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Quali misure per il prosciolto folle pericoloso?

3. L'OPG da misura unica ad extrema ratio: la sentenza n. 253 del 2003

3.2. Quali misure per il prosciolto folle pericoloso?

A seguito delle due sentenze esaminate, rimane aperto un nodo interpretativo, in entrambi i casi la Corte Costituzionale aveva giudicato su richieste che indicavano la libertà vigilata come misura di sicurezza da applicare in sostituzione al ricovero in OPG. Nelle motivazioni delle sentenze appare chiaro come, la nuova discrezionalità di cui gode il giudice nella scelta della misura di sicurezza più idonea al caso, sia limitata alle sole misure di sicurezza disciplinate dal legislatore (98). La Corte ha chiarito questo aspetto in entrambe le sentenze. Peraltro, una diversa lettura che consentisse al giudice di applicare misure di sicurezza diverse, non previste dalla legge, finirebbe per confliggere con l'art. 25, co. 3 della Costituzione. Infatti, ivi è confermato il principio di legalità già statuito a livello legislativo dall'art. 199 del c.p. (99). Nonostante questo la Corte di Assise di Torino con ordinanza del 2004, sottopose alla Corte una nuova questione di costituzionalità. Questa volta si chiedeva di intervenire con una sentenza di tipo creativo, che andasse ad aggiungere alle misure di sicurezza disciplinate dal

Codice, una nuova misura: il ricovero in una comunità terapeutica (100). Il giudice a quo lamentava l'assenza di una misura di carattere intermedio tra la libertà vigilata, ritenuta idonea a garantire la funzione di contenimento dalla pericolosità del soggetto e la misura di sicurezza detentiva, troppo rigida e lesiva del diritto alla salute del sottoponendo.

La Corte, con l'ordinanza n. 254 del 2005, conferma un indirizzo già consolidato con alcune pronunce precedenti (101), difatti la richiesta del giudice a quo altro non sarebbe stato che non una richiesta di intervento additivo, creativo di una nuova misura di sicurezza. Tale potere la Corte ribadisce spetti soltanto al legislatore e non altresì alla Corte. Analoga questione, è sottoposta alla Corte negli anni successivi (102), anche in questi casi la Corte conferma il proprio indirizzo: il giudice può

discrezionalmente scegliere, rigorosamente tra le misure indicate dal legislatore, quella che appaia la più idonea a garantire al contempo la custodia e la cura degli infermi di mente autori di reato.

Note

1. Si rinvia al cap. I, par. 4.2.2.3.

2. La presunzione di pericolosità era in linea con gli indirizzi della Scuola criminologica positivista che riconosceva la sussistenza di un nesso causale tra la malattia mentale e il crimine e che finiva per configurare il comportamento criminale come sintomatico di un vizio, di un difetto biologico. Nel corso degli anni '50 e '60 la criminologia abbandonava gli indirizzi biologisti, in favore di un approccio multifattoriale alla questione criminale. L'atavismo lombrosiano non riscuoteva più alcun successo, dunque, anche il giudizio di pericolosità sembrava necessitare di qualche elemento in più di

valutazione, la condizione patologica non sembrava più sufficiente a fondare un giudizio sulla possibilità di futura commissione di reati. Intanto, a partire dagli anni '60 alcuni giudici iniziavano a sottoporre alla Corte questioni di legittimità costituzionale delle fattispecie presuntive disciplinate dagli artt. 204, 222 e 219.

3. A tale riguardo si ricorderà ad esempio che tra le categorie di soggetti che Lombroso immaginava di destinare ai manicomi criminali vi erano ad esempio coloro che avessero commesso un delitto e presentassero determinate patologie, ad esempio gli epilettici. Si veda cap. I, par. 1.5.

4. Perché cessi la presunzione di pericolosità è necessario che siano trascorsi almeno 10 anni dalla commissione del fatto nelle ipotesi di: a) fatto commesso da prosciolto per vizio di mente,

sordomutismo, cronica intossicazione (art. 222) b) fatto commesso da condannato giudicato semi-infermo di mente se per il fatto è prevista una pena non inferiore nel minimo a 10 anni (art.219). In tutte le altre è sufficiente che siano trascorsi 5 anni. Si rinvia a cap. I, par. 4.2.2.3.

5. Si veda cap. II, par. 3.

6. A. Calabria, "Pericolosità sociale", in R. Sacco (a cura di), Digesto delle Discipline penalistiche, Torino, Utet, 2002, p. 456.

7. Corte Costituzionale, Sentenza n. 1 del 1971, Giurisprudenza Costituzionale, 1971, pp. 10 e ss.

8. Ivi, p. 11.

9. Corte costituzionale, sentenza del 15 Giugno 1972, n. 106, in Giurisprudenza Costituzionale, 1972, I, pp. 1203 e ss.

10. Ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Firenze del 21 aprile 1976, in Giurisprudenza

Costituzionale, 1976, II, pp. 1540 e ss.

11. Ivi, p. 1541.

12. Ibid.

13. Ibid.

14. Corte Costituzionale, sentenza del 23 Aprile 1974, n. 110, Giurisprudenza Costituzionale, 1974, pp. 779 e ss.

15. Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 1982, cit., p. 1541.

17. Ibid.

18. Ivi, p. 1542.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ordinanza del Giudice istruttore di Siena del 30 giugno 1976, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976, II, pp. 1542 e ss; Ordinanza del Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone del 30 Agosto 1976, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976, II, pp. 1891 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Firenze del 30 Ottobre 1976, in Giurisprudenza Costituzionale, 1977, II, pp. 139 e ss.; Ordinanza della Pretura di Monza del 29 Novembre 1976, in Giurisprudenza Costituzionale, 1977, II, pp. 458 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore Tribunale di Bologna del 27 Ottobre 1977,

in Giurisprudenza Costituzionale, 1978, II, pp. 167 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore Tribunale di Pisa del 18 Febbraio 1978, Id., 1978, II, pp. 1090 e ss.; Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Roma del 20 Maggio 1978, in Id., 1979, II, pp. 287 e ss.; Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Potenza del 8 Maggio 1978, in Id., 1979, II, pp. 290 e ss.; Ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 Dicembre 1978, Id., 1979, II, pp. 1426 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Milano del 29 Ottobre 1979, Id., 1980, II, pp. 517 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Milano del 4 Febbraio 1980, Id., 1980, II, pp. 965 e ss.; Ordinanza del Tribunale di Como del 16 Novembre 1979, Id., 1980, II, pp. 972 e ss.; Ordinanza del Tribunale di Roma del 25 Febbraio 1980, Id., 1980, II, pp. 1273 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Pisa del 23 Febbraio 1980, Id., 1980, II, pp. 1276 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Milano del 27 Maggio 1980, Id., 1980, II, pp. 1574 e ss.; Ordinanza della Pretura di San Donà di Piave del 25 Giugno 1980, Id., 1980, II, pp. 1900 e ss.; Ordinanza della Pretura di Pieve di Cadore del 20 Dicembre 1980, Id., 1981, II, pp. 453 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore Tribunale di Pisa del 4 Settembre 1980, Id., 1981, II, pp. 455 e ss.; Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Milano del 29 Settembre 1980,Id., 1981, II, pp. 458; Ordinanza della Pretura di Pisa del 21 Marzo 1981, Id., 1981, II, pp.1253 e ss.; Ordinanza del tribunale di Venezia del 29 Maggio 1981, Id., 1981, II, p. 1574; Ordinanza del Giudice istruttore Tribunale di Grosseto del 20 Maggio 1981, Id., 1981, II, pp. 1575 e ss.

22. Ordinanza del Tribunale di Frosinone, 30 Agosto 1976, cit., p. 1892.

23. Ibid.

24. Ivi, p. 1893.

25. Ivi, p. 1892; Giudice istruttore Tribunale di Pisa, 18 Febbraio 1978, cit., p. 1090.

26. Si veda supra 3.4.3.

27. Ordinanza Corte d'Appello Bologna, 7 Dicembre 1978, cit., p. 1427; Ordinanza Giudice istruttore Tribunale Milano, 20 Ottobre 1979, cit., p. 518; Ordinanza Tribunale Milano, 4 Febbraio 1980, cit., pp. 967; Tribunale Roma, 25 Febbraio 1980, cit., p. 1275; Tribunale di Pisa, 4 Settembre 1980, cit., p. 455; Tribunale Milano, 29 settembre 1980, cit., p. 458; Pretura di Pisa, 21 Marzo 1981, cit., p. 1253,

Tribunale Grosseto, 20 Maggio 1981, p. 1575.

28. Corte Costituzionale, sentenza del 27 Luglio 1982, n. 139, in Giurisprudenza Costituzionale, 1982, I, pp. 1220. 29. Ivi, p. 1221. 30. Ivi, pp. 1223-1224. 31. Ivi, pp. 1227-1228. 32. Ibid. 33. Ibid.

34. G. Vassalli, "A prima lettura. L'abolizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna dell'ago", in Giurisprudenza Costituzionale, 1982, I, pp. 1202 e ss.

35. Ricordiamo che il Tribunale di Roma aveva fatto derivare, con una sentenza che rappresenta un unicum, da questa disparità di trattamento, l'abrogazione della normativa in materia di misure di sicurezza, si veda supra.

37. La Corte seguiva un'argomentazione analoga anche per quanto riguardava il preteso contrasto con l'art. 27 della Costituzione e la tendenza della pena alla rieducazione. Infatti, a detta della Corte, le misure di sicurezza sono ex sé, per natura, misure con funzione rieducativa. Dunque ritiene di non poter applicare l'art. 27, 3º comma a tali misure.

38. Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 1982.

39. Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 1982.

40. Ivi.

41. Corte Costituzionale, sentenza n. 249 del 28 luglio 1983, Giurisprudenza Costituzionale, 1983, 1, pp. 1498 e ss.

42. M. Pavone, Definitivamente abrogato l'art. 222 del codice penale (Ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario), in Ristretti orizzonti.

43. Ibid.

44. La legge Gozzini, intitolata «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», aveva ad oggetto la riforma di alcuni importanti aspetti del regime penitenziario, per questo, l'abrogazione della presunzione di pericolosità sociale, parve ad alcuni autori eterogenea rispetto al principale oggetto della riforma.

45. A. Calabria, op. cit., p. 457.

46. Ibid. 47. Ibid. 48. Ivi, pp. 457-458. 49. Ivi, p. 457. 50. Ivi, p. 458. 51. Ibid. 52. Ibid. 53. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

54. Per un quadro dei poteri del Magistrato di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza si veda D. Siracusano, A. Galati, et al., Diritto processuale penale. Vol. II, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 607 e ss.

55. Vi fa eccezione soltanto la confisca.

56. Art. 679 c.p.p.

57. Art. 680 c.p.p.

58. Art. 579 c.p.p.

59. Art. 579 c.p.p.

60. La normativa originaria prevedeva una presunzione di pericolosità sociale anche per i minorenni. I minorenni non imputabili (dunque minori dei 14 anni) che avessero commesso un fatto dalla legge punito con la reclusione non inferiore a tre anni nel massimo erano ricoverati in riformatorio per almeno 3 anni. Su questa disciplina è intervenuta la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1971. Dunque la presunzione di pericolosità sociale per i minori fu abrogata dalla Corte Costituzionale. Rimaneva comunque la possibilità per il giudice di applicare sia il riformatorio giudiziario che la libertà vigilata al minorenne autore di reato pericoloso. Su questo assetto è intervenuta la riforma del processo minorile D.P.R. 448 del 1988 che, all'art. 36 limita il ricorso alla misura del riformatorio giudiziario alle sole ipotesi di commissione dei reati di cui all'art. 23 del medesimo D.P.R., ovverosia quelli per i quali è ammessa la custodia cautelare. Si veda M. Ingrascì, Il minore e il suo processo, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 165 e ss.

61. Con questa sentenza la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'ergastolo nei

confronti dei minori, si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, inGiurisprudenza

Costituzionale, 1994, I, pp. 1254 e ss.

pp. 2355 e ss.

63. Si ricorda che era già intervenuto il D.P.R. 448 del 1988 che aveva disciplinato le due misure di sicurezza del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata per minori. La questione di costituzionalità ha origine dalla convinzione della persistenza, nonostante la nuova normativa, della possibilità di applicare al minore infermo di mente la misura di sicurezza del ricovero in OPG. Questa convinzione appariva suffragata dal vuoto normativo lasciato dal D.P.R. 448/1998 che non aveva disposto nulla riguardo al proscioglimento del minorenne infermo psichico.

64. Corte Costituzionale, sentenza n. 234 del 1998, cit., pp. 2356-2357.

65. Ivi, p. 2359.

66. In Italia la convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

67. Corte Costituzionale, sentenza n. 234 del 1998, cit., p. 2360.

68. Ibid.

69. Ivi, p. 2361.

70. Ivi, p. 2362.

71. Per una lettura della sentenza in oggetto in rapporto alle altre sentenze della Corte in materia di OPG si veda: Famiglietti A., "Verso il superamento della pena manicomiale", inGiurisprudenza

Costituzionale, 2003, 48, 2, pp.2118 e ss.

72. Corte Costituzionale, sentenza del 18 Luglio 2003, n. 253, Giurisprudenza costituzionale, 2003, 48, 2, pp. 2109 e ss. 73. Ivi, p. 2110. 74. Ivi, p. 2111. 75. Ibid. 76. Ibid. 77. Ivi, pp. 2111-2112. 78. Ivi, p. 2112. 79. Ibid. 80. Ivi, p. 2113. 81. Ibid. 82. Ibid. 83. Ibid. 84. Ibid. 85. Ibid. 86. Ibid. 87. Ivi, p. 2114. 88. Ibid. 89. Ivi, p. 2216.

90. Corte costituzionale, sentenza del 29 novembre 2004, n.367, in Giurisprudenza Costituzionale, 2004, pp. 3993 e ss.

91. Ivi, p. 3394.

92. Ivi, p. 3395.

93. Ivi, p. 3396.

94. Occorre precisare che sussiste una questione interpretativa che è prodromica alle conclusioni del rimettente, accolte dalla Corte, quella dei rapporti tra art. 286 c.p.p. e art. 206 c.p. Il rigido automatismo relativo alla tipologia di misura di sicurezza provvisoria poteva ritenersi sussistente soltanto qualora si

escludesse la possibilità di applicare il ricovero in una struttura del servizio ospedaliero, previsto dall'art. 286 in luogo del ricovero in OPG, come misura di sicurezza provvisoria, ai sensi dell'art. 206 c.p. Se si fosse ritenuta tale disposizione fungibile con l'art. 206, benché la misura prevista dall'art. 286 fosse comunque di carattere detentivo, sarebbe risultato più arduo sostenere il rigido automatismo in presenza di un'alternativa legale. Si veda: F. Della Casa, "La Corte Costituzionale corregge il rigido automatismo del ricovero provvisorio nella struttura manicomiale promuovendo la libertà vigilata al rango di alternativa", in Giurisprudenza Costituzionale, 2004, p. 4001.

95. F. Della Casa, op. cit., p. 3999.

96. Si rinvia al cap. III, par. 4.1.1.

97. F. Della Casa, op. cit., p. 3999.

98. Corte d' Assise di Torino, ordinanza del 6 maggio 2004, iscritta al n. 693 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, anno 2004.

99. In virtù del principio di legalità non è possibile applicare una misura di sicurezza diversa da quelle previste dalla legge.

100. Corte Costituzionale, ordinanza del 2005, n. 254.

101. Corte Costituzionale, ordinanza del 21 marzo 2001, n. 88; Corte Costituzionale, sentenza del 7-11 giugno 1999, n. 228; Corte Costituzionale, ordinanza del 10-17 novembre 1994, n. 396; Corte

Costituzionale, ordinanza 7-22 luglio 1994, n. 333; Corte Costituzionale, ordinanza 24 gennaio 1985, n. 24.

102. Corte Costituzionale, ordinanza n. 83 del 2007; Corte Costituzionale, ordinanza n. 117 del 2009.

Capitolo V

Le proposte di riforma e il "definitivo