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Il quadro normativo di riferimento per le politiche agricole regionali

Analisi swot Agricoltura ligure

1.2 Il quadro normativo di riferimento per le politiche agricole regionali

Nel periodo 2007-2013, i programmi di sostegno allo sviluppo rurale saranno disciplinati dal Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, che sostituirà a partire dal 1 Gennaio 2007 il Regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 Maggio 1999.

Le principali novità previste dal nuovo Regolamento per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono: l’istituzione di un fondo apposito per il finanziamento dello sviluppo rurale (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR) così come definito dal Regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 Giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune; l’introduzione di un piano strategico comunitario e di un piano strategico nazionale preliminari ai piani di sviluppo rurale; l’individuazione di tre obiettivi prioritari ed altrettanti assi; la revisione del set di misure previste nell’attuale programmazione; l’inclusione di Leader come quarto asse nei nuovi programmi di sviluppo rurale; il rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze economiche, sociali, ambientali e delle pari opportunità.

Il nuovo Regolamento amplia la possibilità di utilizzare i fondi destinati allo sviluppo rurale per promuovere la crescita e creare nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in linea con la strategia di Lisbona, e per migliorare la sostenibilità, in linea con gli obiettivi in materia fissati dal Consiglio europeo di Göteborg.

Come previsto dall’art.9 del Regolamento (CE) n.1698/2005, il Consiglio dell’Unione Europea ha tracciato gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013 con la Decisione 2006/144/CE del 20 Febbraio 2006. Come si legge in premessa, questi esprimono “il ruolo multifunzionale che l’attività agricola svolge in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio culturale e naturale”.

Nel rispetto delle strategie e delle normative dell’Unione, ad ogni Stato membro è data facoltà di “elaborare la propria strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale”.

Il Regolamento (CE) n.1698/2005 definisce all’art.11 i contenuti minimi dei singoli piani strategici nazionali, che vengono indicati come strumenti di riferimento per la programmazione del FEASR. La loro attuazione viene demandata ai singoli programmi di sviluppo rurale, di cui i piani devono comprendere elenco e ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi.

La definizione del Piano Strategico Nazionale italiano è stata formalmente attivata il 3 febbraio 2005 attraverso l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del documento “Orientamenti nazionali per la redazione di un Piano Strategico Nazionale nel settore dello Sviluppo Rurale”, prevedendo tre obiettivi strategici generali:

crescita della competitività del settore produttivo in quanto tale;

miglioramento del contesto ambientale e socio economico dei territori;

miglioramento dell’efficienza del sistema di governance, dal livello nazionale a quello territoriale.

Come precisato nell’art.2.3 dell’Allegato alla Decisione 2006/144/CE, le politiche dello sviluppo rurale nell’UE si incentreranno su tre aree principali, nel rispetto dei principi guida della PAC e coerentemente con le altre politiche dell’Unione (in particolare quelle della coesione e dell’ambiente): economia della produzione agroalimentare, ambiente ed economia rurale, popolazione nelle zone rurali. Le relative strategie ed i correlati programmi di sviluppo rurale saranno a loro volta declinati in quattro assi:

Asse 1 - miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;

Asse 2 - miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;

Asse 3 - qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale;

Asse 4 - Leader.

I dettagli relativi ai singoli assi ed alle relative misure d’intervento sono definiti dal Regolamento (CE) n.1698/2005 agli art.2065 – Titolo IV – Sostegno allo Sviluppo Rurale -Assi – Capo I, Sez. 1-4.

Per quanto riguarda il contenuto dei singoli programmi di sviluppo rurale, l’art.16.a del Regolamento (CE) n.1698/2005 prevede la definizione di una valutazione ex-ante come parte integrante dell’iter di elaborazione del programma stesso, all’interno di un’analisi generale che ne evidenzi i punti di forza e di debolezza e la conseguente strategia scelta.

In particolare, alla valutazione ex-ante è assegnato il compito di rilevare l’efficacia del programma nella realizzazione dei seguenti obiettivi generali, indicati all’art.4 del Regolamento (CE) n.1698/2005:

accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione;

valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

Il documento in esame deve, inoltre, evidenziare la coerenza tra le azioni di sostegno da parte del FEASR con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca (art.5 del Regolamento (CE) n.1698/2005), e come il programma possa promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne e prevenire ogni forma di

L’art.85 del Regolamento (CE) n.1698/2005 definisce i contenuti ed finalità della valutazione ex-ante: questa deve evidenziare la significativa e verificabile quantificazione degli obiettivi, prevedendo attività di monitoraggio e valutazione con particolare riguardo alla loro utilità e sostenibilità. Deve accertare la corretta applicazione degli indicatori di base comuni, oltre a verificare l’effettiva utilità di eventuali indicatori di base e d’impatto specifici rispetto alle specificità del contesto e dell’intervento. Deve infine esaminare gli effetti degli impatti delle misure attesi, con particolare attenzione per la verificabilità delle analisi, e l’efficienza dei meccanismi di raccolta dei dati, in modo da garantire il monitoraggio costante del programma.

La realizzazione della valutazione ex-ante è condotta sotto la responsabilità di ogni singolo Stato membro.

Una rilevante novità nella prassi di programmazione è costituita dall’introduzione in tutti i programmi della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE per assicurare un’adeguata tutela dei valori ambientali nella programmazione ed un accrescimento di consapevolezza generale sugli impatti ambientali dei programmi complessivamente intesi.

Per soddisfare quanto richiesto dall’art.5 della Direttiva 2001/42/CE, le autorità di programmazione devono garantire quanto segue:

la Valutazione d’Impatto Ambientale deve essere prodotta a livello di programmazione ed inserita all’interno della valutazione ex-ante;

la valutazione ex-ante deve analizzare gli effetti delle azioni del PSR sull’ambiente previsti, il rispetto degli standard ambientali e le misure previste per minimizzarne gli effetti negativi sull’ambiente;

devono essere evidenziate corrispondenze o conflitti tra le misure e gli standard ambientali richiesti.

Per quanto interessa in questa sede, dall’art.3(2.a) della Direttiva 2001/42/CE discende l’obbligo di predisporre una valutazione d’impatto ambientale per ogni piano o programma relativo all’agricoltura, alla pesca ed alle foreste. In tale contesto, gli obiettivi della valutazione ambientale strategica sono quelli di verificare l’attendibilità delle analisi dello stato attuale, dei bisogni e delle strategie, di analizzare gli effetti ambientali dei PSR previsti, e di evidenziare corrispondenze o conflitti tra le misure e gli standard ambientali richiesti.