdotto importanti modificazioni a quella del 13 novembre 1887 sulla risoluzione delle controversie doganali, non più adatta alla molteplicitù delle questioni determinate dalle importazioni tanto maggiori e più complesse che nell’epoca in cui quelln legge era stata promulga a: la nuova leggo mira a eli minare le cause di inutili ritardi nolln risoluzione delle contesta zioni, ammettendo esplicitamente il principio che il collegio dei periti
(1) In questa seconda parte si è dato un uenno sommario degli atti di politioa economica svoltasi durante l’anno 1910 senza tenere conto delle fasi di tali atti avvenute posteriormente (ea. emendamento o approvazione nel 1911 di disegni di legge presentati nel 1910).
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doganali nou debba essere riconsultato quando si ripresenti una diver genza nelle medesime condizioni di diritto e di fatto in base a cui già abbia espresso un primo parere; sottraendo al collegio le divergenze fra il parére della dogana e il giudizio del ministero, specialmente sulla interpretazione delle tariffe e dei trattati e le divergenze limitate allo accertamento dei risultati di annlisi per sole determinazioni quanti tative. La legge stessa innova i modi di reclutamento dei membri del collegio in modo da allargarne la competenza tecnica e migliora l’or- dinnmento di alcuni servizi doganali.
Il trattato stipulato il 5 luglio 1900 fra l'Italia e il Brasile è stato prorogato fino a tutto l ’anno 1912: in virtù di tale proroga il caffè natu rale brasiliano continua a essere sottoposto al dazio di L. 130 il quintale e i prodotti italiani importati nel Brusite v i fruiscono della tariffa minima. Con B. D. del 1° agosto, n. 616. è stato approvato il trattato fra l Italia e il Canada: l ’accordo è provvisorio e la convenzione definitiva per regolare le convenzioni commerciali fra i due Stati sarà st odiata o fis sata quando le parti lo crederanno opportuno: se dopo un certo tompotule convenzione non sarà stipulata ognuno dei due Stati potrà fare cessare o annullare le rispettivo concessioni previo un preavviso di due mesi: data la impossibilità di concludere subito un trattato definitivo, l’accordo provvisorio lascia intanto insolute le questioni principali e mentre consente al Canada la continuazione del trattamento della nazione più favorita per un corto numero di prodotti, assicura alle più importanti esportazioni italiane la tariffa intermedia fra le cinque tariffe cunudesi.
Vari decreti hanno ammesse nuovo merci alla importazione tem
poranea in franchigia: le lamiere di acciaio destinate alla fabbrica-
zioue di tubi saldati del diametro da 200 mm. in su (R. D. 9 gen naio n. 19): il rame in pani da trasformarsi in fogli, spranghe, fili ecc. (R. D. 3 febbraio, n. 57); il glucosio da impiegarsi nella preparazione di frutti canditi, sciroppati, marmellate e mostarde (R. D. 9 agosto, li. 585). Lo disposizioni sulla importazione temporanea di ferro in la miere, spranghe, o verghe per la costruzione di ponti e tettoie sono state estese al ferro destinato alla costruzione di alcune altre opere (R. D. 1° agosto, n. 691).
I l R. D. 28 luglio, n. 577 ha approvati i testi unici della tariffa generale dei dazi doganali o relativo disposizioni preliminari, delle disposizio'hi preliminari, e di quelle sulle tare e sui diritti di stati stica. Sempre in materia di tariffe doganali, l’olio di arachide adulterato è stato ammesso al dazio di L. 4 al Q. se destinato alla fabbricazione del sapone (R. D. 9 agosto, n. 594): tuie provvedimento mira a solle vare l’ industria italiana ilei saponi dalla condizione sfavorevole in cui si trovava per la impossibilità di valersi dell’olio di arachide (colpito da forte dazio) per lajfabbricazione del cosidetto • sapone di Marsiglia ». tanto che la importazione di sapone ordinario era venuta enormemente sviluppandosi negli ultimi anni col crescente rincaro delle sostanze grasse; in relazione all’aumento nella tassa interna di fabbricuzione
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-(lugli spiriti, sono stati aumentati i dazi di entrata per lo spirito, pro fumerie aloooliehe, vernici a spirito, frutta, legumi e ortaggi conser vati nello spirito di vino (R. D. 27 settembre, n. 824); e In legge 24 di cembre, n. 877 lui notevolmente elevato i dazi di entrata per i fucili e lo parti di fucili — dazi ohe giii orano stati fortemente accresciuti nel 1904 — a fino di maggiormente proteggere la scarsa produzione nazionale contro la forte e crescente concorrenza belga: la modifica zione è stata fortemente avversata dai negozianti di armi; per ovviare alla crisi della industria sarda del sughero è stato applicato (R. D. 17 aprile) un dazio di L. 5 al quintale sul sughero greggio e elevato quello sui turaccioli finiti e inserita nella tariffa una nuova voce pei cubetti di sughero eoi dazio di L. 80: tutto ciò per riparare agli effetti recati in danno della produzione sarda e dell’ industria dei turac cioli dalla legge del 29 luglio 1909 elio aumentò il dazio solo sul sughero lavorato, provvedimento che aveva intensificato la importazione del sughero greggio e di quello preparato in cubetti per la fabbricazione dei turaccioli, il quale era trattato come greggio. — L ’Associazione mineraria sarda ha sul finire dell’anno presentato al governo un me moriale per chiedere elio — a fine di aiutare l’ industria della coltiva zione delle miniere di piombo che si afferma travagliata da grave crisi — sia elevato il dazio di entrata sul piombo da L. 0.50 a L. 3.50 il Q. così da impedire l’importazione di piombo estero. — G li olivicoltori, preoccupati dalla concorrenza esercitata dagli olii di seme all’olio di oliva di produzione nazionale, hanno svolto una larga azione per otte nere che a tutela della olivicoltura sia aumentato il dazio doganale por g li olii di seme importati e applicata una tassa di fabbricazione por l'olio di semi prodotto in Italia in modo da raggiungere il limite di protezione adottato per l’olio di cotone: gli industriali produttori di olio di seme hanno avversato il movimento affermando sarebbe esi ziale alla loro industria e si risolverebbe più che in un beneficio pol la olivicoltura — il cui prodotto ritengono insufficiente al consumo interno — in un incoraggiamento alla importazione di olio di some estero e alla coltivazione di piante erbncee oleifere : varie Camere di commercio si sono pronunciato avverso alla riforma doganale propostu.
Vai-ie disposizioni sono stato emanate riguardo al regime doganale degli òli minerali: por la benzina depositata in cisteruoui è stato con cesso il calo nella misura dal <3 “/„ (R. D. 24 febbraio, n. 102): sono stati aboliti gli speciali vincoli stabiliti dalla legge doganale per la circo lazione, la detenzione e il deposito all’ iugrosso degli olii minerali ret tificati nella zona di vigilanza (legge 17 luglio, u. 519); ed è stato stabilito il regime delle tare per lo sdoganamento dogli olii minerali, di resina e catrame che saranno importati a trattamento convenzio nale col dazio di L. 16 al Q, ili applicazione del trattato con la Russia (R. D. 22 dicembre n. 823 e legge 22 dicembre n. 868). È stata ammessa la restituzione della tassa di fabbricazione sullo zucchero e glucosio per la mostarda composta oon zucohoro o glucosio (R. D. 10 febbraio,
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n. 94), o 1« restituzione del dazio pagato sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di ovatte e cardati di cotone e di cotone idrofilo.
La legge 20 marzo 1910, u. 121 pel riordinamento delle camere
di commercio ed arti si sostituisce alla leggo oi'amai invecchiata del
1862 che da tempo era riconosciuta insufficiente di fronte all’odierno sviluppo dei traffici e delle industrie. La nuova legge allarga la sfora d’azione delle Camere aggiungendo varie nuove attribuzioni: è rosa obbligatoria la compilazione e periodica revisione della raccolta dogli usi e delle consuetudini commerciali del distretto; 6 istituito l’obbligo dellu denuncia e registrazione presso le Camere per la costituzione, modificazione e cessazione delle ditte e società commerciali, con regi- struzione fatta d’ufficio nei casi di mancata denunzia; sull’esempio delle commissioni arbitrali istituite con successo presso qualche Ca mera specialmente riguardo al contratto di impiego privato, si con sente la designazione, a richiesta delle parti, di arbitri per la risolu zione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro e i loro impiegati e fra industriali e operai: ù meglio disci plinata la formazione dello mercuriali o si rende più larga e obbli gatoria la periodica rilevazione sull’andamento delle industrie e del commercio nei singoli distretti, rilevazione che è facilitata alquanto dall’obbligo imposto alle amministrazioni pubbliche o vigilato dallo Stato di fornire le notizie richiesto dalle Camere, e che, so vorrà di sciplinata con unità o modernità di criteri, sarà un preziosissimo ele mento per lo studio della evoluzione economica nazionale; 6 data fa coltà alle Camere di autenticare le firme dei commercianti inscritti nel registro delle ditte e rilasciare estratti del registro stesso, certifi care sull’ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti, rila sciare certificati d’origine delle merci, eco.
La legge emendn l’ordinamento elettorale per le Camere esten dendo l’elettorato e l ’eleggibilità alle donne; mira inoltre a meglio assicurare il regolare andamento dei servizi contabili ed amministra tivi delle Camere.
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C A PIT O LO II.
P o l i t i c a i ndus t r i al e .
Varie importanti leggi sono stato predisposte o approvate riguar danti produzioni industriali: tutte sono ispirate a principii di inter vento e di vincolo o sposso determinano gravami pei contribuenti a favore di industrie che sono o si affermano in stato di crisi.
La leggo 30 giugno, n. 361 ha ancora una volta affrontato l'arduo problema della industria zolfifera siciliana per dare nuove norme al fun zionamento del Consorzio dopo la lunga serie di decreti che successiva mente alla legge costitutiva del 1906 avevano via via provveduto al l’enorme cumulo di difficoltà incontrate dal singolare istituto. La legge ha introdotte varie innovazioni nell’organizzazione amministrativa del Consorzio. Quanto ai fini e facoltà del Consorzio, por opera della commis sione parlamentare venne soppressa una disposiziono proposta dal pri mitivo progetto governativo la quale avrebbe potuto produrre conse guenze gravi per la industria: essa autorizzava il Consorzio a «con cedere ad un unico ente la vendita di tutto lo zolfo che, durante la sua esistenza, gli sarà stato o gli sarà consegnato » : la preannunziata formazione di una nuova società per l’acquisto dal Consorzio di tutto lo zolfo prodotto o da prodursi avrebbe riprodotta la situazione cui si ora voluto rimediare con la formazione del Consorzio fncendo gravare nuovamente sulla industria il lucro del grosso intermediario monopo lista: l’azione della istituenda società, per giungere a una costanza di prezzo può essere svolta pure dal Consorzio: l’esistenza della so cietà disponente dello stock odierno e della produzione avvenire avrebbe trasferito il vantaggio del monopolio sul mercato europeo dalla consociazione dei produttori a una società privata, la quale avrebbo potuto operare ora o in avvenire a danno dei produttori si culi e in accordo con quelli americani. Eliminata questa grave di sposizione, la legge, por quanto riguarda il rapporto fra Consorzio e produttori e la fissazione del prezzo, si basa in massima sulle pro poste fatte da una commissione nominata dal ministero dell’ agricol tura nel 1909 sulla limitazione della produzione.
I l prezzo « prudenziale » stabilito dnl Consorzio, in misura infe riore a quello di vendita, come base per le anticipazioni da farsi dal Banco di Sicilia e dalla Banca mineraria sulle fedi di deposito, non era stato finora computato con un criterio razionale: era mantenuto fisso mentre avrebbe dovuto essere variabile in base al rapporto tra la quan tità venduta o la quantità prodotta, ed era tenuto alto per effetto delle insistenze dei produttori ai quali interessa avere la massima possibile anticipazione e avutala sono usi a considerarla non come un debito
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verso gli istituti sovventori ma come un pagamento per Io zolfo con sognato: poiché tale anticipazione era in gonerc sufficientemente r i munerativa, anche per le miniere ail alto costo, da questo ordinamento economico derivava la spinta a intensificare la produzione, donde lo ingrossamento dello stock giaconto presso il Consorzio. La citata com missione propose che il « prezzo prudenziale » sia invece computato in bnso al ricavo probabile dalla vendita dello zolfo al netto dello sposo o in baso alla quantità di zolfo ohe probabilmente sarà consegnata dai produttori al Consorzio: poiché il prozzo prudenziale cosi computato risulterà tanto più elevato quanto meno la produzione supererà il con sumo, cosi i consorziati saranno spinti a limitare la produzione in guisa da ragguagliarla al consumo. Questo ordinamento economico è stato dalla legge praticamente basato sul bilancio di previsione del Consorzio e su rettifiche da farsi ai calcoli che ne derivano qualora il movimento delle consegne e delle vendite risulti diverso dal pre sunto. Fra gli oneri, nel preventivo annuale e noi computo del prezzo prudenziale, gravano ratei destinati alla estinzione graduale dello fedi di deposito o titoli dipendenti e delle obbligazioni emesse per il pa gamento dello stock acquistato dalla Società anglo-siciliana, cosi che al cessare della vita del Consorzio si avrà uno stock di zolfi libero, su cui non graveranno nè debiti, nè spese di produzione, stock che sarà di piena proprietà dei consorziati e potrà servire come una r i serva formidabile pel caso che le vicende del mercato dovessero con sigliare all’industria siciliana di assumere un atteggiamento di lotta contro produzioni concorrenti.
P er facilitare lo smaltimento dello stock è conservata al Consorzio la facoltà di consentire riduzioni sui prezzi normali quando si tratti di facilitare l’impiego dello zolfo in industrie che ora non lo adope rano, o di mantenere lo spaccio in mercati ove trionferebbe lo zolfo straniero qualora quello siculo dovesse vendersi a prezzi normali.
A fino di non promuovere incrementi di produzione ad alto costo in miniere non convenientemente coltivate, l ’apertura di nuove sol fare sarà concessa solo a coloro che mostrino di avere i mezzi occor renti per una razionale coltivazione e provvedano a una adeguata direzione tecnica. La legge mira infine a rimuovere talune difficoltà sorte anteriormente per la istituzione e funzionamento dei magazzini generali per gli zolfi, dando, ove occorra, al Consorzio facoltà di prov vedervi direttamente.
Un assetto economico analogo a quello adottato pel Consorzio zol fifero è stato udottuto pure per l’altro organismo sindacale creato dallo Stato per la organizzazione unitaria e la difesa del mercato dell’altra grande produzione siciliana, per la Camera agrumaria. L ’ordinamento dato con la legge del 5 luglio 1908 aggravò ulteriormente la orisi agrumaria: determinò la formazione di un enorme stock presso la Camera oon depressione nel prezzo dei derivati, favori la speculazione
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ili iutermediai'i lucranti la differenza fra il prezzo di incetta del ci trato presso i produttori e quello pel deposito presso la Camora, e de terminò per il Banco di Sicilia una forte immobilizzazione sotto forma di anticipazioni insufficientemente garantite sullo fedi di deposito di agrumi e prodotti agrumari. Continuata lungo tutto ramio 1910 e ul teriormente prorogata l’amministrazione straordinaria della Camera, in attesa del riordinamento definitivo, la leggo del 17 luglio ha in tanto formulati nlcuui provvedimenti che mirano a fronteggiare le conseguenze della formazione dello stock o a sopprimere o restringere la speculazione intermediaria. A ll’ uopo si tende con una modificazione nel regime dei prezzi e delle anticipazioni: analogamente a quanto si è fatto per gli zolfi, è prescritto si fissi per l’anno 1910 il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti, prezzo computato con criteri prudenziali, tenendo conto delle condizioni del mercato e della pro duzione, in guisa da lasciare, in relaziono col prezzo di vendita, un certo margine da destinare all’ammortamento del prodotto rimasto invenduto nell’annata, calcolato in base al prezzo minimo: la eccedenza viene ripartita fra i depositanti. Sulla base del prezzo minimo pru denziale suddetto vengono concesse lo anticipazioni: a fine di restrin gere la possibilità della speculazione intermediaria, si eleva la misura delle anticipazioni da -/¡, a a/i del prezzo medesimo. Sempre nell’in tento di evitare lo vendite forzate a incettatori al disotto del prezzo minimo, si consente che la Camera faccia direttamente, ai piccoli pro duttori o alle cooperativo di agrumicoltori che trasformino il loro pro dotto in citrato di calce o in ngro cotto, la anticipazione della restante quarta parte del prezzo prudenziale. Sono, inoltre, consentito esenzioni fiscnii o premi di incoraggiamento allo societii cooperative di produt tori agrumari, delle quali si vuole favorire la formazione, in modo da eliminare o ridurre l’azione degli intermediari sia riguardo alla esportazione elio alla trasformazione industriale degli agrumi. È af fidata alla Camora la vigilanza sulle fabbriche di acido citrico (v ig i lanza disciplinata poi col decreto ministeriale del 26 novembre). Per rafforzare la situazione finanziaria della Camera souo consentiti in crementi alla tassa oamorale sui prodotti agrumari, ma si fanno gravare le conseguenze della crisi di questa industria anche in generale sui contribuenti: lo Stato concede, infatti, duo milioni alla Camera ed ò data faooltà alla Cassa depositi e prestiti di consentirle anticipazioni pure per due milioni. Poiché il Banco di Sicilia, per effetto delle leggi sugli zolfi e sugli agrumi ha investito forti sommo nelle anticipazioni per questi prodotti, a fine di non compromettere la potenzialità del l’Istituto gli si consente l’impiego di 10 milioni delle scorte metalliche in cambiali sull’estero e buoni del tesoro di Stati esteri costituendo coi frutti relativi uno speciale fondo di riserva per lo operazioni sugli zolfi e sugli agrumi.
A l riordinamento definitivo della Camera agrumaria mira, poi, il disegno di legge del 17 dicembre. Esso provvedo per la costituzione di
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una amministrazione* ordinaria collegiale analoga a quella del Con sorzio solfifero. Introduco una piti profonda innovazione al regime delle anticipazioni: l ’anticipazione del quarto residualo sul prezzo mi nimo dei prodotti agrumari depositati da piccoli proprietari o coope rative, concessa dnlla legge del 17 luglio 1910, avrebbe dovuto contri buire a elevare il prezzo dei limoni, ma tale effetto si 6 verificato solo in parto, cosi elio no 6 derivato un nuovo vantaggio per i fab. bricanti di citrato; per migliorare effettivamente la situazione degli agrumicoltori e per semplifionro la gestione della Camera, il progetto estende a tutti costoro ii regimo di favore concesso allo cooperative e ni piccoli produttori, autorizzando la Camera ad anticipare a tutti i depositanti fino a 2/g del quarto residuale. Poiché presso la Camera si è venuto formando un enorme stock di citrato del valoro di 7 mi lioni che immobilizza lo disponìbilitò degli istituti sovventori o costi tuisce un forte gravame per l ’avvenire della produzione, si presenta la convenienza di procedere all’ammortamento di tale stock: all’am mortamento si provvedo in 12 esercizi mediante detrazioni corrispon denti fatto al principio di ogni esercizio, sui presunti ricavi dello vendite in occasione della fissazione del prezzo minimo prudenziale, accredi tando i depositanti di una fraziono dello stock, frazione proporzionale alla diminuzione cosi avvenuta noi prezzo minimo per i depositi da essi fatti, in attesa di diminuzioni dello detrazioni e di liquidazione degli ac creditamenti via via che si riuscirli a esitare lo stock. P er facilitare tale esito 6 ammessa la vendita del citrato a prezzo inferiore al normale (superiore però ni minimo prudenziale) per diffondere l’applicazione dell’acido in tnlune industrie o in paesi lontani. P er rafforzare la po sizione finanziaria della Camera si provvede alla costituzione di un