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La qualificazione come strumento di preselezione degli operatori sul mercato.

I SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

3.1. La qualificazione come strumento di preselezione degli operatori sul mercato.

I “sistemi di qualificazione” cioè le regole e procedimenti diretti da un lato ad escludere dal mercato operatori non regolari o scarsamente preparati e, dall‟altro, a premiare i soggetti più affidabili sotto il profilo morale, tecnico e professionale , stanno progressivamente assumendo importanza all‟interno di un contesto, quello italiano, storicamente caratterizzato da fenomeni di abusivismo e malcostume. In origine introdotti dalla L. 109/1994 al fine di contrastare le infiltrazioni criminali nelle sole gare ad evidenza pubblica, simili meccanismi sono stati poi previsti anche nel settore privato ad opera del D.Lgs. n. 81/2008. L'adozione di determinati modelle organizzativi e di gestione della sicurezza diventa parametro sul quale misurare la virtuosità delle imprese, effettuando, in tal modo, una sorta di “selezione naturale” tra gli operatori. Le imprese più virtuose avranno una migliore qualificazione, si distingueranno sul mercato e potranno accedere ad una serie di benefici: il diritto di preferenza in gare di appalto e subappalto pubbliche, accesso ad

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agevolazioni, contributi, finanziamenti pubblici, correlati sempre alle medesime, benefici legati ad una più credibile e spendibile reputazione sul mercato nei confronti dei vari stakeholders quali clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, concorrenti, comunità di interesse scientifico, con conseguente riverbero positivo in termini di produttività e competitività. In tal modo si conferma chiaramente che la selezione dei soggetti operanti sul mercato, tanto per l‟accesso a pubblici appalti, quanto per l‟accesso agli appalti inter privatos, deve basarsi in ogni caso sulla verifica e sull‟effettivo possesso, da parte degli aggiudicatari, degli appaltatori e subappaltatori, di requisiti sostanziali afferenti alla affidabilità gestionale ed organizzativa (modelli di organizzazione e gestione idonei ed efficaci), alla genuinità dei contratti di lavoro e degli appalti utilizzati, all‟adozione di percorsi formativi efficaci ed effettivi e, più in generale, al rispetto di più elevati standard di responsabilità sociale d‟impresa. Tale principio è rafforzato dal testo dell‟art. 30 Testo Unico Sicurezza68, il quale statuisce che l‟adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione ha efficacia esimente, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli enti, solo se adottato ed efficacemente attuato,

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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

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predisponendo, per tale via, un sistema aziendale che possa rispettare tutti gli obblighi giuridici legati al rispetto degli standard tecnico- strutturali, all‟attività di valutazione dei rischi, ai doveri di informazione e formazione dei lavoratori, ad attività organizzative, alla sorveglianza sanitaria, all‟attività di vigilanza, all‟acquisizione di documentazioni obbligatorie per legge, alla verifica di attuazione delle procedure adottate. L‟introduzione della qualificazione sarà più agevole per le imprese di medio grandi dimensioni piuttosto che per le piccole, micro imprese in maggioranza nel panorama imprenditoriale italiano ed in cui si concentrano la gran parte degli infortuni.

La ragione è insita principalmente nella volontà (ma anche necessità) di ridurre i costi, visti i budget finanziari modesti, tagliando spesso proprio sulla sicurezza e sulla formazione dei lavoratori, ma anche nel pericolo di imbattersi in procedure lunghe e complesse. Nei contratti d‟appalto la scelta del contraente in grado di offrire le maggior affidabilità e qualità della prestazione rappresenta uno degli aspetti più importanti e al tempo stesso problematici del rapporto negoziale.

Le analogie, specie sul piano teorico e funzionale, con i predetti meccanismi di qualificazione già applicati agli appalti pubblici sono

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molte, differenti ma non separate sono le finalità che tali strumenti perseguono a seconda della natura, pubblica o privata, del contratto d‟appalto. Tali procedure si prefiggono innanzitutto una (pre)selezione degli operatori di mercato, secondariamente poi una tutela delle condizioni di lavoro.

La prima delle citate finalità è tipica della qualificazione che avviene negli appalti pubblici, ambito nella quale l‟ obbligatoria certificazione dei requisiti, sia tecnici che morali , necessita di verificare l‟idoneità dei contraenti, previamente accertata dalle c.d. Società Organismo di Attestazione (S.O.A.),e costituisce condizione ineludibile ai fini della partecipazione agli appalti pubblici.

La funzione di tutela caratterizza l‟approccio adottato in riferimento a gli appalti privati, settore nel quale la qualificazione delle imprese non opera (quasi) esclusivamente al fine di “preselezionare” i partecipanti ai bandi di gara, bensì principalmente in garanzia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Contrariamente al settore degli appalti pubblici, dove la qualificazione finalizzata alla preventiva selezione degli operatori

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economici maggiormente affidabili esiste sin dal lontano 196269, nel settore privato non è mai stata ipotizzata, se non solamente in tempi recenti, l‟introduzione di un analogo meccanismo applicabile nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi. Questa inversione di tendenza, che con probabilità trae origine dal processo di maggior responsabilizzazione dei committenti avviato ad opera dell‟art. 7, del D. Lgs. n. 626/199470, si è resa possibile a seguito dell‟attuazione del precetto contenuto nell‟articolo 1, comma 2, lettera m), della L. 123/200771, apportante la “previsione di un modello di qualificazione

delle imprese e lavoratori autonomi fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati” - ad opera dell‟art. 27, primo comma, del D. Lgs. n.

81/2008. La su citata norma, pur se in parte nella sua definizione abbia parzialmente deluso le aspettative, risulta innegabilmente rilevante sotto un duplice profilo. Attuando il precetto menzionato, tale norma in primis ha opportunamente disposto l‟istituzione di un vero sistema di qualificazione valevole anche per gli operatori privati,

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Anno in cui, grazie alla legge L. 57/1962 venne istituito l‟Albo Nazionale dei Costruttori (ANC), il primo vero sistema preventivo di qualificazione adottato nel nostro ordinamento.

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Sul punto, si veda M. LAI, La sicurezza del lavoro tra Testo unico e disposizioni

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affidandone la definizione dei criteri e del relativo ambito applicativo, previo coinvolgimento degli organismi paritetici, alla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro. In secondo luogo le è stato espressamente sancito merito del riconoscimento della qualificazione, storicamente intesa come procedimento di selezione delle imprese, come imprescindibile strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, evidenziando così la intesa tra lo strumento qualificatorio e la normativa antinfortunistica.

3.2 Segue: come strumento di tutela delle condizioni di