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III. Alcune delle principali politiche di intervento nei paesi di arrivo per

III.3. I progetti

Secondo il Position Paper “Vittime di tratta e richiedenti/ titolari di protezione internazionale” stilato a Roma nell’ottobre del 2015 nell’ambito del Progetto “NO TRATTA”, la tratta degli esseri umani rappresenta un processo complesso in cui “i trafficanti, specialisti della logistica in grado di trasportare individui attraverso vaste distanze, si avvalgono di una intricata rete di connivenze che coinvolge, tra le varie figure, mediatori, pubblici ufficiali corrotti, personale diplomatico, agenzie di impiego, smugglers, proprietari di appartamenti o hotel, ‘caporali’ e datori di lavoro.”101

Dunque la tratta di esseri umani si configura come un fenomeno dinamico e non certo statico, in quanto è soggetto a dei mutamenti che concernono in primo luogo la sua struttura, ma anche le persone che subiscono gravi danni in quanto si trovano in una condizione di tratta e di conseguenza le strategie di intervento per contrastare tale fenomeno.

In particolare nel corso degli anni si sono sviluppate dei nuovi tipi di tratta e di sfruttamento.

Più specificatamente quest’ultimi hanno lo scopo creare degli esercizi illeciti come ad esempio il commercio di merci falsificate.

In aggiunta ci sono anche degli episodi di persone che subiscono dei gravi danni a causa del fatto che si trovano in una situazione che è caratterizzata dalla compresenza di più tipi di sfruttamento, oltre alle forme di sfruttamento relative al lavoro, che sono connesse alle organizzazioni criminali internazionali.

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101. NO TRATTA, “Position paper vittime di tratta e richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale,” Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Affari Interni – Programma “Prevenzione e lotta contro la criminalità”. Roma, (Ottobre 2015), 13, http://www.cittalia.it/.

In particolare “accanto al modello della grande organizzazione criminale transnazionale si riscontra spesso un modello più di tipo ‘familistico’, ovvero costituito da parenti, vicini di casa o pseudo fidanzati, o una rete caratterizzata dalla presenza di singoli individui o piccoli gruppi flessibili che spesso agiscono come facilitatori fornendo (occasionalmente o regolarmente) i loro servizi, in prossimità con la criminalità locale.”102

Quindi oltre alla forma di sfruttamento per mano delle organizzazioni criminali in cui la figura del trafficante svolge un ruolo centrale, in modo specifico nella fase di reclutamento e di spostamento dei migranti non regolari dal paese di origine a quello di arrivo al fine di inserirli nel meccanismo della tratta di esseri umani servendosi della complicità di altri soggetti, esiste un altro tipo di organizzazione criminale che sa utilizzare vantaggiosamente i legami di amicizia e di tipo familiare con l’obiettivo di conseguire il medesimo scopo.

Per quanto concerne le attività di tipo preventivo è necessario mettere in evidenza che non è stato inserito nel quadro normativo il dovere di sviluppare delle campagne di sensibilizzazione, né sono state incentivate delle attività di indagine, di collegamento e soprattutto di genere preventivo con gli altri stati non europei.

In particolare nell’ordinamento italiano il D.lgs. 24/14 di recepimento della Direttiva UE 36/11, nonostante abbia stabilito delle importanti norme in materia dell’assistenza rivolta alle vittime delle tratta degli esseri umani e riguardo alle strategie volte ad intervenire in tale settore, la sua portata è stata elusa, poiché non sono state accettate diverse segnalazioni incluse nella norma.

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102. Ibid.

Inoltre un ulteriore aspetto fondamentale che riguarda le attività di tipo preventivo rispetto al fenomeno della tratta degli esseri umani è il dovere di informare sui loro diritti le persone che sono vittime di tale processo.

In particolare “ponendo al centro il ‘percorso di vittimizzazione’, è possibile distinguere tra coloro che sono stati oggetto di vittimizzazione già nel paese di provenienza e che ricorrono alla domanda di protezione per evitare l’espulsione, e coloro che cadono nei circuiti del grave sfruttamento dopo aver ottenuto un titolo di soggiorno afferente alla protezione internazionale perché fuori dai percorsi di integrazione previsti e privi di una rete alternativa di sostegno.”103

Più specificatamente le persone che fanno parte del primo gruppo possono essere coscienti del fatto che una volta giunte nel paese di transito e poi in quello di arrivo saranno vittime della tratta di esseri umani, oppure possono non essere informate su ciò che li aspetta.

Ciononostante anche se le persone possono essere informate su quello che li accadrà, ossia di essere vittime della tratta di esseri umani, non possono essere a conoscenza dell’elevato livello di sfruttamento a cui saranno sottoposte.

In più la legislazione dell’Italia ha interamente tralasciato il recepimento dell’art.6, comma 2, della Direttiva 2009/52/UE, il quale introduce l’obbligo di informazione nei seguenti termini: “sistematicamente e oggettivamente i cittadini di paesi terzi circa i loro diritti ai sensi del presente paragrafo e dell’art.13 prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio”.104

Perciò nello stato italiano l’obbligo di informazione non è contemplato nel quadro generale delle azioni di tipo istituzionale.

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103. Ibid., 14. 104. Ibid.

In particolare ciò è evidente nella “assenza di dotazione agli ispettori di vigilanza di moduli informativi plurilingue e alla mancata indicazione di tali informazioni persino nei provvedimenti ‘prestampati’ di espulsione (normalmente recanti la traduzione nelle sole lingue c.d. ‘veicolari’).”105

Quindi sono state messe a punto delle proposte al fine di favorire la prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, che sono le seguenti: “promuovere, a livello europeo e nazionale, predisponendo adeguate risorse finanziarie, campagne di

sensibilizzazione, anche in collaborazione con i paesi terzi/paesi d’origine.”106 Inoltre “promuovere, a livello europeo e nazionale, predisponendo adeguate risorse

finanziarie, progetti di ricerca e progetti-azione che contribuiscano ad approfondire la tematica, a sensibilizzare e a realizzare interventi sperimentali in ciascun paese (in particolare relativamente alla presa in carico delle vittime di tratta richiedenti/titolari di protezione internazionale), affinché le buone prassi possano essere valorizzate e messe a sistema.”107

In più fornire delle informazioni sulla forma di sfruttamento alle persone che possono essere e che sono vittime della tratta degli esseri umani sia nei posti in cui gli individui partono sia in quelli in cui le persone vengono reclutate.

In particolare tali informazioni dovrebbero essere fornite dai mediatori culturali che hanno ricevuto un’adeguata formazione in materia di tratta, o da persone connazionali che sono state vittime della tratta di esseri umani.

Infine cambiare la normativa presente in Italia al fine di recepire l’art.6 comma 2, della Direttiva UE 2009/52, riguardante il dovere di informare in modo costante e obiettivo i cittadini dei paesi non europei sui diritti di cui godono in tale ambito.

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105. Ibid. 106. Ibid. 107. Ibid., 14-15.

In particolare anche il PNA deve includere delle disposizioni che prevedono l’obbligo di informazione, in modo specifico tenendo in considerazione l’art.11 della direttiva che riguarda il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, ossia l’ex art.18 D.Lgs. 286/98, e il diritto di domandare la protezione internazionale e a richiedere informazioni sulle attività di assistenza e di tutela.

Più specificatamente è necessario “introdurre specifiche indicazioni volte a garantire tali informazioni in specifici luoghi e contesti, quali i centri di prima accoglienza, Hub, Cas, i centri Sprar e i presidi sanitari, nonché gli stessi sportelli di drop in e di ascolto dei progetti art.18 e, non da ultimi, Forze dell’ordine, servizi ispettivi e sindacati (soprattutto in merito allo sfruttamento lavorativo). Si raccomanda che tali attori e contesti si dotino altresì di moduli informativi plurilingue.”108

Per quanto riguarda l’azione di assistenza e di tutela rivolta alle vittime della tratta degli esseri umani, è necessario sottolineare l’importanza di un “rafforzamento del sistema di protezione delle vittime che tenga conto del genere (donne, uomini e transgender) e con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, maggiormente soggette al rischio di di re-trafficking.”109

In particolare i provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone che sono vittime della tratta di esseri umani contemplano sia l’erogazione di servizi che hanno lo scopo di soddisfare i bisogni essenziali degli individui, come ad esempio la fornitura degli alimenti, sia i servizi che hanno l’obiettivo di esaudire le esigenze che sono connesse ai diritti che sono riconosciuti alle persone, come ad esempio il servizio di assistenza legale.

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108. Ibid., 15. 109. Ibid., 31.

Inoltre i soggetti minorenni che sono vittime della tratta degli esseri umani non subiscono solo dei gravi danni in quanto sono inseriti in tale sistema di sfruttamento, ma anche perché sono oggetto di altri tipi di tratta, in modo specifico quella a scopo di accattonaggio e quella che ha come fine lo sfruttamento di tipo sessuale.

In particolare “i minori sfruttati per accattonaggio spesso vivono in posti fatiscenti con pseudo familiari, non frequentano la scuola e, in alcuni casi, per avere un pasto caldo e un letto dove dormire, specie nei mesi invernali, sono costretti alla prostituzione.”110 Per quanto concerne l’ambito normativo il Decreto di recepimento della Direttiva 36/11, ossia il D.lgs. 24/14, trascura il richiamo della Direttiva relativo alla protezione dei soggetti minori che sono vittime della tratta di esseri umani sia nel corso delle indagini che nei procedimenti penali, rivolgendo l’attenzione al comma n.2 dell’art.4, il quale concerne i dispositivi mediante i quali si decide l’età dei minori non accompagnati che sono vittime della tratta di esseri umani se ci sono dubbi motivati. In particolare è fondamentale che il processo attraverso cui si cerca di stabilire l’età del soggetto minorenne riguardi contemporaneamente più campi di studio, e che sia diretto da individui che hanno acquisito delle competenze nel settore, adottando dei procedimenti che prendono in considerazione il paese in cui è nato il minore o da cui proviene la sua famiglia.

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110. Ibid.

Dunque le proposte per la tutela e l’assistenza delle vittime della tratta degli esseri umani sono le seguenti: “introdurre nella normativa italiana la previsione, presente nelle Direttive Europee e nella Convenzione di Varsavia, del c.d. ‘periodo di riflessione’, che consenta alle potenziali vittime di tratta di riprendersi e sottrarsi realmente ai propri sfruttatori senza che in tale periodo possa essere disposta o eseguita alcuna misura di allontanamento;”111

Inoltre contemplare degli iter finalizzati alla protezione a al sostegno delle persone che sono vittime della tratta degli esseri umani.

In più determinare un iter dedicato in modo particolare agli individui minorenni che sono vittime della tratta degli esseri umani e che sono coinvolti in occupazioni illegali e che comprendono un’azione di sostegno nei confronti di tali vittime che avviene in tempi rapidi, al fine di far uscire con immediatezza queste vittime dal sistema di sfruttamento.

In aggiunta assicurare agli individui minorenni che sono vittime della tratta degli esseri umani l’assolvimento del dovere di informazione nei loro confronti, e che è relativo agli iter di protezione e di accoglienza, ai sensi del D.lgs. 24/14.

Infine “organizzare interventi immediati delle forze di polizia e degli uffici comunali preposti nel caso di segnalazione di potenziali vittime di tratta minorenni presenti nello sfruttamento sessuale.”112

Dunque tali proposte mettono in evidenza il fatto che è importante che il meccanismo di tutela delle vittime della tratta degli esseri umani sia conforme rispetto alle diverse tipologie delle persone che sono subiscono gravi danni a causa di tale fenomeno.

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111. Ibid., 32. 112. Ibid.

Il report “La tutela delle vittime della tratta e del grave sfruttamento: il punto della situazione oggi in Italia”, costituito nel 2015 nell’ambito del Progetto “Look out (Observatory for the protection of victims of trafficking)”, e promosso dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione), fornisce gli esiti di un monitoraggio di tipo operativo.

In particolare il progetto si prefiggeva tre obiettivi principali: il primo obiettivo era quello “di creare un Osservatorio operativo che consentisse di avere un quadro reale e aggiornato con riferimento alla effettiva tutela che le vittime della tratta e del grave sfruttamento ricevono effettivamente in Italia, verificando se il nostro Stato ottempera o meno agli obblighi imposti sotto questo profilo dalla normativa internazionale ed europea.”113

Il secondo obiettivo consisteva nel favorire l’accesso delle vittime della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento all’iter giudiziario e il riconoscimento dei diritti di cui godono in tale ambito, attraverso un’azione di tutela di questi diritti sia nei processi penali sia nei processi al fine della consegna del permesso di soggiorno. Da ultimo il terzo obiettivo contemplava l’agevolazione del riconoscimento dei diritti delle persone che sono vittime della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento mediante un’azione di sostegno e di sollecitazione delle istituzioni, affinché si potessero ottemperare i doveri a carico del Governo nel momento in cui recepiva le Direttive dell’UE, oltre all’inserimento di leggi che avevano l’obiettivo di agevolare la realizzazione delle Direttive dell’UE e l’adempimento dei doveri sopranazionali.

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113. ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), “La tutela delle vittime della tratta e del grave sfruttamento: il punto della situazione oggi in Italia,” report realizzato nell’ambito del Progetto “Look out” (Observatory for the protection of victims of trafficking), con il supporto di Open Society Foundation, (2015), 4, http://www.asgi.it/.

In particolare per quanto riguarda le attività di monitoraggio che si sono verificate dal mese di gennaio 2014 al mese di marzo 2015, avevano l’obiettivo di realizzare un controllo sistematico sulla esatta attuazione della legislazione sulla protezione delle vittime della tratta degli esseri umani e di giungere ad una spiegazione del fenomeno che fosse conforme con la normativa internazionale e con le Direttive dell’UE.

In più questa attività di monitoraggio è stata realizzata attraverso i seguenti metodi: la “somministrazione di questionari ed interviste a enti del pubblico e del privato sociale che offrono tutela e assistenza alle vittime di tratta e dunque in particolare che realizzano programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98 e dell’art. 13 L. 228/03, ad avvocati e consulenti legali particolarmente esperti in materia, a Procuratori della Repubblica (Procura ordinaria e DDA) e funzionari di Uffici Immigrazione di questure afferenti ad alcune zone ritenute particolarmente interessate dal fenomeno.”114

La richiesta e la raccolta di segnalazioni rispetto a alcune spiegazioni e attuazioni non lecite rispetto alla normativa in vigore, in quanto non sono confacenti alla propria logica, oppure non sono coerenti rispetto alle leggi internazionali e dell’UE, alle diverse associazioni presenti nella società, alle reti che si occupano della protezione e del sostegno delle vittime della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento, e agli esperti del settore legale in modo specifico ai membri dell’ASGI che sono distribuiti all’interno del paese.

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114. Ibid., 5.

Infine attraverso i “focus groups in alcune realtà particolarmente toccate dal fenomeno del grave sfruttamento lavorativo (a cura dell’ Avv. Anna Brambilla), in particolare a Foggia e Rosarno, dove si sono svolti incontri sul tema del grave sfruttamento lavorativo con alcuni operatori, attivisti e avvocati che operano per la tutela dei diritti dei lavoratori migranti della zona. L’incontro di Foggia è stato realizzato a latere del convegno organizzato da ASGI, Magistratura Democratica, Università di Foggia e Avvocati di strada nel febbraio 2014 ‘Contrastare lo sfruttamento: politiche e diritti del lavoro migrante in Puglia e in Italia”.115

In più sono state realizzate delle riunioni con dei lavoratori originari del Bengala, che si trovavano in una situazione di sfruttamento all’interno di certe fabbriche di modeste dimensioni nel ramo del confezionamento tessile presso Sant’Antimo, coinvolgendoli in un’attività di assistenza legale con la cooperazione dell’ “Associazione 3 febbraio”, la quale ha condotto qualcuno di tali lavoratori a denunciare i propri capi.

In aggiunta si è svolta un’attività di monitoraggio su certe aree considerate rilevanti e che sono le seguenti: “la Regione Piemonte con particolare riferimento alla Provincia di Torino (analisi a cura dell’Avv. Enrica Casetta); la Regione Campania, con particolare riferimento alle Province di Napoli e Caserta (analisi a cura dell’Avv. Amarilda Lici); la Regione Puglia, con particolare riferimento alle Provincie di Bari, Lecce e Foggia (analisi a cura dell’Avv. Dario Belluccio); la regione Lombardia con particolare riferimento alle Provincie di Milano e Brescia (analisi a cura dell’Avv. Alessandro Zucca e dell’ Avv. Anna Brambilla).”116

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115. Ibid. 116. Ibid., 6.

Inoltre si è realizzata un’attività di monitoraggio relativa al Governo rispetto alle azioni di tipo legislativo alle strategie da adottare al fine di combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani.

In particolare riguardo al “profilo dell’adempimento degli obblighi imposti a livello europeo e delle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali e dagli esperti afferenti agli organismi internazionali (GRETA, special rapporteur sulla tratta OCSE, special rapporteur sulla tratta ONU e Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo – LIBE), con conseguente invio di rapporti sullo stato dell’arte relativamente alla legislazione italiana e la coerenza di questa con la normativa internazionale.”117

Infine si sono svolte altre attività di monitoraggio riguardanti i Protocolli d’intesa presenti sulle diverse aree sul fenomeno della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento, il complesso delle norme giuridiche vigenti su tale argomento ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98, e la stampa relativamente alle informazioni di cronaca riguardo al fenomeno della tratta degli esseri umani e al grave sfruttamento.

Per quanto concerne le azioni al fine di favorire l’accesso all’iter giudiziario e la protezione delle vittime della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento, e in modo specifico l’azione di sostegno, è stata condotta un’ analisi delle difficoltà della legislazione italiana riguardo alla protezione delle vittime della tratta degli esseri umani sulla base del recepimento delle due Direttive dell’UE, ossia rispettivamente la Direttiva UE 2009/52 e la Direttiva UE 2011/36, e di conseguenza una sollecitazione verso il Governo volta al conseguimento dei doveri sovranazionali e dell’UE.

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117. Ibid.

In più tale azione di sostegno nei confronti delle persone che sono vittime del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento è importante in quanto consente di avviare un processo di riorganizzazione dell’organismo che opera al fine di combattere tale fenomeno a livello nazionale, in quanto manca la figura di un soggetto nazionale di riferimento e che è necessario identificare ai sensi del D.Lgs. 24/14, all’interno del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare sono state mosse delle critiche rispetto al D.Lgs. 24/14, in seguito al decreto di recepimento della Direttiva UE 2011/36, in cui si sottolineavano i difetti di tale azione di sostegno dal punto di vista legislativo e l’esigenza di mettere a punto le prescrizioni contenute nella Direttiva.

Più specificatamente “l’azione di pressione politica è stata portata avanti in rete con tutte le principali organizzazioni della società civile impegnate sul tema della tratta (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Coordinamento Caritas e Piattaforma Nazionale anti-tratta).”118

Inoltre ci sono state delle riunioni a cui hanno partecipato i rappresentanti del Governo per alimentare e riprendere il dialogo sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e anche per sottolineare le principali questioni sulla strategia da adottare per affrontare tale fenomeno, oltre che per evidenziare il modo inadeguato in cui sono state recepite le Direttive dell’UE e in particolare in riferimento al D.Lgs. 109/12 rispetto alla Direttiva UE 2009/52 e al D.Lgs. 24/14 per quel che concerne la Direttiva UE 2011/36.

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118. Ibid., 7.

Oltre a ciò si è dato avvio ad una petizione nei confronti del Governo insieme al sistema che a livello nazionale si occupa di affrontare il fenomeno della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento, allo scopo di predisporre l’assegnazione delle risorse utili alle istituzioni dotate di personalità giuridica e che sono impegnate nella realizzazione di piani di sostegno e di inserimento sociale.

In particolare per quanto riguarda il piano internazionale sono state realizzate delle riunioni insieme a dei delegati appartenenti a degli enti sopranazionali che si occupano di controllare l’adempimento dei doveri sopranazionali da parte dello stato italiano. Più specificatamente tali incontri sono stati i seguenti: “a luglio 2014 si è realizzato un incontro con il gruppo di esperti sull’azione contro la tratta del Consiglio d’Europa (GRETA), al quale è stato consegnato un rapporto relativo allo stato dell’arte rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 2005; in seguito alla visita in Italia il GRETA ha pubblicato un ‘report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against trafficking of human beings in Italy’, recependo anche le osservazioni di ASGI e rilevando i limiti della normativa