PRODOTTI AGROALIMENTAR
2.5 IL REGOLAMENTO (CE) n 1151/2012 SUI REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTAR
La necessità di chiarire e semplificare le norme, nonché di snellire le procedure previste dai regimi di qualità, alla luce delle esperienze acquisite prima con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 e poi con il Regolamento (CE) n. 510/2006, ha portato alla nascita del nuovo regolamento (CE) n. 1151/2012 entrato in vigore il 3.01.2013. Tale regolamento ha fatto confluire in un unico quadro normativo le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006,
abrogandoli. La nuova normativa senza modificare, il quadro degli strumenti fin qui illustrati, ha introdotto alcune modifiche alle definizioni per renderle più semplici e chiare agli operatori e per tenere maggiormente conto delle norme in materia di “indicazione geografica” contenute nell’accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs). Il Regolamento ha come obiettivi (art. 1):
• quello di aiutare i produttori agroalimentari a comunicare ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione in modo tale da garantire:
• una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori dei prodotti agroalimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
• la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili;
• il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; • l’integrità del mercato.
• Quello di istituire regimi di qualità che costituiscano la base per l’identificazione e la protezione di nomi e indicazioni a prodotti agroalimentari che abbiano:
• caratteristiche che conferiscono valore aggiunto;
• proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del lor luogo di produzione o di commercializzazione.
In questo modo nel Regolamento la tutela dei produttori contro usi impropri delle Denominazioni di Origine si sposa esplicitamente con il diritto del consumatore ad una corretta informazione.
Il Regolamento in esame introduce alcune interessanti novità tecnico-giuridiche [45], in primo luogo per quanto riguarda la protezione (art.13)la protezione delle indicazioni geografiche è estesa anche nel caso in cui queste sono utilizzate come ingredienti in altri prodotti. Inoltre sempre l’art.13 (par.3) introduce un ulteriore rafforzamento della tutela offerta ai produttori che utilizzano una DOP/IGP (protezione ex officio), prevedendo che gli Stati membri adottino misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche designando le autorità responsabili
dell’adozione delle misure di protezione e prevedendo espressamente che tali autorità offrano adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità. In base a tale norma non è più necessaria una denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto riconosciuto a livello comunitario.Il Regolamento in esame precisa anche, sotto il titolo di “Ruolo dei gruppi”, le funzioni ed i compiti dei Consorzi di Tutela (art.45). Queste vengono così specificate:
o Contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei prodotti siano tutelati sul mercato monitorandoli;
o Adottare provvedimenti per garantire una protezione giuridica adeguata della indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essi collegati;
o Svolgere attività di informazione e promozione delle indicazioni geografiche nei confronti dei consumatori; o Adottare provvedimenti per il miglioramento della qualità,
lo svolgimento di analisi economiche e fornire consulenza ai propri produttori;
o Adottare iniziative per la valorizzazione dei prodotti e provvedimenti volti a contrastare azioni che possano danneggiare l’immagine del prodotto.
La norma in esame inoltre sollecita gli Stati membri ad incoraggiare la formazione ed il funzionamento dei gruppi sul proprio territorio.
Un’altra importante novità è relativa alle indicazioni in etichetta e marchi
d’area [45] (art. 12). Viene previsto, infatti, che possono figurare in
etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona di origine, sia testi o simboli che si riferiscano allo Stato membro e/o alle Regioni della zona di produzione della DOP/IGP (par. 4). Viene prevista, anche la possibilità di utilizzare in etichetta dei marchi collettivi geografici unitamente alle DOP/IGP (par. 5);
Con l’obiettivo di facilitare la comunicazione nell’ambito del mercato interno, e per consentire ai produttori di comunicare le caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto, viene inoltre prevista la
possibilità di fornire indicazioni facoltative della qualità: (Titolo IV - artt. 27-34). In questo quadro gli Stati Membri possono mantenere le proprie norme nazionali in materia, purché siano conformi al diritto comunitario. I termini facoltativi di qualità devono soddisfare i seguenti criteri:
o Il termine si deve riferire ad una caratteristica di una o più categorie di prodotti, derivanti da produzione o processo in uso ad alcune specifiche aree;
o L’uso del termine deve conferire valore rispetto a prodotti similari presenti sul mercato;
o Il termine deve avere una dimensione europea.
Tali indicazioni facoltative erano già state riconosciute dalla Commissione Europea nella Comunicazione 2010/C 341/04 [69], nella quale le indicazioni aggiuntive venivano definite come “Regimi facoltativi di certificazione” che potevano apportare benefici ai produttori (consentendo loro di ampliare l’accesso al mercato attraverso una migliore identificazione dei prodotti, e ai consumatori fornendo loro informazioni affidabili e degne di fiducia sulle caratteristiche del prodotto e della lavorazione).
La Comunicazione identificava come strumenti per il riconoscimento delle indicazioni aggiuntive le dichiarazioni e le certificazioni. Le prime sono definite come attestazioni che provengono dalla parte interessata; si tratta cioè di “autodichiarazioni” il cui contenuto è garantito dai soggetti che le effettuano. Le “certificazioni”, invece, sono attestazioni rilasciate da soggetti terzi indipendenti che sono abilitati ad eseguire controlli su prodotti, processi, sistemi o persone [69]. Da quanto detto in precedenza, si deduce che le indicazioni aggiuntive utilizzate nelle etichette, nelle confezioni e nella pubblicità di prodotti, anche contrassegnati come DOP o IGP, comunicano al consumatore un messaggio utile e legittimo a meno che, nel caso delle DOP e IGP, non sia dichiarato espressamente vietato dal disciplinare di produzione.
Il nuovo Regolamento (CE) n. 1151/2012 definisce anche l’indicazione Prodotto di montagna:[45] (art. 31), indicazione facoltativa di qualità che può essere utilizzata esclusivamente per quei prodotti
ottenuti con materia prima e/o mangimi per animali provenienti essenzialmente da aree di montagna ed il cui processo di trasformazione avviene nelle aree di montagna come definiti dal Regolamento (CEE) n. 1257/99.
Parimenti il regolamento in esame considera anche l’indicazione
Prodotto dell’agricoltura delle Isole: (art. 32), impegnando la
Commissione a presentare uno studio relativo alla possibilità di introdurre la locuzione facoltativa di qualità “prodotto delle isole” per i prodotti di cui all’allegato I del Trattato. In tal caso la materia prima deve provenire dalle isole e per i prodotti trasformati se la lavorazione è sostanziale per determinate caratteristiche deve avvenire nelle isole.
Un’altra importante novità riguarda l’etichettatura su agricoltura
locale e vendita diretta: (art. 55) La Commissione è tenuta a presentare
una relazione circa la possibilità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta, al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Lo scopo di relazione è quello di evidenziare la possibilità da parte del produttore di acquisire con la nuova etichetta valore aggiunto supplementare.
Per quello che concerne le Specialità Tradizionali Garantite (STG) (Titolo III) non viene più consentita la registrazione come STG di prodotti senza riserva del nome. Tuttavia per consentire alle due STG italiane (Mozzarella e Pizza Napoletana) di essere utilizzate si è previsto un iter meno gravoso, con una procedura semplificataportando a 10 anni il periodo transitorio concesso per utilizzare il logo STG sui prodotti registrati senza tale riserva.
Infine il regolamento considera anche la protezione nazionale
delle denominazioni locali non ancora registrate in sede UE, prevedendo
chei prodotti che hanno una diffusione limitata e che sono conosciuti essenzialmente in ambito locale, devono poter essere tutelate innanzitutto in sede nazionale, rendendo possibili azioni promozionali idonee ad attirare i turisti sui luoghi di produzione affinché consumino i prodotti sul posto [69].
2.6 LE DIFFERENZE TRA MARCHIO COLLETTIVO