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2.2 Il recepimento della “Bank Recovery and Resolution Directive”

2.2.3 Le misure di gestione delle crisi

2.2.3.2. La risoluzione: le misure

La procedura di risoluzione è disposta quando l’Autorità di vigilanza “ha accertato la sussistenza dell’interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi [della risoluzione] e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi

nella stessa misura58”. Essa mira alla realizzazione, nel più breve tempo possibile, della

ristrutturazione del patrimonio e degli assetti della banca sulla base di quanto stabilito nel programma di risoluzione predisposto dall’Autorità. Comporta la cessazione degli organi con funzione di amministrazione e controllo, la sospensione dei diritti dei soci e la nomina di uno

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Vedi articolo 20, paragrafo 1, D. Lgl 180/2015. 58

o più commissari speciali e del comitato di sorveglianza; i commissari sono meri attuatori di decisioni adottate ex ante e non modificabili.

La Banca d’Italia, previa approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (condizione di efficacia), dispone l’avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene l’indicazione dei presupposti per l’avvio della risoluzione e il programma di risoluzione dove sono indicate le misure da adottare, le passività escluse nel caso del bail-in e l’utilizzo o meno del fondo di risoluzione.

Il bail-in mantiene in vita la banca insolvente come entità giuridica autonoma mentre le misure quali la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività comportano il venir meno della banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione attraverso la cessione.

La cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo (sale of business) ha ad oggetto tutte (o parte) delle azioni o delle altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto a risoluzione, tutti (o parte) dei diritti, delle attività o delle passività dello stesso ed è effettuata a condizioni di mercato sulla base della valutazione equa, prudente e realistica effettuata da un esperto indipendente incaricato da Banca d’Italia.

La cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente ponte (bad bank / good bank separation) è costituito con l’obiettivo di garantire la continuità delle funzioni essenziali. Il capitale sociale è di proprietà del fondo di risoluzione e/o di autorità pubbliche al quale sono cedute tutte (o parte) le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione e tutti (o parte) i diritti, le attività o le passività, di uno o più degli stessi enti sottoposti a risoluzione. È poi la Banca d’Italia a dichiarare la cessazione della qualifica di ente-ponte nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:

1. L’ente ponte si fonde con un altro soggetto o i proprietari cedono a terzi la propria partecipazione;

2. La totalità (o quasi) dei diritti, delle attività o delle passività sono cedute a un terzo; 3. Sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell’ente

ponte;

La cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività disposta congiuntamente a una delle altre misure (Bridge bank). Prevede la costituzione di una società veicolo con lo scopo di massimizzare il valore dei beni e dei rapporti giuridici a essa ceduti attraverso la successiva cessione o liquidazione della società veicolo medesima. Costituita dal fondo di risoluzione e/o autorità pubbliche, l’ente veicolo acquista diritti, attività e passività dell’ente sottoposto a risoluzione o dell’ente ponte al verificarsi almeno di uno dei presupposti:

1. La condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell’ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;

2. La cessione è necessaria per garantire il corretto funzionamento dell’ente sottoposto a risoluzione o dell’ente ponte;

3. La cessione è necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.

Lo strumento del Bail-in è la principale innovazione della BRRD.

Le Autorità hanno il potere di svalutare o cancellare le somme esigibili di creditori non garantiti della banca in crisi e di convertirle in capitale, al fine di ricapitalizzare la banca e consentirne la ristrutturazione in uno scenario di continuità (going concern). L’ordine seguito prevede la riduzione di:

a) gli elementi del common equity tier 1 fino all’intero ammontare;

b) se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, sono ridotti gli strumenti di Tier 1 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare;

c) se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, sono ridotti strumenti di Tier 2 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare;

d) se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, sono ridotti i debiti subordinati che non siano Tier 1 o Tier 2 secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza;

e) se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, sono ridotte tutte le altre passività assoggettabili secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza.

Sono escluse (Art.49 D.LGS. 180/2015 ) dal Bail-in: 1) i depositi protetti;

2) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle

obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assisiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

3) Qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente in risoluzione di disponibilità dei clienti;

4) Qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente in risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;

5) Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo della banca in risoluzione;

6) Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento di titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell’ente in risoluzione ai sistemi;

7) Passività nei confronti dei dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione; 8) Passività nei confronti di fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell’ente in risoluzione;

9) Passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dalla banca in risoluzione per l’adesione ai sistemi;

Possono eccezionalmente essere escluse, in tutto o in parte, dall’applicazione del bail-in passività diverse da quelle escluse in via permanente se non fosse possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli, oppure se l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività della banca in risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività o la fornitura di servizi chiave; o evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull’economia di uno Stato membro o dell’UE; o l’inclusione di tali passività nell’applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che subirebbero in caso di esclusione di tali passività dal bail-in.

Le esclusioni facoltative sono disposte avendo riguardo al principio secondo cui le perdite sono sostenute prima dagli azionisti e successivamente dai creditori, secondo il rispettivo

ordine di priorità applicabile in sede concorsuale; inoltre avendo riguardo alla capacità di assorbimento delle perdite della banca in risoluzione che ne risulterebbe; alla necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione; a quanto previsto dagli atti delegati adottati dalla CE e alla natura dei titolari delle passività, ivi inclusi i titolari dei depositi di persone fisiche e imprese di cui all’articolo 91 comma 1-bis, lettera a), numero 1) del TUB.

Le perdite che le passività escluse avrebbero dovute assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente:

i) sui titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo il no-worse-off;

ii) sul fondo di risoluzione, che effettua conferimenti al capitale della banca in misura almeno sufficienti a portare a zero il patrimonio netto o a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.

Per assicurare l’applicabilità del bail-in le banche rispettano su base individuale e consolidata un requisito minimo di passività determinato dalla Banca d’Italia o dai Collegi di risoluzione o autorità di risoluzione di gruppo (Minimum requirement of own funds and eligible liabilities, MREL).

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