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6. L’ OPPORTUNITÀ DI UN « RISARCIMENTO AGGRAVATO DALLA CONDOTTA »

6.2. Tribunale di Torino, Sez IV civile, 3 giugno 2015

La vicenda è, anche in tal caso, tristemente nota; riguarda Vito Scafidi, studente di 17 anni deceduto nel 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino.

Le tesi delineate – per la prima volta – per la tutela risarcitoria dei familiari delle vittime delle due tragedie torinesi – e in particolare di quella del liceo Darwin – sono le seguenti. È l'Avv. Bona ad esporre chiaramente i caratteri fondamentali della teoria che si sta esaminando178: anzitutto, la condotta ascritta al responsabile di una tragedia, ove

presenti caratteristiche particolarmente riprovevoli, è idonea ad aggravare nel danneggiato il senso dell’ingiustizia subìta e, dunque, il suo turbamento, la sua frustrazione, la sua offesa morale; pertanto, risarcire questa componente del danno non patrimoniale è in linea con la logica riparatoria, dando risalto a dei veri e propri riflessi dell’illecito sulla sfera morale della vittima. Tuttavia, l’incremento delle liquidazioni standard, eventualmente anche oltre i limiti

178 BONA M., Come liquidare e personalizzare il danno morale aggravato dalla condotta, Ri.Da.Re, 5 maggio

indicati dai massimi tabellari, in ragione della particolare gravità della condotta scrutinata costituisce molto semplicemente un “secondo livello della personalizzazione” dei danni: nientemeno che, cioè, una fase imprescindibile della valutazione in via equitativa179.

In breve, la teoria si basa sui seguenti punti fermi:

• Maggiore la gravità della colpa o del dolo, maggiore il risarcimento del danno;

• Inammissibilità di limiti massimi al risarcimento del danno alla persona; • Funzione sociale del risarcimento, che fa sì che il risarcimento debba essere

avvertito come la somma adeguata al determinato contesto storico nell’ottica del diritto vivente;

• Tabelle risarcitorie previste solo per i casi standard;

• La semplice personalizzazione del danno non patrimoniale non è sufficiente a tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto.

Nel caso che ci occupa, nel riconoscere la fondatezza delle pretese dei superstiti di quella tragedia, Il Tribunale di Torino ha risarcito, dunque, un danno svincolato dai massimi tabellari, cui attualmente si parametrano tutti i tribunali italiani, segnando così, secondo i legali della famiglia, una progressione degna di nota nella tutela risarcitoria delle vittime di illeciti caratterizzati da dolo o colpa grave. Leggendo la sentenza, si nota come l’estensore ha più volte posto l’attenzione sulle particolarità del caso concreto, motivando puntualmente circa l’eccezionalità e unicità dello stesso, al fine di giustificare il conseguente – e doveroso, a detta del Giudice – adeguamento della liquidazione alle circostanze eccezionali del caso. Ciò si evince anche da alcune considerazioni generali fatte dallo stesso Giudice prima di considerare le singole posizioni azionate:

«La straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta (crollo in un’aula

scolastica di un controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi di rilievo nella loro incidenza sull’entità del danno patito dai congiunti […]. Le esposte considerazioni attribuiscono dunque alla vicenda nel suo complesso quell’eccezionalità che non solo giustifica ma rende doveroso l’adeguamento della liquidazione al caso concreto: […] la relativa quantificazione deve essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferto al danneggiato, e tanto più articolata quanto più esso abbia comportato un grave o gravissimo, lungo o irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa».

– Tabella 14 –

179 Sul concetto di “doppia personalizzazione”, v. MONATERI P.G.-ARNONE G.M.D.-CALCAGNO

N., “Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta”, Vol. II di MONATERI P.G. (a cura di), Trattato, cit., pp. 131 ss.

Parte attrice Criteri di liquidazione DNP liquidato

• Padre • Sorella

Per il caso di morte del figlio le tabelle aggiornate al 2014 prevedono una forbice compresa tra Euro 163.990 ed Euro 327.990, mentre per la morte del fratello l'importo è compreso tra Euro 23.740 ed Euro 142.420. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, da un lato non si deve dimenticare che proprio il principio di equità e uniformità che ha portato la Suprema Corte a generalizzare l'applicazione delle tabelle milanesi impone che si tenga conto del substrato comune a tutti i casi analoghi: è innegabile che la morte di un figlio, fratello o nipote diciassettenne, tenuto conto della giovane età della vittima, comporti in via presuntiva un inconsolabile dolore e uno sconvolgimento esistenziale in tutti i normali contesti affettivi e relazionali familiari, come tali già implicitamente computati nella valorizzazione tabellare. Per altro verso, tuttavia, l'eccezionalità e unicità del caso, rilevanti in termini di intensità della sofferenza, di incapacità di superare il trauma per un evento percepito come ingiusto e assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, giustifica un parimenti eccezionale incremento dei massimi tabellari che si ritiene congruo nella misura del 50%.

• 491,985 € per il padre;

• 213,630 € per la sorella.

Nonni

Nella specie sussistono sia l’assidua frequentazione' che 'comunanza di vita' (elementi probatori alternativi e suppletivi rispetto alla coabitazione) essendovi stata convivenza per oltre metà della vita del ragazzo e assidua frequentazione nel restante periodo. Gli stessi essi abitavano al piano inferiore del nipote, nella stessa casa. I nonni, anche dopo il trasferimento del nucleo familiare della vittima, hanno continuato a mantenere un'intensa frequentazione. L'intensità della frequentazione e del legame, unita alle ulteriori eccezionalità del caso concreto comuni a tutte le parti, giustificano la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con una maggiorazione dei valori tabellari massimi (pari ad Euro 142.420) che si ritiene nella misura del

20%.

170.904 € ciascuno.

Lasciando i commenti sul quantum risarcito nelle singole decisioni all’intima coscienza di chi legge, mi limiterò a constatare come, ancora una volta, mancando ideonei criteri di liquidazione, ma soprattutto non essendoci alcuna certezza – di fatto – sulla funzione da attribuirsi all’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore, se non direttamente del legislatore – che come ho già fatto notare, sembra per così dire essersi ‘impantanato’ nell’esame di un disegno di legge non certamente risolutivo dei problemi che attanagliano la materia – quantomeno da parte della Suprema Corte. Come sappiamo, però, la Sezione Terza è composita e variegata: perciò, a causa degli evidenti contrasti interni, pur sottaciuti, una risposta univoca potrebbe arrivare, in futuro, unicamente dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione.