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5. L A GRAVITÀ DEL FATTO : UN PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON

5.1. Segue: il rischio di duplicazioni risarcitorie Casistica

5.1.6. A proposito di risarcimenti ‘esemplari’

Parlando di risarcimenti esemplari a seguito reati efferati e violenti, la mente rimbalza subito ad un vecchio processo, passato alla storia con il nome di “Processo per stupro”152. Esemplari, davvero, le parole dell’Avvocato Lagostena Bassi, difensore della parte civile in quel processo penale:

«La parte civile chiederà una lira simbolica di risarcimento di danni, perché il danno

subito da una ragazza violentata è incommensurabile e non si può risarcire con una mazzetta, e la somma di giustizia che la Presidenza riterrà opportuna, da devolvere al centro contro la violenza nei confronti della donna».

Il rifiuto della proposta di risarcimento depositata in giudizio dalla difesa – pari a due milioni di Lire – fu motivata nei seguenti termini:

152 “Processo per stupro” è un film del 1979 diretto da Loredana Dordi. Fu il primo documentario

su un processo per stupro mandato in onda dalla RAI. Ebbe una vastissima eco nell'opinione pubblica relativamente al dibattito sulla legge contro la violenza sessuale. All'inizio del processo la cifra di due milioni di lire venne depositata in aula dagli avvocati difensori degli imputati in qualità di risarcimento danni. La vittima, invece, respingendo l’offerta depositata, chiese 1 lira come risarcimento simbolico: l'avvocata Lagostena Bassi definì l'offerta di due milioni «una mazzetta gettata sul tavolo».

«Noi donne riteniamo estremamente offensiva questa prassi, instaurata, di portare la mazzetta,

scusatemi il termine, mazzetta, posata, se anche non gettata, nel tavolo dei Giudici. È

incommensurabile il danno che una donna subisce per una violenza carnale»153.

Memorabile, e financo commovente, infine, l’arringa dell’Avvocato, che si riporta in estratto:

«Presidente, Giudici,

credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa: perché noi donne siamo presenti a questo processo. […] Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non c'interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia, come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei Tribunali, e attraverso ciò che avviene nelle aule dei Tribunali, si modifichi quella che è la concezione socio-culturale del nostro Paese, si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto: noi donne abbiamo deciso

[…] di chiedere giustizia. Questa è la nostra richiesta»154.

Parole esemplari, che rievocano gli scritti di un grande maestro della responsabilità civile, il Professor Giovanni Bonilini155.

Rimanendo in tema di risarcimenti esemplari, ha suscitato scalpore una recentissima decisione – a dir poco sorprendente – del Giudice (rectius, della Giudice156) dell’Udienza

Preliminare del Tribunale di Roma157. Chiamata a risarcire il danno civilistico subìto da una

ragazza minorenne che si prostituiva, la Giudice, ampiamente motivando la sua scelta158, ha ritenuto di non dover liquidare il danno non patrimoniale per equivalente, bensì in forma

specifica, leggendo in udienza un dispositivo che sarà senz’altro destinato a far discutere:

«CONDANNA

153 Avv. Lagostena Bassi Tina, Processo per stupro, RAI, 1979, Stralcio n. 1 da Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=xaTmbLzyWmk&feature=youtu.be.

154 Avv. Tina Lagostena Bassi, arringa, Processo per stupro, RAI, 1979, Stralcio n. 4 da Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=l8Dt95aV6x4.

155 Cfr. BONILINI G.,Il danno non patrimoniale, Milano, Giuffrè, 1983,p. 137.

156 La Dott.ssa Paola di Nicola, attualmente applicata alla Sezione GIP-GUP del Tribunale Penale di

Roma, è nota per le sue battaglie contro la violenza di genere e per aver pubblicato un libro: DI

NICOLA P., La giudice. Una donna in magistratura, Ghena, 2012: cfr. http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/10/24/news/la_giudice_-45221682/ e http://www.ingenere.it/news/prima-persona-contro-la-violenza-paola-di-nicola.

157 G.U.P.ROMA,20 SETTEMBRE5 OTTOBRE 2016, N.266: http://www.penalecontemporaneo.it/,

7 ottobre 2016.

158 Cfr. il paragrafo 4 della già citata sentenza. Circa 20 pagine – su 58 – sono riservate al percorso

L’imputato al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile che liquida equitativamente […] nell’acquisto a suo favore dei seguenti libri e film sulla storia e il pensiero delle donne, di letteratura femminile e sugli studi di genere».

A fondamento di tale decisione, la Giudice pone l’accento sulla peculiarità del danno cagionato alla persona offesa da parte dell’imputato, che ha sfruttato la fragilità adolescenziale e la deprivazione culturale e sociale del contesto in cui ha vissuto la vittima, idonea ad escludere che la mera corresponsione di una somma di denaro, così come richiesta dalla parte civile, sia in grado di perseguire la finalità risarcitoria imposta dall’applicazione dell’art. 185 c.p. La ragazza, infatti, non si è prostituita – quattordicenne – per far fronte ad esigenze economiche o per ragioni di bisogno, né è risultato, dall’istruttoria, che la ragazza si trovasse al momento della celebrazione del processo in una condizione di difficoltà patrimoniale.

Ciò che è emerso, invece, – ed è su questo che è stato posto l’accento da parte del GUP - è che la vittima frequentava una scuola pubblica del centro di Roma e il denaro le serviva semplicemente

«...perché volevamo troppo, mia madre i soldi me li dava ma non tanti quanti ne volevo.... Cioè è difficile per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici».

A parere della Giudice, dunque, il valore del bene violato dal fatto illecito, cioè la dignità e la libertà individuale della vittima – nel caso di specie, alla luce della confessione di avere avuto come principale parametro valoriale e unità di misura il denaro, che costituiva lo strumento necessario al fine di comprare qualsiasi cosa, pur non necessaria, per ottenere il quale la vittima è stata disposta anche a distruggere la propria adolescenza, e probabilmente la propria vita – non è ritenuto monetizzabile da parte dell’Autorità giudiziaria, senza correre il rischio di aggravare e procrastinare, paradossalmente proprio mediante lo strumento risarcitorio che ha finalità compensative della vittima, le conseguenze del reato commesso dall’imputato.

La Giudice, dunque, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali ritiene di imporre un’interpretazione dell’art. 2058 c.c. che non aggravi la posizione della vittima, come avverrebbe con un risarcimento per equivalente, ma restituisca alla vittima la dignità che le è stata violata. Da ciò consegue, di necessità, che una lettura in termini economici della sua dignità verrebbe a trasformarsi nel suo contrario, soprattutto se è proprio il contenuto dell’illecito penale, rappresentato dal reato di prostituzione minorile, ad essere costituito dalla monetizzazione della vittima minorenne da parte dell’imputato.

Un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, accrescerebbe e confermerebbe in Laura la convinzione che, anche per lo Stato, il suo reale valore non è costituito dalla sua unicità e dignità di persona, che in quanto tale non sarebbe monetizzabile e compensabile, ma è, piuttosto, un valore quantificabile solo attraverso il

denaro159: cioè, lo strumento attraverso il quale l’imputato l’ha resa merce, negandole il riconoscimento di essere una persona unica e irripetibile.

A parere della Giudice, dunque, l’unico strumento idoneo a restituire alla vittima la dignità e la libertà perdute, è costituito dalla conoscenza, la quale è in grado di creare nella ragazza adeguate difese rispetto alle storture che hanno generato l’assenza di libertà e l’apparente carenza di alternative della ragazza:

«È nei libri delle donne e sulle donne che l’hanno preceduta e che hanno dovuto

faticosamente guadagnare, come Laura, la loro libertà di scelta e la loro autonomia intellettuale, aldilà delle strade concretamente percorse, che la giovanissima potrà trovare, se lo vorrà, strumenti di conoscenza […]. Attraverso libri e film, la persona offesa di un reato che è stato commesso ai suoi danni proprio in quanto donna e adolescente, priva di strumenti di difesa e di alternative culturali, potrà, con una propria condotta positiva e volontaria, cioè la lettura, appropriarsi, solo se lo riterrà, di quelle storie e di quelle elaborazioni, per servirsene un giorno come grimaldello per esprimere tutta la propria libertà e autonomia di pensiero e di scelta. Anche discostandosene, criticandoli, aggredendoli intellettualmente perché chiudono o aprono orizzonti e prospettive tanti quanti sono i lettori e le lettrici e i loro pensieri o modi di vedere. Si offre alla vittima vulnerabile di un reato tanto grave, non certo un’inammissibile indottrinamento, ma solo uno strumento finalizzato ad un processo di acquisizione di consapevolezza, che pone al vertice la sua dignità umana. La ragazza potrà o meno cogliere e accogliere questa offerta, sentendosi a pieno titolo parte di quella ricchezza culturale che le sue madri intellettuali le hanno regalato, così aprendo la propria vita ad un’esperienza di libertà consapevole che solo la conoscenza le può permettere».

Ogni tentativo di commento a una simile decisione – da parte mia – risulterebbe rozzo e forse inappropriato. Mi limito a constatare che, a fronte di un danno sicuramente grave e oltremodo odioso, avendo il soggetto compiuto atti sessuali con una minorenne a fronte del pagamento di una somma di denaro, la Giudice, con un ragionamento sicuramente ben argomentato – sulla cui opportunità e condivisibilità si rimanda alla sensibilità e al convincimento di ciascuno – forzando in modo dirompente i limiti del proprio potere equitativo, opta per una forma di risarcimento quantomeno insolita in questo genere di casi – in cui siamo abituati ad assistere, come nei casi sopra analizzati, a operazioni di monetizzazione di interessi per definizione incommensurabili – non lasciandosi condizionare dalle caratteristiche del fatto in sé considerato, ma guardando solo

ed esclusivamente, secondo la miglior dottrina, alla riparazione del pregiudizio subìto dalla

vittima degli illeciti, mettendole in mano «l’unico strumento capace di restituire dignità e libertà, nel

caso di specie: la conoscenza».

159 «Come può il denaro proveniente dal Rossi, sotto il profilo della stretta logica, agli occhi dei protagonisti della

vicenda, essere da un lato elemento costituivo della fattispecie penale (il prezzo della prestazione sessuale) e dall’altro rappresentare, per quella stessa condotta, risarcimento del danno?»