5. L A GRAVITÀ DEL FATTO : UN PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON
5.1. Segue: il rischio di duplicazioni risarcitorie Casistica
5.1.5. Tribunale di Varese, Sez I civile, 10 dicembre 2010
Molto interessante, per i profili esaminati in questo lavoro, è poi una decisione del Tribunale di Varese148 successiva alle sentenze di San Martino del 2008149.
146 «La circostanza che […] ad esito di una non breve e intensa psicoterapia, la situazione psicologica dell'attrice
abbia a mutare e, forse, il trauma venga superato o comunque elaborato, non esclude la configurabilità delle conseguenze subite come lesione permanente della salute. Occorre distinguere gli effetti ormai irreversibilmente prodottisi a seguito delle condotte subite dall'attrice sul suo sviluppo psichico e affettivo, e in generale sulla formazione della sua personalità e, specificamente, sull'identità sessuale, da determinati esiti del trauma che possono, ancora, essere rimossi o attenuati».
147 «La distinzione tra il danno morale e la vera e propria lesione della salute conseguente ad un'evoluzione non
fisiologica, ma patologica, delle conseguenze di un trauma, comporta necessariamente la diversità di titoli risarcitori, essendo diversi i beni della vita compromessi dalle conseguenze dannose del medesimo evento lesivo»
148 TRIB.VARESE,SEZ.I,10 DICEMBRE 2010, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Varese, al
seguente link: http://www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1276&daabstract=2501.
149 Ciò permetterà una valutazione migliore, alla luce del nuovo Statuto del danno non patrimoniale,
Anche in questo caso abbiamo una violenza sessuale su una ragazza all’epoca dei fatti minorenne. Accertata la responsabilità (penale e civile) del soggetto, si pone anche qui il problema della liquidazione dei danni patiti sia dalla vittima delle violenze sia dai suoi genitori.
– Tabella 11 –
Richieste di parte attrice Criteri di liquidazione Importi liquidati
• Danno biologico: - alla vittima; - al padre; - alla madre.
- Vittima: la sua vita sociale è “normalissima” e non ha mai sofferto di malattie importanti. Se viene osservata da un uomo prova difficoltà e imbarazzo. In conseguenza dei reati de quo, ha subito un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 30% per 6 mesi.
- Padre: non risulta affetto da patologia psichica, essendo possibile riconoscere nello stesso solo alterazioni di carattere emotivo.
- Madre: sussiste una sindrome psicopatologica con esiti irrimediabili e oramai stabilizzati (disturbo depressivo di carattere minore, contraddistinto da anomalie della sfera emotivo-affettiva e difficoltà relazionali) determinata dalla
conoscenza dei reati subiti dalla figlia. Tale pregiudizio è stato riscontrato in forma temporanea per 6 mesi nella misura del 30% e in forma permanente nella misura del 9%. - alla vittima: 7.128 €; - alla mamma: 20.000 € • Compromissione arrecata alla vita di relazione e alla sessualità della minore
La vittima fu assoggettata a pratiche erotiche di carattere pedofilo, subendo una significativa lesione nel suo irriducibile diritto a crescere in un ambiente accogliente e sereno nonché ad intraprendere un normale e libero percorso di maturazione sessuale e affettiva; fu incisa brutalmente nell'inviolabile sacrario che è l'animo di ogni bambino, costretta a custodire nel silenzio più assoluto il suo insopportabile segreto e il suo dolore per il timore che il suo aguzzino potesse rivolgere le sue perverse attenzioni nei confronti della sorella. Ha subìto uno sconvolgimento tale della sua fanciullezza e adolescenza che a tutt'oggi non pare ancora aver trovato completo ristoro. Si tiene conto della gravità e della sostanziale irrimediabilità del pregiudizio brutalmente inferto alla vita dell'attrice, del dolore dalla stessa provato per i singoli episodi di violenza sessuale patiti, dello stato di apprensione in cui è stata costretta a vivere, dell’impatto sulla qualità della vita e dell’età della stessa al momento dei fatti.
200.000150 €
• Danno non patrimoniale per la compromissione di
interessi diversi dal diritto alla
Considerato il dolore concretamente inferto, lo sconvolgimento imposto al normale sviluppo della convivenza famigliare, l'alterazione indotta alle naturali dinamiche relazionali del nucleo costretto a fronteggiare l'immane disagio
60.000151 € ciascuno.
150 «Somma così determinata: valore attualizzato di un danno biologico permanente al 99% riferito ad una minore
di anni 9-11, scomputo della componente strettamente biologica della lesione così considerata dalla tabella nella misura del 60%, riduzione del 50% in considerazione del fatto che un danno in tale misura avrebbe integralmente precluso qualsiasi attività espressiva della personalità e che invece la lesione inferta nella vicenda in esame è assai più contenuta, avendo la vittima primaria conservato un ampio margine di “realizzazione” (componente quantitativa della lesione alla vita di relazione), ulteriore riduzione del 40%, in quanto la lesione ha principalmente inciso sulla sfera afferente ai rapporti famigliari e affettivi e non sulle altre componenti relazionali della vita, incremento del 30% in ragione dell’intensità del dolore sofferto per la turpitudine e gravità dell’aggressione subita, aumento del 25% per l’età della vittima al momento dei fatti».
151 «Somma così determinata: valore base ancorato all’importo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per la perdita di
un figlio e ridotto alla metà in ragione della sopravvivenza del discendente (100.000 €), riduzione di un ulteriore 20% in ragione della composizione del nucleo famigliare (sono presenti entrambi i genitori e un’altra figlia, circostanza che ha attenuato la sofferenza patita), decurtazione di un ulteriore 40% sul presupposto che la lesione ha compromesso solo la sfera – pur preponderante – afferente ai rapporti famigliari e affettivi (non si allega una lesione significativa agli altri aspetti della loro vita di relazione), aumento del 25% per la turpitudine e brutalità del fatto commesso nei confronti della vittima primaria e per l’età di questa».
Richieste di parte attrice Criteri di liquidazione Importi liquidati
salute:
- ai genitori
rinvenuto nella figlia, il sentimento di impotenza e di frustrazione, il tradimento della fiducia riposta nel convenuto (considerato un sincero amico di famiglia, cui spesso i genitori della vittima avevano affidato – inconsapevolmente – la loro figlia), l’evidente compromissione alla libera espressione e realizzazione della personalità.
Ora, una volta prese in esame le sentenze che ho ritenuto potessero essere qui utilmente analizzate, è giunto il momento di fare alcune considerazioni. Come già detto, l’odiosità degli eventi che caratterizzano la materia non deve però deviare l’attenzione dallo strumento utilizzato, nel diritto civile, per rimediare al danno subìto. La tentazione di lasciarsi prendere la mano – usando lo strumento del risarcimento del danno come uno strumento di vendetta in mano al giudice, in nome del popolo italiano – in settori come quello dei reati violenti, non può, e soprattutto non deve, cogliere impreparato il giudice civile.
Risarcimenti esemplari, in determinati settori potrebbero sembrare, oltre che legittimi, financo necessari. Ma, purtroppo, lo strumento del risarcimento del danno – almeno secondo l’orientamento finora prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza – non dovrebbe piegarsi a finalità che non siano quelle di riparazione del danno subìto dalla vittima della lesione.