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Un ultimo paragrafo, prima di passare alla disciplina della sicurezza, deve necessariamente concernere un breve excursus sugli organ

Nel documento La sicurezza sul lavoro negli Enti locali (pagine 60-64)

La sicurezza sul lavoro nella Pubblica amministrazione

III.1 Il lavoro alle dipendenze delle PP.AA (cenni)

III.1.3 Un ultimo paragrafo, prima di passare alla disciplina della sicurezza, deve necessariamente concernere un breve excursus sugli organ

politici, in quanto saranno nel prosieguo oggetto d’indagine per l’individuazione del datore di lavoro pubblico ai fini della sicurezza.

Sarebbe arduo, oltre che esorbitante l’oggetto di questo lavoro, individuare ed esporre tutti gli organi aventi funzione di indirizzo nelle amministrazioni

17 Per la Corte ciò contrasta con il dettato degli artt. 97 e 98 Cost., garanti dei principi di

imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto non si garantirebbe il principio di continuità dell'azione amministrativa, strettamente connesso a quello del buon andamento, e non si consentirebbe una valutazione dell’attività del dirigente sulla base dei canoni dell'efficacia e dell’efficienza dell'azione amministrativa.

18 La norma denunciata, prevedendo tale immediata cessazione dell'incarico dirigenziale in carenza

di idonee garanzie procedimentali, viola per la Corte i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto la previsione di una anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso - in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale - impedirebbe che l'attività del dirigente possa espletarsi nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, in conformità al nuovo modello di azione amministrativa che misura l'osservanza del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire.

Per un approfondimento, F. G. SCOCA, Politica e amministrazione nelle sentenze sullo spoils

61 pubbliche; motivo per cui si è optato per trattare in questa sede solo gli organi politici dei principali enti locali.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito “T.u.e.l”) stabilisce che sono enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni (cfr. art. 2, c. 1 T.u.e.l.).

In questo paragrafo, vista la loro maggiore rilevanza, si illustreranno solo i primi tre19.

Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco (art. 36 c. 1 T.u.e.l.).

Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 42, c. 1, T.u.e.l.), limitatamente ad una serie di atti fondamentali (individuati al successivo comma 2).

Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio. Egli nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio (cfr. art. 46 T.u.e.l.).

La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 220, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al

19 Le Regioni, elementi costituenti la Repubblica ex art. 114 Cost. ed indubbiamente “autonomie

territoriali”, non sono formalmente qualificate “enti locali”, soprattutto in ragione del fatto che godono, al pari dello Stato, della potestà legislativa.

20 «Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli

statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108».

62 consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È altresì di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (cfr. art. 48 T.u.e.l.).

Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall’art. 10721, egli esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge22. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti. (cfr. art. 50 T.u.e.l.).

Per quanto la provincia trovasse anch’essa la propria disciplina nel T.u.e.l. e tali norme non siano state formalmente abrogate, l’ordinamento dell’ente ha

21 V. nota precedente.

22 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Sempre quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (cfr. art. 54 T.u.e.l.).

63 ricevuto profonde modifiche ad opera della L. 7-4-2014 n. 56, cd. legge “Delrio”, premessa di una più grande riforma (anche di livello costituzionale23) delle cosiddette “aree vaste”.

Rispetto a quelli precedenti24, sono oggi organi della provincia il presidente, il consiglio e l’assemblea dei sindaci. Sia in questa sede sufficiente ricordare che sono tutti organi di secondo grado, ossia non è più prevista la loro elezione diretta.

La loro disciplina va rinvenuta essenzialmente nella citata l. 56/2014.

Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto25.

Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci e approva in via definitiva i bilanci dell'ente26.

Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. Adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni27.

23 Riforma cd. “Renzi-Boschi” fallita a seguito della mancata sua approvazione da parte

referendum del 4 dicembre 2016.

24 Il T.u.e.l. prevedeva il presidente della provincia, la giunta e il consiglio: gli ultimi due avevano

sostanzialmente gli stessi poteri dei corrispondenti organi comunali; il presidente, invece, per quanto organo di vertice al pari del sindaco, mancava di tutti i poteri che quest’ultimo svolge in qualità di ufficiale di governo.

25 Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia fra i

sindaci stessi e dura in carica quattro anni.

26 Il consiglio provinciale dura in carica due anni. È eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei

comuni della provincia e solo gli stessi sono eleggibili nell’organo.

64 La città metropolitana è un ente locale che vede il suo ingresso in Costituzione con la riforma del 2001 (l. cost. 3/2001), ma vari timidi tentativi per una sua istituzione erano già stati fatti sin dagli anni ’90.

È solo però con la citata legge “Delrio” (l. 56/2014) che viene normativamente imposta la sostituzione delle città metropolitane nei territori laddove prima esistenti le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Sono organi dell’ente il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la

conferenza metropolitana. Questi dispongono pressoché dei medesimi poteri dei

corrispondenti organi provinciali.

Nel documento La sicurezza sul lavoro negli Enti locali (pagine 60-64)