5. L A GRAVITÀ DEL FATTO : UN PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON
5.1. Segue: il rischio di duplicazioni risarcitorie Casistica
5.1.4. Tribunale di Modena, Sez I civile, 12 dicembre 2003
Una (giusta ed equa) quantificazione del danno comporta non pochi problemi anche – e soprattutto – in settori della responsabilità civile in cui, nonostante l’assoluta e inaudita gravità e odiosità dell’evento lesivo, il danno biologico risulti di lieve entità – o, financo, inesistente – ma l’evento abbia comportato un notevole pregiudizio dal punto di vista morale o relazionale.
139 Le principali testate giornalistiche, soprattutto locali, diedero ampio spazio alla (estenuante)
vicenda, tristemente nota sia per la drammaticità del fatto storico, sia per la lentezza che caratterizzò
il processo: cfr. http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2009/01/08/MP2PO_MP201. html; http://www.padova24ore.it/cronaca/464-malasanita-e-malagiustizia-12-anni-per-un- risarcimento-da-quasi-3-milioni-di-euro-la-gravidanza-a-rischio-cuso-la-morte-di-un-neonato-e-la- menomazione-del-secondo-gemello.html; http://www.studiocornelio.it/rassegne/cesareo-sbagliato- risarcimento-di-27-milioni-55.html; http://www.studiocornelio.it/rassegne/parto-sbagliato-lusl- condannata-a-pagare-46.html.
Ciò accade, sovente, nei casi di molestie o di violenza sessuale140. A seguito di simili azioni violente, spregevoli e assolutamente intollerabili, spesso si verificano danni (da un punto di vista biologico) anche molto lievi: tuttavia, da un punto di vista morale e relazionale, i danni conseguenti alla violenza sono – nella gran parte dei casi – a dir poco eccezionali141.
Proseguendo quindi con un’analisi delle decisioni di merito, proverò a verificare se vi sia un riscontro della possibilità che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si lasci andare, per così dire, – vista anche la eccezionale gravità dei comportamenti azionati – a risarcimenti ultracompensativi.
La casistica è – purtroppo – più ampia di quello che si possa credere. Due sono le decisioni, tra quelle esaminate, che ritengo meritevoli di essere analizzate più dettagliatamente142.
In un settore quale quello della violazione del diritto alla libertà sessuale, mediamente143, i risarcimenti non superano la cifra di 100.000 euro144.
Il primo caso che analizzerò riguarda il risarcimento del danno richiesto a seguito della violenza subìta da una bambina da parte del padre145. Il Tribunale di Modena è
chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla domanda risarcitoria, essendo già stato accertata in sede di giudizio penale la veridicità delle accuse e la responsabilità dell’autore delle condotte violente. Le violenze sessuali ad opera del patrigno si sono perpetrate dal 1992 sino al 1997, per ben 6 anni (da quando la bambina aveva 11 anni a quando ne aveva 16 anni).
– Tabella 10 –
Richieste di parte attrice Criteri di liquidazione Importi liquidati
• Danno biologico: quantificati 25.822,845 € o in
quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
La pretesa è inerente alla lesione della salute sofferta dal soggetto passivo del reato, non per effetto delle conseguenze immediate sul piano fisico dell'aggressione subita, ma per effetto delle conseguenze psicologiche che si determinano a seguito degli abusi, incidendo sulla stessa personalità della
68.883,87 €
140 Per una disamina circa la problematica della quantificazione del danno da violazione della libertà
sessuale, cfr. GENTILI A., “Violenze sessuali”, in CENDON P. (a cura di), La prova e il quantum, cit., pp. 2484 ss.
141 Cfr. MINNUNI A., “Le conseguenze esistenziali causate da violenza sulle donne”, in CENDON P.
(a cura di), Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali, Padova, CEDAM, 2001, vol. II, 1655 ss.
142 Le decisioni qui citate e menzionate sono state scelte mediante l’utilizzo di alcuni criteri: quantum
liquidato dal giudice, percorso logico-argomentativo posto alla base della quantificazione del danno, particolarità del caso concreto.
143 Anche se, ovviamente, una media statistica non può sicuramente rendere giustizia in qualsiasi
caso, a prescindere dalle risultanze del caso concreto.
144 Cfr. GIAMBARTOLOMEI A., Violenza domestica, “risarcimenti alle vittime sono troppo bassi”,
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/25/violenza-domestica-risarcimenti-alle-vittime-sono- troppo-bassi/789399/, 25 novembre 2013.
Richieste di parte attrice Criteri di liquidazione Importi liquidati
vittima. La particolarità del reato di violenza sessuale consiste nel fatto che tale condotta se, da un lato, spesso produce un danno fisico alquanto limitato o addirittura inesistente, d'altro lato provoca conseguenze valutabili in termini di danno morale di enorme rilevanza. Nella vittima è riscontrata una “situazione psicologica collegabile ad un Disturbo da Stress Post traumatico di cui presenta parecchi sintomi, con carattere di cronicità”, pari ad un danno biologico in termini di invalidità permanente146, nella percentuale del 25%. La valutazione viene effettuata secondo il criterio del calcolo di valutazione a punto, tenuto conto del grado di invalidità e dell'età (16 anni) della vittima all'epoca del fatto dannoso.
• Danni morali147:
provvisoriamente quantificati in 103.291,38 € o in quella
somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Non sono applicabili i criteri che calcolano il danno morale in termini percentuali variamente riconducibili al biologico.
La valutazione di tale danno va fatta necessariamente in via equitativa e con riferimento a vari criteri, quali l'età della vittima (che qualifica come
particolarmente offensiva la violenza subita), la qualifica del soggetto attivo (in quanto patrigno convivente: il che conferisce un connotato ancor più innaturale e inconsueto e rende anomalo l'imprinting dell'adolescente nel rapporto con l'altro sesso), l'intensità del dolo del soggetto attivo, gli esiti dell'evoluzione del trauma sul piano fisico e psichico.
• 300.000 €
L’unica annotazione che ritengo di compiere sin da subito riguarda la quantificazione del pregiudizio morale: a fronte di una richiesta di danni morali ex art. 2059 c.c. provvisoriamente
quantificati in Euro 103.291,38, il giudice concede, allo stesso titolo, una somma tre volte
maggiore. Nonostante la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni fosse accompagnata dalla formula “o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia”, appare a chi scrive perlomeno strano che la difesa di parte attrice quantifichi il danno subìto dalla propria assistita in misura tre volte inferiore a quella poi concessa all’esito del giudizio risarcitorio. Ma, come detto, lascio ulteriori commenti al termine dell’esame di altre sentenze.