• Non ci sono risultati.

Le politiche di contrasto alla povertà in Italia ed in Europa

Per affrontare il tema delle politiche di contrasto alla povertà, potremmo iniziare nell’analizzare il quadro europeo, facendo un piccolo excursus: i primi progetti pilota della “Comunità Economica Europea” sul tema della povertà risalgono al 1975 e per oltre un ventennio sono stati oggetto di polemiche e contrasti a causa della mancanza di una base giuridica in grado di definire le competenze della Comunità Economica Europea rispetto a questo ambito. A seguito dell’adozione del Trattato di Amsterdam, nel 1999, la situazione è mutata in quanto cercare di eliminare l’esclusione sociale è divenuto uno degli obiettivi della politica sociale comunitaria. Correntemente la base giuridica per la lotta contro la povertà e le discriminazioni è contenuta negli articoli 19 e da 145 a 161 del T.F.U.E, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, inoltre dal 2000 è attivo un comitato per la protezione sociale che ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra i paesi dell'UE e con la Commissione, controlla poi le condizioni sociali nell'Unione Europea e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri; infine riferisce in materia di inclusione sociale, assistenza sanitaria, assistenza a lungo termine e pensioni. Ancora nel 2003 con il regolamento 1177/2003 viene istituito un sistema per la raccolta e l’elaborazione di statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita nell’Unione europea, denominato EU-SILC, i dati raccolti servono a monitorare l’andamento della strategia europea 2020, la quale, mira a fare in modo che la ripresa economica dell'Unione europea a seguito della crisi economica e finanziaria, si accompagni a una serie di riforme che stabiliscano fondamenta solide per la crescita e la creazione di occupazione, tale strategia è stata presentata dalla Commissione europea nel 2010 con il fine di attuare cinque obiettivi nel decennio 2010-2020:

- portare almeno al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;

- investire il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo;

- ridurre le emissioni di gas serra almeno al 20%, portare al 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%;

- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare almeno al 40% il tasso dei giovani laureati;

56 - ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione

sociale.

Una delle iniziative principali della strategia Europa 2020, è quella di istituire una piattaforma europea contro la povertà, da qui l’importanza di garantire che i dati raccolti siano comparabili armonizzando le norme sulla loro raccolta ed elaborazione; si stabilisce come diverse politiche e azioni specifiche possano contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di fare uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale almeno 20 milioni di persone entro il 2020. La piattaforma è stata progettata per creare un’azione comune tra i diversi gruppi della società tra cui i governi nazionali, le istituzioni europee, le autorità regionali e locali, le ONG e le persone che si trovano in condizioni di povertà, la loro collaborazione ha come fine quello di sviluppare approcci di livello europeo in tutti i settori relativi all’inclusione sociale, in particolare:

- l’accesso all’occupazione, valutando strategie di inclusione nazionali e una strategia europea per sviluppare posti di lavoro e le competenze dei lavoratori;

- l’accesso ai servizi essenziali e alla protezione sociale, specificatamente nel contesto dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento dell’esclusione sociale; - l’istruzione e la gioventù, per ridurre l’abbandono scolastico e le disuguaglianze nel

settore dell’istruzione;

- l’integrazione economica e sociale dei migranti, attraverso una nuova strategia europea;

- la lotta contro la discriminazione, specialmente tra le minoranze, tra le persone con disabilità e tra i senzatetto, migliorando altresì l’indipendenza economica e la parità di genere;

- l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i servizi di rete, i servizi finanziari (servizi bancari di base) e quelli connessi all’energia (luce e riscaldamento).

Per il raggiungimento di questi obiettivi, tale strategia prevede cinque aree di intervento:

- Azione per combattere la povertà in tutte le aree politiche, ma in particolare nel mercato del lavoro, nel sostegno al reddito minimo, nell’assistenza sanitaria, nell’istruzione e nell’alloggio;

57 - Migliore utilizzo dei fondi comunitari, compresi i fondi strutturali per sostenere

l’inclusione sociale;

- Molteplici prove e una seria valutazione di cosa funziona e cosa non funziona nel campo delle innovazioni di politica sociale (metodi e strumenti utilizzati per affrontare le questioni sociali) prima della loro più estesa attuazione;

- La collaborazione con le ONG e i gruppi di interesse per sostenere in modo più efficace l’attuazione delle riforme di politica sociale;

- Un migliore coordinamento delle politiche tra i paesi dell’Unione europea attraverso l’utilizzo del metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e l’inclusione sociale ed il Comitato per la protezione sociale in particolare.

Gli obiettivi della strategia Europa 2020 sono inoltre sostenuti da sette iniziative faro a livello europeo e nei paesi dell'Unione europea: “L'Unione dell'innovazione”; “Youth on the move”; “L'Agenda europea del digitale”; “Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”; “Una politica industriale per l'era della globalizzazione”; “L'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro” e “La Piattaforma europea contro la povertà”. L’azione chiave è data dal fatto che tutti gli Stati membri hanno stabilito obiettivi e politiche per la crescita nazionale in linea con gli obiettivi della strategia Europa del 2020, in seguito la Commissione controlla tali politiche attraverso un ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche chiamato il semestre europeo, fornendo poi le sue raccomandazioni per i successivi 12-18 mesi.

Per quanto riguarda l’Italia, possiamo fare un excursus decennale di politiche di contrasto alla povertà, dal 2008 al 2019 troviamo:

- Carta Acquisti ordinaria: è stata introdotta nel 2008 con il decreto legge 112, per offrire un sostegno alle persone meno abbienti che, a seguito dello straordinario aumento dei prezzi di generi alimentari e bollette energetiche provocato dalla crisi economica, si sono venute a trovare in uno stato di particolare bisogno. Possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. Dall'8 aprile 2014 i benefici previsti dal programma Carta Acquisti sono stati estesi ai cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea, ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che

58 siano titolari del diritto di soggiorno o che siano in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero rifugiati politici o titolari di posizione sussidiaria;

- Sostegno per inclusione attiva: (SIA) è una misura di contrasto alla povertà introdotta nel 2012, che prevede l'erogazione di un beneficio economico, attraverso la Carta SIA, alle famiglie in condizione di povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile, anche maggiorenne, o una donna in stato di gravidanza accertata. Questa misura ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, nei comuni con più di 250.000 abitanti ed ha ampliato immediatamente la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La richiesta del SIA poteva essere fatta dalle famiglie aventi ISEE inferiore o uguale a tre mila euro, da soggetti non beneficiari di altri trattamenti economici rilevanti, non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati, da soggetti non aventi beni durevoli di valore quali autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda; risultano però esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale. Il nucleo familiare del richiedente per accedere al beneficio, inizialmente, doveva ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti, la valutazione teneva conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, favorendo i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli, età 0- 3, con un genitore solo, con persone gravemente disabili o non autosufficienti. La scala attribuiva un punteggio massimo di 100 punti sulla base di precisi criteri; - Legge di stabilità 2016: tale legge di stabilità ha disegnato una serie di interventi per

il contrasto alla povertà ed ha previsto diversi provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale rivolti anche a beneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta. La legge di stabilità ha previsto:

59

I. La definizione di un Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione;

II. L'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

III. L'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale, SIA;

IV. Lo stanziamento di risorse certe per la Lotta alla povertà e la loro quantificazione per il 2016 e gli anni successivi;

V. Il riordino della normativa in materia di trattamenti assistenziali di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali.

- Estensione del SIA nel 2016: a seguito del decreto del 26 maggio del 2016, questa misura di contrasto alla povertà è stata estesa a tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto indicato dal decreto attuativo del Sia nelle grandi città, i requisiti del nucleo familiare richiedente sono stati ampliati: sono state infatti considerate, oltre alla presenza di un figlio minorenne, anche la presenza di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata, mentre non è stato più considerato requisito di accesso, come in precedenza, la presenza, nel nucleo familiari di disoccupati (fra questi almeno uno di essi doveva aver svolto attività lavorativa continuativa per un minimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA). I requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare sono rimasti quasi identici a quelli previsti dal decreto del 2013 ma si è specificato che contemporaneamente al SIA non si può beneficiare degli ulteriori strumenti di sostegno al reddito per disoccupati;

- Ulteriore ampliamento del SIA nel 2017: i criteri di accesso al SIA sono stati ulteriormente ampliati dal decreto 16 marzo 2017, le principali novità rispetto al decreto del 26 maggio 2016 sono tre:

I. Abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno da 45 a 25 punti: potranno pertanto accedere al beneficio le famiglie in cui sia presente almeno un figlio

60 minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo e che abbiano un ISEE fino a 3mila euro. Nell'ampliamento saranno inclusi anche coloro che hanno già presentato domanda per il Sia, e ne erano rimasti esclusi per il mancato raggiungimento dei 45 punti necessari;

II. Ulteriore incremento di 80 euro per le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni;

III. Nel caso di persona non autosufficiente presente nel nucleo familiare, innalzamento da 600 a 900 euro mensili della soglia riferita al valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

- Legge di bilancio 2017: tale legge di bilancio ha rifinanziato il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con un incremento a regime di 150 milioni di euro, in seguito è stata ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione (ASDI); la Sezione II della legge di bilancio 2017 ha poi incrementato di 500 milioni la dotazione del Fondo per ciascun anno del biennio 2017-2018.

- Legge 33/2017: è una legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni ed al sistema degli interventi e dei servizi sociali, essa ha delegato il governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

I. L'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

II. Il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

61 III. Il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000; IV. Inoltre, per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione

delle prestazioni, è stato previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Vengono anche attribuite, al medesimo Ministero, delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale; per questo il Ministero del lavoro, anche avvalendosi del citato organismo, è incaricato di effettuare un monitoraggio sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet.

- Reddito di Inclusione (Rei): il decreto legislativo del 15 settembre 2017 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, il Rei costituisce il livello essenziale delle prestazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il Rei è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, al contrario non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Il Rei poteva essere richiesto dai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni; è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi ed infine è necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di diversi requisiti economici e requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione.

62 - Legge di bilancio 2018: per effetto della legge di bilancio 2018, la platea dei beneficiari del Rei è stata estesa ed è stato incrementato il beneficio economico collegato alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con questa legge di bilancio sono stati resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al Rei, più in particolare, è stato soppresso il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione del componente di età pari o superiore a 55 anni. Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del Rei è stata ulteriormente estesa in quanto sono stati eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al Rei, in seguito, da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cittadinanza e soggiorno e di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 147/2017, l'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono stati resi possibili da un maggiore impegno finanziario.

- Fondo povertà 2018: la dotazione del Fondo povertà nel 2018 è pari a 2.059 milioni di euro ripartiti nel seguente modo: 1.747 milioni per l'erogazione componente economica del Rei e 297 milioni per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per l'erogazione del Rei, comprensivi di una quota di 20 milioni riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

- Reddito di cittadinanza: con decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 è stata introdotta come misura di contrasto alla povertà il reddito di cittadinanza (RdC), è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (Pdc). Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza, esso è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel

63 caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, quest’ultimo sostituisce il Patto per il lavoro. Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

64

Documenti correlati