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recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato l’estinzione del reato.

Il drammatico epilogo della vicenda Eternit è cronaca giudiziaria delle ultime settimane. Come è noto, infatti, i giudici di legittimità hanno ribaltato le sentenze di condanna pronunciate nei precedenti gradi di giudizio ed hanno dichiarato la prescrizione del reato di disastro doloso contestato all’unico imputato superstite. La pronuncia ha avuto un grande impatto mediatico ed ha suscitato una veemente ed indignata reazione sia da parte dell’opinione pubblica, sia da parte delle istituzioni politiche, subito impegnate in annunci e promesse di riforma dell’istituto della prescrizione104. In effetti, è forte lo sconcerto di fronte ad una sentenza che dichiara estinto il reato di disastro, quando le popolazioni esposte alla contaminazione continuano e continueranno ancora a morire di patologie causate dall’amianto. Anche la pubblica accusa si mostra ben consapevole di questo quando riconosce che, nel caso di specie, “il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia”105, ma che tale dilemma, anche a costo di decisioni impopolari, ha una sola risposta, quella imposta dall’art. 101, comma 2, Cost..

La questione di fondo, intorno alla quale ruota l’intero iter argomentativo seguito dai giudici della Suprema Corte, coincide con la problematica individuazione del

104 Si rimanda, per una cronaca più dettagliata, all’articolo di C. SAVIANO, Eternit: su prescrizione

arriva ddl del governo, in www.repubblica.it, 2014. Si segnalano anche le condivisibili riflessioni di G. L. GATTA, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit, in www.penalecontemporaneo.it

105 Si veda la trascrizione della requisitoria pronunciata di fronte alla Cassazione dal Procuratore

176 momento consumativo del reato di disastro, da cui deriva la fissazione del dies a quo per il computo dei termini prescrizionali: a tale proposito occorre osservare che la maturazione della causa estintiva non si compie nelle more del giudizio di Cassazione, né deriva dall’adesione all’orientamento maggioritario (da cui invece si erano discostate le pronunce di merito) che qualifica il capoverso dell’art. 434 c.p. alla stregua di mera circostanza aggravante e non come fattispecie autonoma, ma la declaratoria di prescrizione discende proprio da una diversa individuazione del momento consumativo del reato di disastro innominato. Della tematica da ultimo enunciata, la Cassazione si era occupata anche in un recentissimo precedente106, con il quale la Corte confermava la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione emessa dal GUP di Barcellona Pozzo di Gotto, in un caso di disastro colposo: il GUP, con un ragionamento confermato poi in sede di impugnazione, qualificava il reato ex art. 449 c.p. in termini di reato di pericolo, ritenendo estranee alla nozione di disastro penalmente rilevante le morti e le lesioni da esso derivanti, ritenuti meri effetti dell’evento e non elementi costitutivi dello stesso. Inoltre, in sentenza si ritiene che il c.d. disastro ambientale debba essere considerato un reato permanente, e che dunque, esso si consumi al momento della cessazione della condotta dell’agente, istante nel quale inizia a maturare la prescrizione107.

Nella sentenza sul caso Eternit, i giudici di legittimità propongono una ricostruzione ermeneutica che riprende tale orientamento e, al tempo stesso, si discosta sensibilmente dalle pronunce rese in entrambi i giudizi di merito108. Come abbiamo

106

Mi riferisco a Cass. Pen., 28 maggio 2014, n. 32170, c.d. caso Sacelit

107 Si veda anche S. ZIRULIA, L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un

altro caso “tipo Eternit”, in www.penalecontemporaneo.it

108 Si vedano, in particolare, le pagg. 70 e ss. della motivazione. La sentenza Cass. Pen., sez. I, 19

177 visto, i giudici di primo grado avevano distinto le situazioni in cui erano state intraprese opere di bonifica, da quelle in cui la popolazione risultava tuttora esposta ad amianto, qualificando, in questi ultimi casi, l’evento – disastro come evento perdurante, rispetto al quale il dies a quo doveva essere individuato nella, non ancora avvenuta, cessazione del pericolo per l’incolumità pubblica109. Tale ricostruzione viene smentita dalla Cassazione, secondo la quale il Tribunale ha confuso la natura dell’evento – disastro con gli effetti della condotta, dilazionando in tal modo i tempi di prescrizione: nel caso di specie, invece, non saremmo in presenza né di un reato permanente, né di un evento perdurante, entrambe figure in cui si ha uno “scollamento” tra il momento di realizzazione della condotta e il momento di consumazione del reato, ma, più semplicemente, si tratterebbe di una situazione in cui dal reato derivano effetti permanenti, dal momento che “l'evento disastroso si è realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa è stata perpetrata”110, ma le sue conseguenze lesive si manifestano in un arco di tempo ben più ampio rispetto al periodo in cui il soggetto agente ha perseverato nella condotta antigiuridica. È il momento di cessazione della condotta, dunque, quello che segna il dies a quo nel computo della prescrizione. Le considerazioni più rilevanti ai nostri fini sono, tuttavia, quelle relative alla nozione di disastro, sulla quale, dopo aver chiarito i profili consumativi del reato, si sposta l’attenzione della Suprema Corte111. Da questo punto di vista occorre

nota di S. ZIRULIA, Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione, 2015. Si veda anche l’editoriale di L. SANTA MARIA, Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit, in www.penalecontemporaneo.it, 2015

109 Cfr. § 5.2, pag. 168

110 Così la motivazione della sentenza, pag. 75 111 Si vedano le pagg. 72 e ss. della motivazione

178 ricordare come i giudici d’appello avevano ritenuto che il fenomeno epidemico derivante dall’esposizione ad amianto fosse elemento costitutivo del disastro e, di conseguenza, avevano ritenuto che la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere soltanto nel momento in cui l’eccesso di patologie registrato dalle indagini epidemiologiche sarebbe venuto meno. Di diverso avviso è stata la Cassazione, la quale precisa come la fattispecie ex art. 434 c.p. non consideri affatto le morti o le lesioni derivanti dal disastro, neppure alla stregua di circostanze aggravanti, ma come, al contrario, l'incolumità personale entri nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità e il pericolo non sia mai, in se stesso, un evento fisico naturale, bensì soltanto un giudizio qualitativo di probabilità112. È da respingere dunque la prospettazione della Corte d’Appello, la quale ha aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, “costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalità con la contaminazione ambientale”113.

La pronuncia della Cassazione ha definitivamente neutralizzato la prospettiva che riteneva utilizzabile la fattispecie di disastro innominato per colpire forme di inquinamento industriale derivanti da attività produttive cessate da oltre quindici anni114, respingendo quelle soluzioni interpretative escogitate dalla giurisprudenza di

112

Pag. 76 della motivazione

113 Pag. 77 della motivazione

114 Mentre, forse, uno spiraglio resta aperto per quei processi che hanno seguito il medesimo schema

ma si riferiscono a condotte tuttora in essere, come le vicende dell’ILVA di Taranto e della Tirreno Power. Si veda S. ZIRULIA, L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro

179 merito che si sono sforzate di rimodellare i contorni della fattispecie codicistica per adattarla a un fenomeno, quello dell’esposizione a sostanze tossiche, che il legislatore penale non aveva affatto previsto. Rispetto a tale scenario criminologico, dunque, la giurisprudenza di legittimità ribadisce la validità del paradigma tradizionale di responsabilità per le morti da amianto, in cui la contestazione del reato contro l’incolumità pubblica non è autosufficiente ma vive in concorso formale con le figurae criminis di omicidio colposo e lesioni personali colpose, fattispecie i cui eventi costitutivi sono proprio le offese alla vita e all’integrità fisica delle persone e rispetto alle quali i termini prescrizionali sono assai più ampi.

In effetti, la scelta accusatoria di contestare i soli delitti contro l’incolumità pubblica, se nel giudizio di merito ha portato a condanne gravose, in Cassazione ha segnato le sorti del processo Eternit: la netta contraddittorietà delle pronunce, oltre a creare un grave disorientamento nelle vittime e nell’opinione pubblica, dimostra, a nostro avviso, come le incertezze esegetiche che riguardano i confini della nozione di disastro e la problematica compatibilità tra art. 434 c.p. e fenomenologie di inquinamento progressivo si riflettano nella pratica delle aule giudiziarie: la vicenda Eternit pare paradigmatica, in questo senso, dei nodi giuridici e delle tensioni interpretative che circondano la materia e che rischiano, purtroppo, di trasformare la giustizia penale in uno strumento di grave ingiustizia sostanziale115.

caso “tipo Eternit”, cit.; L. MASERA, Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica, cit., pag. 482; S. ZIRULIA, Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale, in www.penalecontemporaneo.it, 2014

115 Per “dovere di cronaca”, occorre precisare che, anche in relazione alla vicenda Eternit, sono attesi

nuovi sviluppi, legati alla contestazione dei reati contro la persona in relazione ai singoli eventi di morte e malattia: si veda F. CRAVERO, Strage Eternit, il magnate Schmidheiny accusato di omicidio volontario, in www.repubblica.it, 2014

180

6.

La controversa questione della compatibilità dogmatica tra l’art.