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Il processo di mediazione familiare ricomprende tre fasi: iniziale, centrale e finale. La fase centrale è quella caratterizzata da conflitti e incertezze. Infatti, un primo compito affidato al mediatore è quello di rendere l’inizio e la fine del processo di

mediazione il più chiaro possibile, così da poter creare nelle parti una certa consapevolezza relativa al progredire del processo che andranno ad affrontare. Le varie fasi del processo sono di solito precedute da una fase preliminare diretta alla valutazione dei casi mediabili e, dove previsto, da una fase di c.d. pre- mediazione.

Tutti i modelli di mediazione familiare prevedono una fase di valutazione prima di procedere a sostenere la negoziazione degli accordi. La c.d. fase di valutazione dei casi mediabili si realizza su un colloquio introduttivo che può essere svolto congiuntamente o individualmente e che non è considerato, generalmente, parte integrante del vero processo di mediazione familiare. Costituisce un momento preliminare al processo stesso con il fine di chiarire alle parti i principi, i costi e la durata del procedimento. In questa fase preliminare il mediatore valuta se la mediazione in quel caso specifico può risultare utile, evitando così di intraprendere un percorso privo di buone prospettive. La non proseguibilità del percorso di mediazione può essere determinata dalla stessa coppia, che richiede l’interruzione, oppure dal mediatore, qualora valuti la non mediabilità del caso specifico a causa di condizioni personali, relazionali e contestuali che rendono impossibile il buon esito della mediazione.

Qualora il colloquio preliminare di valutazione dia esito positivo ma la coppia non sia pronta a intraprendere un percorso mediativo nell’immediato, in alcuni modelli di mediazione è prevista una fase di pre-mediazione dove il mediatore prepara le parti al percorso che stanno per iniziare.

Nel caso in cui le parti siano consenzienti al processo di mediazione, il mediatore legge e fa firmare alle parti un Accordo di rapporto professionale, il quale contiene, oltre al costo, la durata e l’oggetto dell’intervento, anche un elenco dei problemi da risolvere nonché l’impegno comune a rispettare il riserbo in merito a quanto è stato detto nel corso delle sedute e a coinvolgere in mediazione, se necessario, figli, parenti prossimi e operatori giuridici, psico-sociali o altri professionisti. Il percorso mediativo prevede da un minimo di due sedute fino ad arrivare a tante sedute quante siano necessarie per l’individuazione della soluzione, e comunque in base a quelle previste dal modello prescelto o dal centro

di mediazione a cui ci si rivolge193. La durata della mediazione è rimessa alla valutazione congiunta del mediatore e delle parti, ma si concede una vasta elasticità. È importante, però, che il mediatore chiarisca fin dall’inizio la portata limitata nel tempo del percorso, così da evidenziare come quella della mediazione sia l’unica opportunità unica e limitata, oltre la quale si avrà la decisione di un giudice, che non è ovvio proceda nel miglior interesse di entrambe le parti.

Una volta che si è compiuto positivamente il processo di mediazione familiare, dove le parti dimostrano di poter e voler raggiungere una soluzione unanime del conflitto, la mediazione si indirizza verso la sua conclusione194.

Gli accordi conseguiti dalle parti in sede negoziale e le loro decisioni in merito ai rispettivi comportamenti da assumere in futuro saranno formalizzati in un documento detto “preliminare di accordo”, cioè una scrittura privata da redigere in forma chiara e comprensibile che diventerà un vero e proprio progetto esecutivo. Una volta redatto, il documento verrà consegnato a ciascun partecipante in modo da poterlo rileggerlo e mostrarlo ai rispettivi legali, eventualmente ritoccato con nuove proposte, per poi riconsegnarlo nella seduta successiva. Si procederà alla firma dell’accordo, in modo tale che gli avvocati delle parti possano inserirlo nei documenti legali formali che verranno consegnati presso il tribunale competente. L’accordo raggiunto dalle parti all’esito dell’invito rivolto dal giudice, ai sensi dell’art. 337 octies c.c., può essere totale o parziale, a seconda che questo riguardi tutti o alcuni dei punti controversi della vicenda che ha determinato il ricorso giudiziale. In caso di accordo parziale, il giudice dovrà prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori in tema di affidamento, mantenimento e potestà, trasferendoli, se non sono contrari all’interesse dei figli, nei suoi provvedimenti ai sensi dell’art. 337 ter, comma 2°, c.c.195. Nel caso in cui le parti siano pervenute ad

193 Il centro GeA di Milano, ad esempio, prevede fino ad un massimo di dodici incontri (www.associazionegea.it).

194 V. Di Gregorio, La mediazione familiare nel diritto di famiglia riformato, cit., pag. 630. 195 Art. 337 ter c.c., 2° comma: Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice

un accordo) su tutti i punti della mediazione, l’accordo che ne deriva consiste in una proposta di separazione consensuale, o nel testo di una domanda congiunta, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, la presentazione della stessa “proposta” al giudice permetterà alle parti di ottenere l’omologazione dell’accordo congiunto in mediazione.

Il giudice valuterà l’idoneità dell’accordo, garantendo un controllo sulla meritevolezza degli interessi disciplinati dalle parti, con particolare attenzione alla tutela dei figli, in particolar modo se minori e nel rispetto dei criteri di congruità e ragionevolezza delle decisioni concordate.

La separazione contenziosa, dopo l’avvenuta omologazione da parte del giudice, sarà trasformata in separazione consensuale. Il procedimento, dopo la mediazione, deve comunque in ogni caso concludersi nella sede processuale196.