2. Analisi del mercato cinese e sostenibilità da parte di Mukki dell’apertura di una linea
2.7 Gli adempimenti necessari all’esportazione in Cina
2.7.2 La registrazione dei prodotti alimentari
Per avere accesso al mercato cinese, i prodotti alimentari di importazione devono essere registrati presso l’Amministrazione Generale per il Controllo della Qualità, Ispezione e Quarantena (AQSIQ). Tutti i prodotti devono ricevere un certificato di igiene da parte del governo locale in cui sarà venduto il prodotto. Questo crea spesso confusione, a causa delle incoerenze di interpretazione delle normative da parte di funzionari di luoghi diversi e la frequenza con cui queste vengono modificate (Faguso, 2014).
Il requisito generale per l’esportazione di prodotti alimentari è la conformità alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti vigenti nel Paese di partenza, quindi per i paesi comunitari occorre che i prodotti siano preliminarmente conformi ai Regolamenti (CE) 852/200419 e 853/200420.
Le competenze amministrative italiane in materia di esportazione di prodotti alimentari sono esercitate dalle stesse autorità competenti del controllo ufficiale: Ministero della Salute; regioni e le province autonome; Aziende Sanitarie Locali.
1. Il Ministero della Salute gioca un ruolo primario nella gestione e nel coordinamento delle attività di esportazione. Nello specifico, l’Ufficio IX della Direzione generale
19 Regolamento (CE): 852/2004 - Igiene dei prodotti alimentari.
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della sicurezza degli alimenti e della nutrizione si occupa di esportazione di prodotti alimentari, predisposizione di certificati all’esportazione (Amorena, 2011).
2. Le regioni e le Province autonome hanno un ruolo di raccordo tra l’Autorità competente centrale ed i Servizi territoriali. L’Ufficio che si occupa di esportazione svolge i seguenti compiti: a) mantiene aggiornati i Servizi veterinari ed i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS in merito ai requisiti igienico sanitari previsti per l’esportazione, trasmettendo documenti pervenuti dal Ministero ed effettuando riunioni periodiche con i Responsabili dei Servizi; b) effettua una supervisione sulle attività di controllo ufficiale svolte a livello territoriale; c) partecipa ad incontri di coordinamento a livello nazionale con i competenti uffici ministeriali; d) effettua l’affiancamento tecnico istituzionale delle delegazioni ispettive dei Paesi Terzi in visita; e) collabora e partecipa a tavoli tecnici con le altre regioni.
3. Le Aziende Sanitarie Locali sono rappresentate dai Servizi Veterinari ed i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione. Il loro ruolo è: a) collaborare con le ditte nell’effettuazione delle procedure per l’inserimento nelle liste per l’export; b) verificare e controllare periodicamente la sussistenza dei requisiti igienici strutturali e gestionali degli stabilimenti di lavorazione/preparazione/trasformazione degli alimenti; c) rilasciare le certificazioni per l’export; d) verificare la sussistenza dei requisiti ai fini della ri-certificazione annuale (quando prevista). Inoltre, il Responsabile del Servizio effettua la supervisione sulle attività di controllo ufficiale svolto nello stabilimento. Per esportare i prodotti alimentari, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igieniche alle autorità dei Paesi importatori, attraverso dei certificati sanitari che accompagnano le merci. Ogni partita deve essere accompagnata da una documentazione concordata ed ufficiale. Nei riguardi dei prodotti alimentari si origine animale il Certificato veterinario garantisce l’esistenza e la validità dei requisiti sanitari concordati.
Sul sito del Ministero della Salute21 è possibile visionare i diversi certificati, infatti esiste una tipologia di certificato per ogni categoria di prodotto. Nella figura n. 27 è riportato il certificato per “Latte e Prodotti a base di Latte”. È presente un certificato anche per ogni Paese Terzo, in cui sono declinate le caratteristiche della partita ed è certificato il soddisfacimento dei requisiti sanitari concordati in sede di accordo.
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Il Certificato Sanitario definito “pre – export” è il certificato che accompagna i prodotti diretti ad un’azienda, sia essa residente su territorio nazionale o internazionale, da cui poi saranno inviati successivamente in Cina (Amorena, 2011).
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Altro certificato richiesto è il certificato d’origine (figura n. 28), documento che attesta l’origine delle merci destinate all’esportazione. I paesi della Comunità Europea utilizzano lo stesso formulario di certificato di origine definito dal Regolamento n° 2454/93/CE. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari.
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I certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l’origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non sono da
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considerarsi un documento accompagnatorio della merce. Il documento attestante l’origine viene rilasciato, su richiesta dell’esportatore, dalla Camera di commercio dove ha sede legale l’impresa richiedente oppure un’unità operativa o una filiale iscritta al Registro delle Imprese. In via eccezionale, i certificati di origine possono essere rilasciati anche dalla Camera di commercio dove si trova la merce da spedire all’estero, previa autorizzazione della Camera di Commercio territorialmente competente22.
Preparati, quindi, tutti i documenti, una volta in Cina, all’arrivo in dogana, le autorità locali preposte effettueranno i controlli e le altre verifiche previste dalle procedure di ispezione e quarantena. In base alla normativa vigente saranno oggetto del controllo allo stesso momento:
• Le etichette, che dovranno essere come riportato nel paragrafo precedente; • I prodotti;
• I documenti di accompagnamento della merce. I possibili esiti del controllo sono: favorevole o sfavorevole.
L’esito favorevole si ha quanto l’etichetta è ritenuta conforme alle norme e agli standard della legge cinese e il prodotto supera i controlli di qualità, la China Inspection and Quarantine (CIQ)23 emetterà un certificato di ispezione attestante che il prodotto è conforme alle norme cinesi e contenente la dicitura “Label approved” (etichetta approvata);
L’esito sfavorevole si ha quando l’etichetta non è conforme alle norme locali, o il prodotto non supera i controlli di qualità, in base alla nuova normativa “laddove leggi e regolamenti amministrativi non dispongano diversamente”. La CIQ può ordinare alle parti di distruggere le merci importate; altrimenti è consentito all’esportatore di rispedirle indietro. L’esportatore può emettere una dichiarazione di reso (return notice) e notificare la Dogana in forma scritta. Con la dichiarazione di reso, la Dogana potrà curare le formalità per la spedizione delle merci al porto di partenza (ICE, 2018).
22 Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321. 23 È una componente dell’AQSIQ.
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