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Profili di criticità della proposta ricostruttiva della Corte Costituzionale

Nella serie di pronunce qui analizzate emerge l’impressione di una riconduzione forzata della previdenza complementare nel sistema delineato dal comma 2 dell’art. 38 Cost., volta a garantire un’integrazione non solo - e non tanto - sul piano delle prestazioni, ma anche su quello delle funzioni tra previdenza pubblica e previdenza privata, come rimedio alla situazione di grave crisi finanziaria che aveva colpito il sistema pubblico di base 71

Ciò sul presupposto di una coincidenza delle finalità perseguite tra forme pensionistiche private e regime pubblico che finisce per sopprimere l’idea di una previdenza complementare che sia espressione di autonomia privata (tesa alla soddisfazione di interessi meramente privati),

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posta in essere dalla necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza ancora pendenti”.

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G. Zampini, op. ult. cit., pag. 232-233.

40 identificando quest’ultima come propagine di un sistema unitario volto al perseguimento di funzioni pubbliche.

La chiamata della previdenza privata a concorrere al finanziamento della previdenza pubblica da un lato, e il condizionamento, sul piano delle prestazioni, alle esigenze di quest’ultima, dall’altro, manifestano infatti chiaramente la volontà di asservire la prima alla seconda, nell’obiettivo di garantire la tenuta finanziaria del sistema, superando i limiti - che diversamente dovrebbero imporsi - della garanzia di libertà di cui all’art 38, comma 5 Cost. e di autonomia collettiva di cui all’art 39 Cost.72

La funzionalizzazione della previdenza complementare a quella pubblica, secondo quella dottrina che la Corte Costituzionale mostrò di seguire nelle pronunce relative alle questioni di cui si tratta, “non poteva che pagarsi con la libertà, risultando pacifico che il riconoscimento della finalità pubblicistica imponeva l’identificazione di un modello legale di riferimento e la sua sostanziale inderogabilità”

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Tale ragione, nella vicenda della contribuzione di solidarietà traspare chiaramente anche dal costante richiamo, nelle motivazioni delle sentenze, al necessario sacrificio di “redditi medio-alti”, ritenuto necessario per “integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente più deboli”

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Detto richiamo in particolare, rende infatti manifesto l’obiettivo di evitare il venir meno dei flussi contributivi alla previdenza pubblica, rendendo socialmente accettabile l’arretramento dei livelli di tutela garantiti dal sistema previdenziale pubblico, così come riformato attraverso l’utilizzo vincolato di una parte del risparmio privato

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72 G. Proia, La Corte Costituzionale e la previdenza complementare, in Arg. Dir. Lav., 1995, II, pag. 173 e ss.

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73 In tal senso R. Pessi, La collocazione funzionale delle recenti innovazioni legislative in

materia di previdenza complementare nel modello italiano di sicurezza sociale, in G.

Ferraro, op. ult. cit. , pag. 53 e seg.

74 M. Persiani, op. ult. cit., pag.216.

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G. Proia, “Aspetti irrisolti del problema dei rapporti tra previdenza pubblica e

41 A ben vedere però il processo di avvicinamento tra i due sistemi pensionistici – quello pubblico e quello privato - avviato con la riforma “Amato” e confermato con la disciplina successiva, non pare potersi configurare come elemento di per sé idoneo e sufficiente a sostenere la complementarietà non solo di prestazioni, ma anche di funzioni sostenuta dalla Corte Costituzionale con la teoria della funzionalizzazione della previdenza complementare alla previdenza di base. La previdenza complementare, infatti, seppur chiamata ad operare a sostegno della previdenza pubblica, non sembra condividere, allo stato, la funzione che è caratteristica di quest’ultima.

Essa, infatti, è destinata all’esclusivo perseguimento di interessi privati, individuali e collettivi e, fintanto che l’adesione alla stessa sarà rimessa alla libera scelta individuale (art. 3, comma 4, D.lgs n. 124/1993), non potrà dirsi rispettata la funzione di concorso alla realizzazione dell’adeguatezza della prestazione sociale e di sollievo da situazioni di bisogno socialmente rilevanti, di cui all’art 38, comma 2, Cost..

Caratteristica essenziale della tutela prevista dall’art 38, comma 2 Cost. è infatti quella di operare in modo necessario e non facoltativo, data l’attinenza dei diritti in essa previsti con bisogni e valori fondamentali della persona umana, non riconducibili alla libera disponibilità del singolo.

La complementarietà attribuita alla previdenza privata da parte del legislatore non potrà quindi essere intesa se non come mera complementarietà di prestazioni, almeno fino a quando la stessa non venga chiamata ad operare indipendentemente dal consenso del soggetto interessato e nei confronti della generalità dei lavoratori. Solo allora potrà correttamente individuarsi nel comma 2° dell’art 38 Cost. il suo fondamento costituzionale.

Pare così condivisibile l’opinione di chi ha individuato nel processo di funzionalizzazione della previdenza complementare alla previdenza pubblica (realizzato dal legislatore con le riforme pensionistiche degli anni ’90 e avallato dalla Corte Costituzionale con una serie di pronunce

42 espressive di un indirizzo compatto e finora sempre ribadito), il risultato di una scelta politica di carattere contingente, tesa a soddisfare esigenze di tipo transitorio, identificabili nella necessità di compensare la diminuita effettività della tutela previdenziale pubblica, e come tali estranee alla logica del complessivo sistema previdenziale disegnato dal legislatore costituzionale76

Ma, secondo le previsioni di tale dottrina, proprio il carattere transitorio della premessa giustificativa dell’istituzione di un legame funzionale tra previdenza pubblica e previdenza complementare, avrebbe, con l’evoluzione stessa del sistema di previdenza complementare e più in generale

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In tal senso, col tempo, sarebbe venuta meno l’esigenza di una disciplina legislativa che condizioni alla previdenza pubblica quella privata in termini di finanziamento e prestazioni e quest’ultima sarebbe tornata ad essere necessariamente libera, nonché assoluta prerogativa dell’autonomia collettiva.

del sistema di Welfare, man mano fatto perdere attendibilità a tale prospettazione ricostruttiva .

Venuto quindi meno il fondamento sul quale l’impostazione della Corte Costituzionale si collocava, immancabilmente questa avrebbe dovuto essere rivista.

1.3.5 La “funzionalizzazione” della previdenza complementare nella

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