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In base all’art 4 del T.u pubblico impiego, ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli att

Nel documento La sicurezza sul lavoro negli Enti locali (pagine 57-60)

La sicurezza sul lavoro nella Pubblica amministrazione

III.1 Il lavoro alle dipendenze delle PP.AA (cenni)

III.1.2 In base all’art 4 del T.u pubblico impiego, ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli att

che impegnano l'amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

14 La riforma fu criticata per essere andata nella direzione contraria agli interventi degli anni 90’,

ossia nel senso di una forte “rilegificazione” in materia a scapito degli spazi lasciati alla contrattazione collettiva (A. BELLAVISTA, cit., p. 89. Sul punto, più diffusamente, G. D'ALESSIO,

La disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni tra pubblico e privato, in Lavoro nelle p.a., fasc.1, 2012).

58 Dispone l’art. 5 T.u, in tema di potere di organizzazione, che nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.

Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Va tenuto presente che il capo II del titolo II del T.u., dedicato alla dirigenza, si applica alle sole amministrazioni dello Stato (art. 13).

Per quanto di nostro interesse, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di seguito T.u.e.l., d. lgs. 18-8-2000 n. 267), stabilisce che gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del capo del T.u.e.l. che contiene la norma e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (oggi confluito nel d. lgs. 165 /2001).

E all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano parimenti le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle contenute nel T.u.e.l. (art. 88).

Le funzioni e la responsabilità della dirigenza trovano la loro disciplina all’art. 10715, che si ispira agli stessi principi che valgono per le amministrazioni centrali.

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1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente

59 Quindi, per quanto la dirigenza statale funga da modello per tutte le altre, viste le varietà, in dottrina si è osservato che sarebbe più corretto parlare di “dirigenze”, al plurale16.

Può essere ancora utile in questa sede ricordare il cosiddetto “spoils system”, ossia quel meccanismo che consente alla parte politica vincitrice delle elezioni di confermare o meno le persone ai vertici dell’apparato burocratico, fidelizzando

dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico».

16 F. CARINCI, Il lento tramonto del modello unico ministeriale: dalla "dirigenza" alle "dirigenze”,

60 così tali vertici ai variabili organi politici. Lo spoils system è regolato dalla l. 15 luglio 2002, n. 145 e dalla l. 24 novembre 2006 n. 286 (di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262).

Su questo sistema è intervenuta a più riprese la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 103 del 2007 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 nella parte in cui prevede - per gli incarichi di funzione generale di livello generale - la cessazione automatica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge citata (c.d. “spoils system” a decadenza semi-automatica o “una tantum”)17.

Con la sentenza n. 161 del 2008, poi, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 98 Cost., l’art. 2, comma 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»18.

III.1.3 Un ultimo paragrafo, prima di passare alla disciplina della

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